Autore: Mario Cavallaro

  • Silent leges inter arma?

    Silent leges inter arma?

    La NATO da patto difensivo a regolatore della sicurezza

    Cicerone ammoniva che, tra le armi, le leggi tacciono. La parabola dell’Alleanza Atlantica — che ad Ankara celebra in queste ore il suo trentaseiesimo vertice — racconta invece il tentativo, non sempre riuscito, di far parlare il diritto proprio là dove parlano le armi.

    Il patto: dodici firme e un articolo

    Il Trattato di Washington, sottoscritto il 4 aprile 1949 da dodici Stati, è un testo breve, quasi ascetico. Il suo cuore è l’articolo 51: un attacco armato contro un alleato in Europa o Nord America è considerato attacco contro tutti, e ciascuno reagirà con le misure ritenute necessarie, «compreso l’uso della forza armata». Non un automatismo bellico, ma un vincolo di solidarietà politica.

    Meno citati, ma decisivi, sono l’articolo 3 (ogni membro deve sviluppare la propria capacità di difesa: è la base giuridica dell’odierna corsa alla spesa militare), l’articolo 4 (consultazione in caso di minaccia) e l’articolo 1, che impegna a comporre le controversie con mezzi pacifici. Un patto nato difensivo, ancorato — almeno nelle intenzioni — alla Carta delle Nazioni Unite.

    I documenti programmatici: dall’Aja ad Ankara

    Il salto più netto matura al vertice dell’Aja (24-25 giugno 2025): cinque punti scarni — un «haiku diplomatico» — con un impegno storico, portare la spesa entro il 2035 al 5% del PIL2 (3,5% per le esigenze militari centrali, 1,5% per infrastrutture, cyberdifesa, industria). Un raddoppio rispetto al 2% fissato in Galles nel 2014; revisione nel 2029; alla Spagna un’esenzione di fatto.

    Il vertice di Ankara (7-8 luglio 2026) traduce quell’impegno in operatività. La dichiarazione finale, concordata dai 32 ambasciatori e attesa alla firma dei leader l’8 luglio, ribadisce «l’impegno incrollabile alla difesa collettiva ai sensi dell’articolo 5» e la formula di Mark Rutte: «un’Europa più forte in una NATO più forte» — la «NATO 3.0», meno dipendente da Washington. La Russia è «minaccia di lungo periodo»; sull’Ucraina il testo fissa 70 miliardi di euro (circa 80 di dollari) per il 2026 e livelli «almeno equivalenti» nel 20273, a carico degli europei e del Canada, non degli Stati Uniti. Compaiono l’Iran e lo Stretto di Hormuz. L’Italia, al 2,8% del PIL, spinge sul Fianco Sud.

    L’uso delle armi, in sintesi

    Per quarant’anni la NATO non sparò un colpo: pura deterrenza. Poi i Balcani: la Deliberate Force in Bosnia (1995), a copertura ONU, aprì a Dayton. Il Kosovo (1999) segna la frattura: settantotto giorni di bombe senza mandato del Consiglio di Sicurezza — per i critici, la forza che si emancipa dalla legalità; per la Commissione indipendente del 2000, un intervento «illegale ma legittimo»4, moralmente giustificato contro la pulizia etnica. L’Afghanistan (unica invocazione dell’articolo 5, dopo l’11 settembre) si chiude col ritiro del 2021. In Libia (2011) la Unified Protector nacque dalla risoluzione 19735 a protezione dei civili di Bengasi, ma scivolò — è la critica ricorrente — verso il regime change.

    Il dubbio, e il criterio

    Su tutto pesa un’assenza. Leone XIV — oggi la più autorevole voce del pensiero cristiano — ha fatto della denuncia del riarmo un asse del pontificato: ammonisce a non chiamare «difesa» una corsa agli armamenti che «depaupera educazione e salute», bollando come «false propagande»6 l’illusione che la supremazia porti pace anziché odio. Parole che negli ambienti militaristi dell’Alleanza trovano scarsa eco.

    Eppure colgono un mutamento reale. La deterrenza della Guerra fredda consentiva la faccia feroce — come l’esercito di Franceschiello, tutta ammuina e nessuno sparo: minaccia teatrale, calcolata per non essere eseguita. Oggi si vuole sparare a tutto ciò che si muove tra i cespugli, salvo scoprire che a cadere è il poveretto che passava di lì.

    L’atlantista replicherà: la minaccia è reale. Lo è — gli arresti a Roma di due ex 007 e l’indagine su quattro militari al soldo del GRU raccontano un «conflitto ibrido quotidiano»7, per usare le parole del ministro Crosetto. Ma riconoscere il pericolo non impone di condividere la risposta: il 5% e il grilletto facile non sono l’unico modo di difendersi, e sono proprio ciò che la più alta autorità morale d’Occidente condanna.

    E qui il dubbio si fa radicale. Ha ancora senso una sicurezza «atlantica» — cornice di ottant’anni fa — quando il baricentro del mondo si è spostato altrove? I miliardi di uomini che vivono nei disegni di Xi, dell’India, del Pakistan, e nella logica dello Stato-canaglia russo, non pensano affatto in termini atlantici. E la sponda americana si sfila, tra isolazionismo tendenziale e un affarismo personale — dichiarazioni patrimoniali monstre, interessi cripto, affari con il paese ospitante — che rasenta l’indifferenza morale: «Per la maggior parte delle persone non ci sarei andato», ha detto Trump della sua presenza ad Ankara.

    Resta allora un solo criterio, per chi scrive: sono favorevole a una NATO che usi la forza per difendere i diritti individuali e collettivi — Srebrenica, Bengasi — e la respingo quando quella forza serve a comprimerli. Non è il mandato formale a decidere, ma la finalità. È un test che il presente non supera con disinvoltura: il vertice che «riafferma i valori democratici» si tiene in una capitale dove, denuncia Human Rights Watch, i fermi hanno colpito attivisti, avvocati e giornalisti8. Il diritto, tra le armi, non deve tacere; ma per parlare ha bisogno che la forza resti al servizio dei diritti, non del loro contrario.


    1 — Trattato del Nord Atlantico, Washington, 4 aprile 1949, art. 5.

    2 — The Hague Summit Declaration, 25 giugno 2025.

    3 — Dichiarazione del vertice di Ankara, approvata dal Consiglio Atlantico il 3 luglio 2026 ed endossata dai capi di Stato e di governo l’8 luglio 2026.

    4 — Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, Oxford University Press, 2000.

    5 — Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, risoluzione 1973 (2011) del 17 marzo 2011.

    6 — Leone XIV, Messaggio per la LIX Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2026; discorso all’Università La Sapienza, Roma, 13 maggio 2026.

    7 — Procura di Roma – ROS dei Carabinieri, misure cautelari del 7 luglio 2026; dichiarazione del Ministro della Difesa G. Crosetto. Indagini in corso: si applica la presunzione di non colpevolezza.

    8 — Human Rights Watch, «Türkiye: Crackdown Ahead of Summit», 25 giugno 2026.

  • Il tabù e il canone

    Perché un esponente di questa destra non può rappresentare l’unità nazionale

    La presidente del Consiglio Meloni pone una questione reale. Perché il Presidente del Consiglio non può essere dichiaratamente di destra? Perché quello che lei definisce con la solita astuzia “tabù” non può essere sfatato, e possibilmente, a quanto è ormai dato di capire con lei, proprio lei come Presidente della Repubblica e un suo sodale (si dice, l’intransigente custode dell’ortodossia autoritaria – con i nemici, con gli amici come il collega ministro Nordio o la sua ex capo di gabinetto meno assai – Mantovano) presidente del Consiglio.

    Posto in questi termini semplici e semplicistici, il tabù potrebbe essere tranquillamente abbattuto, effettivamente.

    Il primo problema: il trasformismo

    Purtroppo, i problemi sono due. Uno, forse persino superabile, ma certo inquietante è che, come del resto la sua intera carriera politica dimostra, il trasformismo di Meloni è tale che quello storicamente mitico di Depretis sembra nutrito di irretrattabili certezze e quindi fidarsi è bene, ma essere sicuri che quello che dice duri più dello spazio di una (mezza) consultazione elettorale sarebbe meglio. Le ultime affermazioni, ormai al livello di amenità, sui suoi rapporti con USA, Trump, Europa ed Occidente sono talmente intrise di opportunismo e talmente in contrasto con le urlacchiate propagandistiche da anni, a mesi, a qualche giorno fa, che non è necessario approfondire il tema: basta una buona raccolta delle sue esternazioni social.

    Il secondo problema: la Costituzione e il male politico

    Ma il problema, presidente Meloni, è ben altro e ben più consistente.

    Per essere Presidente della Repubblica in Italia, cioè quello/a che rappresenta l’unità nazionale (art. 87), bisogna essere interpreti e garanti della Costituzione repubblicana ed è qui che l’inganno propagandistico e la suggestione mediatica cascano.

    L’Italia, addirittura come madrina di molti altri paesi, è stata la culla di un movimento politico – il fascismo – che ha inzuppato letteralmente di sangue, direttamente o con i suoi epigoni, imitatori e perfezionatori, il primo Novecento.

    Il fascismo è la quintessenza del male politico perché nega la democrazia, incoraggia il razzismo, ammette ed anzi esalta la violenza.

    I paragoni con il comunismo, e la collegata ricerca di una consolatoria identità fra estremismi certamente parimenti detestabili, sono del tutto fuorvianti, non perché io sia una “zecca rossa”, come vengono sprezzantemente denominate le persone di estrema sinistra dal mondo della destra intransigente (e questo è già tutto dire), ma perché intanto il comunismo come ideologia nasce da ben altri propositi, ed è la sua applicazione dittatoriale e tirannica ad essere repellente ed odiosa, mentre il fascismo è proprio quel che dice e vuol essere, anche nella sua coerente attuazione pratica.

    Del resto, le estreme destre mondiali lo hanno semmai perfezionato, fino a giungere alla follia omicidiaria e genocidiaria di Hitler, ma non hanno in alcun modo mutato la rotta originale che il fascismo aveva tracciato.

    Invece, la gran parte delle autocrazie fondate sul comunismo o sono implose, come l’USSR e i suoi satelliti europei, o si sono trasformate in stati imperiali illiberali o dittatoriali – per prima la Russia di Putin, evidentemente dimentico solo in parte del ruolo di agente importante nella gestione e nel sostegno apparatniko del vecchio comunismo; ma che c’entrino tutti costoro con le democrazie, al massimo socialdemocratiche, più che altro liberali dell’Occidente, non è dato capire ed è come se, dovendo valutare la bontà delle cipolle, prendessimo come metro di paragone i cocomeri.

    Resta la Cina, ma secondo tutti gli osservatori più informati è ancora insondabile nel suo approdo finale, al momento dominato da un desiderio di primato attraverso l’uso essenzialmente del soft power; è in fase di ricerca di equilibri complicati fra capitalismo di stato, nazionalismo e orgoglio persino confuciano ed è un’autentica incognita, molto lontana ormai dal comunismo tradizionale ma certo non in linea con il nostro canone occidentale, di cui brevemente dirò in seguito.

    Il paragone, se si sceglie chi deve reggere lo stato e rappresentare l’unità nazionale, è fra chi non abbandona la cultura di destra, anzi se ne dice fiero, e chi difende la democrazia costituzionale.

    Persino nell’attualità, chi vuol fare facile raccolta di frutta elettorale nella vigna del post-fascismo richiama degli stereotipi che rimangono tutti e interamente dentro al regime illiberale e liberticida che gli italiani si sono tenuti sulle spalle per venti anni; le sparate del generale Vannacci imperniate sul razzismo intransigente ne sono un esempio di scuola.

    Le altre destre d’Europa, e il “fascismo eterno”

    Ora, in altri paesi non c’era alcuna equazione identitaria fra destra e fascismo: il gaullismo, movimento certo di destra, pose rigorosi limiti ad ogni possibile accordo con i nazisti occupanti. Lo stesso Churchill, il vero nemico delle destre eversive e dittatoriali, non nascose mai i suoi umori ed istinti non certo riformatori o di sinistra; e la Germania – pur amaramente dovendo constatare che i suoi conti con il passato li ha regolati forse con qualche dimenticanza caritatevole, che ora strappa il fragile velo dell’esclusione a destra del neonazismo – ha tuttavia mantenuto, consapevole dell’enormità del male fatto, un responsabile senso di netta chiusura non solo verso i fenomeni storici del fascismo e del nazismo, ma verso quel “fascismo eterno” di cui magistralmente parlò Eco, di quella visione intrinsecamente autoritaria di cui la destra italiana è ampiamente e senza pentimenti tuttora portatrice.

    I tatticismi e la sostanza anticostituzionale

    I furbi tatticismi della presidente Meloni, che svolge la sua attività politica come se fosse una pattinatrice protagonista dello spettacolo di Holiday on Ice, pattinando con disinvoltura sul ghiaccio di tutto e del contrario di tutto ed abbandonandolo di corsa prima che si rompa – come accade con Trump, prima (non un secolo, qualche mesetto fa) degno Nobel ed ora buzzurro da ignorare; con l’Europa prima contrastata ferocemente e danneggiata con l’unanimismo di favore orbaniano ed ora invece con lo spirito persino gregario del volonterosismo; con la scarsa simpatia per le organizzazioni internazionali (il caso di Usāma al-Maṣrī Nağīm, delinquente rimpatriato con onore del volo di stato e poi condannato persino dai suoi sodali, rimpatriato come del resto un altro ergastolano conclamato ma evidentemente amico di, è veramente ignobile); le incertezze ogni volta che si deve valutare con severità la politica non degli ebrei o il sionismo, ma le aggressioni sistematiche dello stato di Israele verso i suoi vicini, senza alcuna pietà o ritegno per la strage di civili disarmati, donne e bambini, vittime collaterali valutate cinicamente ineluttabili – non sono affatto sufficienti e bastevoli a rendere un esponente di questa destra adeguato al ruolo, di per sé già sufficientemente complesso, di garante dell’unità nazionale, di presidente dell’organo di autogoverno della giurisdizione, nel quale pure proprio personalmente la Meloni ha dimostrato di non avere – agli occhi stessi della maggioranza del popolo italiano – le carte in regola per proporsi come garante dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, bene assai più prezioso dell’ormai pretestuosa separazione di carriere già esercitate separatamente da anni.

    E anche nella presidenza del Consiglio di difesa, altro cardine in cui si sostanzia l’attività unitaria e riassuntiva dei valori costituzionali del capo dello stato – mentre il Presidente Mattarella rappresenta e ha rappresentato per tutto il popolo italiano un rassicurante punto di riferimento dello spirito di pace che il nostro paese desidera, non certo perché sia “de sinistra”, ma proprio per la profondità culturale dei suoi richiami alla Costituzione democratica repubblicana – non comprendiamo quale sia la rotta che la Meloni e i suoi tracciano per la nostra difesa e per le nostre forze armate, tuttora alla ricerca di un equilibrio che non percepiamo fra vere e proprie quinte colonne antioccidentali filoputiniane della sua maggioranza, proclami ultratlantici ed ora, dopo la ripulsa trumpiana, alla timida ricerca di equilibri che non sappiamo bene dove andranno a cadere.

    E anche qui, non è tanto per l’insistito e sbandierato apparato di simboli sempre più stupidamente sdoganati dalle tremebonde schiere dei timidoliberali, che nulla ricordano del perché fu invasa la Cecoslovacchia e furono approvate le leggi razziali, ma per la sostanza anticostituzionale di molti dei richiami prepolitici e culturali a cui la destra meloniana fa riferimento.

    È l’assoluta mancanza di riferimenti proprio a quel “canone occidentale” non scritto – che è in realtà il portato, costato milioni di morti, di un comune e collettivo rifiuto di tutte le suggestioni autoritarie del passato – che rende del tutto inaccettabile la pretesa della Meloni di definire tabù un paletto che, come del resto quelli sull’identità di genere e sulle libertà anche individuali, non può essere strumentalmente aggirato.

    Il problema non è solo (ma, diciamocelo, perché non ci si deve dichiarare antifascisti?) la forma pregiudiziale antifascista: è che la destra italiana, nelle sue rituali indispettite celebrazioni, ad esempio, di Almirante, non ha fatto alcuna seria riflessione autocritica sull’uomo e sulle sue gesta incommendevoli ed incommentabili, così come continua a fornire visioni peraltro storicamente false dell’intero ventennio – tenendosi un po’ per sfida e un po’ per convinzione busti evocativi sul tavolino – e narrazioni propagandistiche che coprono con un brusio di fondo i valori costituzionali di uguaglianza, parità di trattamento, mancanza di distinzione strutturale fra cittadini; valori che poi non a caso si inverano in misure reazionarie e repressive della libertà e tendenti, per fortuna spesso con inefficacia, a creare nel paese altro che l’unità: anzi, le condizioni di una divisione permanente e di uno scontro fra destra e sinistra e, soprattutto, come è stato scritto giustamente, con il presupposto che chi anche per un solo voto governa non ha alcun dovere di condividere le scelte più importanti anche con l’opposizione, ma governa e basta ed ha diritto solo a regolamenti di conti interni – dimostrati dalle accuse a Vannacci, non di dire un mucchio di oscenità fascistoidi, ma di essere “un traditore”, uno che, non volendo, favorisce l’avversario; anzi, senza infingimenti, il nemico, specie quando lo si individua strabuzzando e roteando gli occhi nei comizioni che saremo costretti a sorbirci con sempre maggiore intensità, stante l’incertezza incombente dell’esito elettorale.

    Il ghiaccio sottile

    E quindi no, Presidente Meloni: non basta aver indossato la scintillante divisa della pattinatrice su ghiaccio con i suoi lustrini d’ordinanza per fare il Presidente della Repubblica. Bisogna dimostrare, di quel ghiaccio sottile che è purtroppo ormai diventata la democrazia nel mondo, di saperlo mantenere solido e di farci camminare in sicurezza, sopra, tutti coloro che partecipano allo spettacolo: non solo il proprio corpo di ballo.

  • Diritto & intelligenza artificiale

    Diritto & intelligenza artificiale

    L’avvocato e l’algoritmo

    L’obbligo di trasparenza verso il cliente, la responsabilità per le «allucinazioni» e una domanda scomoda: c’è ancora un diritto di sbagliare?

    di Mario Cavallaro — giugno 2026

    Quando un avvocato si avvale dell’intelligenza artificiale, gli obblighi che lo riguardano cambiano a seconda dell’interlocutore: è proprio il destinatario a determinare l’intensità — e talora l’esistenza stessa — del dovere. Conviene allora distinguere, prima di affrontare la giurisprudenza più recente, anche tedesca, e di chiudere con la domanda che nessuna sentenza, per ora, osa porre.

    1. Verso il cliente: un obbligo positivo e cogente

    L’art. 13 della legge n. 132/2025[1] introduce, per tutte le professioni intellettuali, uno specifico obbligo di trasparenza sull’impiego dell’IA. Due i precetti: l’IA è ammessa per le sole attività strumentali e di supporto, dovendo restare prevalente il lavoro intellettuale; e le informazioni sui sistemi utilizzati vanno comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», a tutela del rapporto fiduciario.

    Tre precisazioni operative. La forma è libera: lettera d’incarico, preventivo, mandato o apposito documento. Il consenso non è richiesto: l’obbligo si esaurisce nel dare informativa, sicché l’accettazione del cliente è raccomandata ma non indispensabile.[2] Il contenuto, infine, non può pretendere una mappatura analitica di ogni componente: la pervasività dell’IA negli strumenti quotidiani (sistemi operativi, posta, videoscrittura) la rende impraticabile, e suggerisce un’informativa di portata generale, calibrata su ricerca e redazione.

    2. Verso giudice, controparti e P.A.: nessun obbligo dichiarativo, ma un dovere di verità e verifica

    Non esiste norma che imponga di «etichettare» l’atto giudiziario come redatto con l’IA; e l’esenzione per responsabilità editoriale dell’art. 50 dell’AI Act copre comunque l’atto sottoscritto e verificato dal difensore. Resta invece pienamente operante il dovere di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) e l’obbligo deontologico di competenza e diligenza.[3] Il principio enucleato dalla giurisprudenza è netto: non è l’uso dell’IA a essere sanzionato, ma l’uso acritico, non verificato.

    3. La giurisprudenza italiana: una curva ascendente

    In poco più di un anno si è formato un orientamento di merito coerente.[4]

    • Trib. Firenze, 14 marzo 2025 — primo caso: citazioni di Cassazione inesistenti generate da ChatGPT, ma responsabilità aggravata esclusa, per difetto di prova del danno.
    • Trib. Torino, 16 settembre 2025, n. 2120, e Trib. Latina, 23 settembre 2025, n. 1037 — svolta rigorista: condanna ex art. 96 c.p.c. per ricorsi «redatti col supporto dell’intelligenza artificiale», fatti di citazioni inconferenti.
    • TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348 — rilievo deontologico, con trasmissione degli atti all’Ordine.
    • Trib. Siracusa, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338 — la pronuncia di merito capofila: l’uso acritico di IA generativa, con produzione di precedenti inesistenti, integra colpa grave e fonda la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La serie non si è arrestata: il merito ha confermato l’indirizzo.[5] Ma il salto qualitativo è venuto dalla Corte di cassazione.

    3.1 La Corte di cassazione, ovvero la maestrina dalla penna blu

    Con l’ordinanza n. 11431 del 2026[6], la Settima Sezione penale — la sezione-filtro che pronuncia l’inammissibilità — ha dichiarato inammissibile un ricorso dando rilievo, per la prima volta, anche all’inconferenza dei richiami giurisprudenziali, qualificati come «frutto di probabile allucinazione informatica». E lo ha fatto con la pazienza e la severità di una maestrina dalla penna blu — per ribaltare in chiave ironica la celebre figura deamicisiana — correggendo l’atto una voce per volta: questa sentenza non l’ha pronunciata la Sezione che indichi, ma un’altra; questo principio non è quello che le attribuisci; e, suprema ironia, l’unica decisione davvero esistente fra quelle citate — una pronuncia delle Sezioni Unite — dice cosa diversa da quella che le fai dire.

    La pronuncia affina la distinzione tra errore e fabbricazione. Qui i numeri di sentenza esistevano; ciò che l’IA ha «allucinato» è la corrispondenza tra contenitore e contenuto. Si profila così un tertium tra il fraintendimento di un testo autentico e l’invenzione di un testo inesistente: la falsa attribuzione, in cui il referente è reale ma il suo significato è fabbricato — forse la specie più insidiosa, perché supera ogni controllo che si fermi al mero riscontro numerico.

    4. La svolta tedesca e una distinzione necessaria

    Sul nodo della responsabilità del fornitore dell’output, la giurisprudenza tedesca del 2026 introduce un criterio che merita di entrare nel dibattito italiano. Il Landgericht di Monaco (28 maggio 2026) ha ritenuto l’operatore di un sistema generativo direttamente responsabile, come autore, dei contenuti prodotti, respingendo la difesa secondo cui «l’utente può verificare da sé»: se lo strumento è offerto come affidabile, chi lo gestisce non può traslare sull’utente l’onere di smentirlo.[7] Il principio — chi genera autonomamente un contenuto ne risponde — si presta, in linea logica, a essere esteso agli assistenti conversazionali.

    Di qui una linea che si propone de iure condendo. Se un professionista paga un soggetto perché gli fornisca ricerche — sentenze e dottrina comprese — e si presume che quel soggetto disponga di un accesso alle banche dati assai più ampio di quello del singolo avvocato, non è ovvio che l’intero onere di controllo, e la connessa responsabilità, debbano gravare esclusivamente a valle. La rigorosa giurisprudenza italiana attuale muove in senso opposto; ma la logica monacense segnala che la questione dell’imputazione è tutt’altro che chiusa.

    4.1 Errore e fabbricazione: due fenomeni da non confondere

    1. Errore di comprensione o valutazione di testi autentici. L’IA (o il professionista) legge male una sentenza realmente esistente, ne fraintende la ratio. È errore nell’enterprise ermeneutica: appartiene al perimetro — ineliminabile — della fallibilità umana, il «diritto all’errore» che accompagna ogni giudizio interpretativo. Vi si risponde con gli ordinari strumenti: dovere deontologico di cognizione e, se del caso, responsabilità civile.
    2. Invenzione di testi inesistenti. L’IA fabbrica ex novo una massima, un numero, un referente che non esiste. Non si è di fronte a un errore in senso epistemico, ma a una falsità strutturale: più prossima alla menzogna che allo sbaglio. È censurabile in sé — ed è qui che la responsabilità del fornitore dovrebbe poter concorrere, perché l’allucinazione non è un difetto occasionale dell’utente, ma una proprietà statistica del modello.

    5. La riserva di umanità della decisione

    La legge n. 132/2025 riserva al magistrato l’interpretazione e la decisione, confinando l’IA in giustizia a funzioni organizzative e di ricerca. È la traduzione normativa di una distinzione antica — quella tra la norma e la decisione, tra il sillogismo e il giudizio: l’algoritmo può apparecchiare il materiale, ma l’atto di volontà che chiude il caso resta umano. Lo stesso vale, specularmente, per l’avvocato: l’IA prepara, non patrocina.

    6. Il diritto all’errore e il giudizio del mercato

    Resta una domanda che la giurisprudenza non pone, ma che la pervasività della tecnica rende ineludibile: esiste ancora, per l’essere umano, un diritto a sbagliare — il diritto, si conceda la formula, di essere ogni tanto un poco sciocchi? Sul piano del diritto positivo la risposta è, per ora, affermativa, ma circoscritta. L’errore valutativo su un testo autentico resta nell’alea fisiologica del giudizio; la fabbricazione e la falsa attribuzione, no. La difficoltà è che la Cassazione, qualificando come fatto notorio il funzionamento dei modelli generativi e come esigibile la verifica delle fonti, innalza lo standard di diligenza e comprime, di riflesso, quel margine di fallibilità che è anche un margine di umanità.

    Ma il rischio maggiore non viene dalla norma. Viene dal mercato. Se è il mercato a dominare, sarà il mercato — non il giudice — a espellere il fallibile: non con una sanzione disciplinare, bensì con la più silenziosa delle selezioni, adottando la macchina come standard implicito e relegando ai margini chi non ne regge il passo. È il dislivello prometeico descritto da Günther Anders: la vergogna dell’uomo dinanzi alla perfezione dei propri strumenti, il paradosso per cui l’utensile nato per servire diventa la misura del servo. Quando l’infallibilità simulata della macchina diviene il metro, l’errore umano cessa di essere un incidente del giudizio e si trasforma in un difetto di produzione.

    Eppure è qui che il diritto può ancora dire la sua. La riserva di umanità della decisione è anche, a ben vedere, una riserva del diritto di sbagliare: abolire l’errore significherebbe abolire il soggetto, ridurlo a funzione. Il compito del giurista non è dunque pretendere dall’uomo l’infallibilità della macchina — sarebbe chiedergli di cessare di essere uomo — ma tenere ferma la distinzione tra l’errore che appartiene alla dignità del giudizio e la falsità che la tradisce; e resistere alla pressione, tanto più efficace quanto più inavvertita, che vorrebbe fare dello standard della macchina la misura dell’uomo. La maestrina, in fondo, corregge con la penna blu; ma una buona maestra sa che cancellare ogni errore dal quaderno significa cancellare anche chi imparava a scrivere.


    Appendice — Modello di informativa al cliente (art. 13 L. 132/2025)

    Due formulazioni alternative, inseribili nella lettera d’incarico o nel mandato. La sottoscrizione del cliente non è obbligatoria, ma è consigliata a fini di prova.

    Variante A — ampia

    Informativa sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

    Ai sensi dell’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, il Cliente è informato che, nell’esecuzione del mandato, lo Studio può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale — di qualsiasi tipologia — al solo scopo di coadiuvare le attività strumentali e di supporto (in particolare ricerca, analisi e revisione redazionale), assicurando in ogni caso la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale del professionista e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti.

    L’utilizzo di tali strumenti non sostituisce il giudizio professionale dell’Avvocato, che resta unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali, né incide sui doveri di competenza, diligenza e riservatezza. L’impiego avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003) e in conformità al Reg. (UE) 2024/1689.

    Luogo e data — Per presa visione, il Cliente _______________________

    Variante B — ristretta (uso circoscritto a determinate attività)

    Informativa sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

    Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 132/2025, il Cliente è informato che, nell’esecuzione del mandato, lo Studio potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente a supporto delle attività strumentali e di ricerca, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. È esclusa ogni delega all’IA della redazione finale degli atti e dei pareri, che restano integralmente elaborati e verificati dal professionista.

    Il Cliente è altresì informato che l’uso di tali sistemi può comportare margini di errore: ogni risultato è sottoposto a verifica e validazione da parte dell’Avvocato, unico responsabile dei contenuti comunicati. L’impiego avviene nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2024/1689.

    Luogo e data — Per presa visione, il Cliente _______________________

    Note

    1. Legge 23 settembre 2025, n. 132, in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025; art. 13 (professioni intellettuali). 
    2. Consiglio Nazionale Forense, modelli di informativa diffusi dagli Ordini territoriali (ott. 2025): tre formulazioni. L’art. 13 non richiede la raccolta del consenso. 
    3. Artt. 88 e 96 c.p.c.; art. 3 della legge professionale forense; doveri deontologici di competenza e diligenza; Reg. (UE) 2024/1689, art. 50 (esenzione per responsabilità editoriale). 
    4. Trib. Firenze, sez. imprese, ord. 14 marzo 2025; Trib. Torino, 16 settembre 2025, n. 2120; Trib. Latina, 23 settembre 2025, n. 1037; TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348; Trib. Siracusa, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338. Precedente comparato: Mata v. Avianca, S.D.N.Y., 2023. 
    5. Nello stesso solco, Trib. Verona, 16 febbraio 2026, e Trib. Rovigo, sez. I, 8 maggio 2026, n. 278. 
    6. Cass. pen., Sez. VII, ord. 27 febbraio 2026 (dep. 26 marzo 2026), n. 11431, Pres. Gentili, Rel. Scarcella. È la Settima Sezione — la sezione-filtro dell’inammissibilità — non le Sezioni Unite; di queste, nel caso, ricorre solo l’unica sentenza realmente esistente fra quelle citate (SS.UU. Mannino, n. 33748/2005), cui il ricorso attribuiva però un principio non suo. 
    7. LG München I, Endurteil 28 maggio 2026, 26 O 869/26; in senso conforme, sul piano del diritto della concorrenza, OLG Hamm, 12 maggio 2026, I-4 UKl 3/25; più cauto LG Berlin II, 1° giugno 2026, 52 O 62/26 eV. Sono pronunce in materia di diritti della personalità e concorrenza, non di responsabilità forense: la trasposizione ha valore sistematico e de iure condendo

    Riferimenti: G. Anders, L’uomo è antiquato; E. De Amicis, Cuore (la «maestrina dalla penna rossa»).

  • La montagna e il righello

    La montagna e il righello


    Perché ridurre i comuni montani a una questione di altitudine è un errore che un Paese fondato sui suoi territori non può permettersi.

    di Mario Cavallaro


    C’è un oggetto che riassume, meglio di qualunque relazione tecnica, ciò che è accaduto alla montagna italiana negli ultimi mesi: un righello.

    Con la legge 12 settembre 2025, n. 131, e con il decreto attuativo del febbraio 2026, lo Stato ha riscritto — dopo settant’anni — la definizione di montagna. L’ha fatto affidandosi a due sole grandezze: l’altitudine e la pendenza. Due numeri. Il risultato è una sforbiciata: i comuni montani scendono da 4.201 a 2.844. Più di milletrecento paesi, in una notte, cessano di essere montagna agli occhi della legge.

    I geografi hanno trovato la formula esatta: abbiamo misurato la montuosità e abbiamo dimenticato la montanità. La prima è un dato orografico; la seconda è una condizione storica e umana: l’isolamento, la rarefazione dei servizi, la scuola che chiude, l’ultima corriera alle quattro del pomeriggio. Un borgo a 320 metri, con l’ambulatorio a quaranta minuti, è montano nei fatti anche se non lo è più sulla carta. Confondere il perimetro con la comunità è l’errore di fondo.

    Una storia che ci riguarda da vicino

    Chi, come me, ha attraversato le aule del Parlamento sa che le definizioni non sono mai neutre: distribuiscono risorse, diritti, futuro. E questa definizione tocca un nervo antico.

    Il comune italiano nasce attorno all’anno Mille come patto giurato fra cittadini che decidono di governarsi da sé. È una delle più grandi invenzioni politiche d’Europa, capace di resistere persino all’Impero. Le Marche vi ebbero un ruolo singolare: Ancona, repubblica marinara fino al 1532, e poi Fermo, Ascoli, Jesi, Camerino, Fabriano. La nostra peculiarità — un policentrismo di città piccole e medie, senza una capitale che schiacci le altre — è eredità diretta di quella stagione, filtrata dalle signorie dello Stato pontificio.

    Carlo Cattaneo scrisse che «la città fu il solo elemento indistruttibile del popolo italiano». L’Unità, nel 1861, rovesciò il paradigma: il comune divenne terminale amministrativo dello Stato, e la montagna cominciò a svuotarsi. Le risposte normative — dalla legge del 1952 (da cui provengono proprio i criteri oggi finalmente superati) alle Comunità montane, fino alla Strategia per le Aree Interne del 2014 — sono arrivate a strati e in ritardo.

    La lezione che continuiamo a non imparare

    Qui interviene Robert Putnam. Più di trent’anni fa venne a studiare le nostre regioni e si chiese: perché, a parità di leggi, certe istituzioni funzionano e altre no? La risposta non era il reddito, non era il diritto: era il capitale sociale, fatto di fiducia, reciprocità, abitudine a cooperare. E la radice di quel capitale, scoprì, stava proprio nei comuni medievali; dove fiorì la libertà comunale, secoli dopo, le istituzioni rendono di più.

    È la chiave di volta. Lasciar morire un borgo non significa perdere qualche residente: significa erodere un civismo sedimentato in nove secoli, che non si ricostruisce con un bando. La forza dell’Italia non è a Roma — è nei territori.

    Che cosa serve davvero

    Per le Marche i numeri sono concreti: 78 comuni montani confermati, 13 esclusi (otto nel Pesarese, due nell’Ascolano, tre nel Maceratese) per il solo parametro dell’altitudine media sotto i 350 metri. Bene ha fatto la Regione, con l’Emilia-Romagna, a presentare ricorso; le Marche sperano nella benevolenza del governo amico.

    Ma il ricorso non basta. Servono due ordini di misure. Anzitutto i servizi: nessun incentivo trattiene chi non ha medico, scuola, trasporto, banda larga. È inutile versare bonus in un secchio forato. Poi le leve fiscali: il credito d’imposta sulla prima casa per chi si trasferisce — con priorità a giovani, medici, insegnanti —, il sostegno agli agricoltori, gli incentivi al lavoro agile, e il coraggio di sperimentare zone franche montane.

    I settori su cui puntare sono i nostri: filiere agro-silvo-pastorali, turismo lento e cammini (con la leva del Giubileo e del centenario francescano), comunità energetiche, e quella manifattura diffusa che è il genio marchigiano.

    Essenziale sia per se stesso sia come veicolo di ricerca applicata e di produzione di occupazione ad alto livello di professionalità e cultura il ruolo dell’Università, con un percorso che ne rafforzi l’autonomia ma anche la sua integrazione con le eccellenze e le comunità territoriali, e dell’istuzione e cultura, pilastri di quel mantenimento di comunità senza del quale non c’è né montagna né pianura, ma solo ritorno all’indietro.

    Sul PNRR il giudizio dev’essere onesto. La «logica del bando» premia chi sa già progettare, cioè il comune più forte, non il più fragile. Ma con NextAppennino — quasi 1,8 miliardi per le aree del sisma, 170 milioni per il solo turismo marchigiano — la ricostruzione fisica è stata accompagnata da una prospettiva di ripopolamento. E non è un caso che proprio qui l’ISTAT abbia certificato la prima inversione demografica dopo decenni. La chiamano restanza, e tornanza: il restare, e il tornare.


    Calvino, nelle Città invisibili, suggerisce che, per non soffrire dell’inferno dei viventi, si possa cercare «chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio». I nostri piccoli comuni montani sono esattamente questo: ciò che, nel deserto demografico, non è deserto.

    Misuriamo pure l’altitudine e la pendenza. Ma non dimentichiamo mai che la montagna, prima di essere un’altezza, è una comunità. E una comunità non si certifica con un righello.

  • Il Mito della Fine delle Ideologie: Riflessioni Critiche

    Il Mito della Fine delle Ideologie: Riflessioni Critiche

    Contributo per un dibattito

    Mario Cavallaro

    I. Premessa: il topos e la sua funzione

    C’è un’idea che ha attraversato il dibattito politico occidentale degli ultimi trent’anni con la forza di un’evidenza acquisita: l’idea che le ideologie siano finite. Formulata per la prima volta con rigore teorico da Daniel Bell nel 1962 — The End of Ideology — ripresa in Italia da Norberto Bobbio nel 1994 nel celebre saggio su destra e sinistra, e poi variamente modulata da Revelli e Ricolfi, questa tesi ha colonizzato il senso comune della politica, come se fosse una legge naturale, non una posizione interpretativa.

    Val la pena di fermarsi su questa genealogia. Bell descriveva una crisi dell’offerta politica: le élite dirigenti che si omologano, i conflitti che si attenuano nel benessere del dopoguerra, le grandi narrazioni che perdono presa sulle masse. Bobbio era più cauto: manteneva la distinzione destra-sinistra come categoria analitica fondata sull’uguaglianza come valore discriminante, ma riconosceva la crisi dei soggetti storici che l’avevano incarnata.

    Sullo sfondo, a mio avviso, alcuni fraintendimenti ed equivoci, primo fra tutti la mancata comprensione da parte della sinistra che il tema della formazione stessa di una classe dirigente strettamente professionale politico-sindacale — nata dall’equivoco di una interpretazione letterale delle parole di Max Weber come “Politik als Beruf” (interpretate come “politica come mestiere”, dignitoso ed esclusivo, e come tale meritevole di essere apprezzato dal popolo), che era in realtà un richiamo alla politica come servizio, era giunto al capolinea già dopo le battaglie politico-sindacali del primo Novecento. Non si riconosceva più proprio nel tanto vantato e semplicisticamente evocato “popolo della sinistra” al politico in quanto tale, all’operatore sociale e sindacale, il diritto di essere tale senza avere un legame diretto e stabile con la società civile (in parole povere, un lavoro vero).

    Quelle masse che avevano scelto i politici e gli operatori sindacali come rappresentanti delle proprie battaglie si stavano trasformando e polverizzando: la politica come nobile e stabile rappresentanza degli interessi delle masse democratiche perdeva radici sociali e giustificazione morale.

    Le uniche masse rimaste, sempre più ai margini del ribollire frastagliato dell’economia globalizzata, erano quelle più protette — i pensionati tutelati, le élite operaie — peraltro permeabili non meno delle altre dai nuovi miti della società opulenta: la ricerca di un nemico più in basso nella scala sociale, il populismo percepito come categoria prepolitica naturale, l’appannamento della cittadinanza attiva ridotta a periodico esercizio elettorale, il malcelato disprezzo per la figura dell’“intellettuale”.

    Così i partiti storici della sinistra si sono trovati, non per uno scherzo del destino, rinchiusi nel recinto di una minoranza.

    Il problema, o almeno per la sinistra il problema di fondo, è che una diagnosi circoscritta, la crisi di determinati partiti e culture politiche in un determinato periodo storico, è diventata, nel discorso pubblico, una legge universale. La fine delle ideologie non descrive più un fenomeno: lo prescrive. Chiunque parli ancora di conflitto di classe, di antagonismo strutturale tra capitale e lavoro, di alternativa di sistema, viene bollato come anacronistico, come sopravvissuto a un mondo che non esiste più.

    Anche alcuni valori che dovrebbero essere considerati prepolitici, ma pur sempre fondativi di qualsiasi ricerca di un nuovo ordine mondiale (e territoriale, per quel che vale), il valore della pace in sé, la cooperazione fra popoli, la solidarietà fra esseri umani in quanto tali, si stemperano in fastidiosi richiami al passato, con l’evidenza di un sostanziale disinteresse dell’Occidente, che pur si autoproclama virtuoso, verso stragi sistematiche di innocenti compiute in nome della sicurezza e il correlato dispregio verso chi con iniziative spesso ingenue ma di direzione ostinatamente “giusta e contraria” cerca di mantenere viva l’attenzione sui principi traditi (vedi Flotilla).

    Questa operazione ha un nome preciso: è essa stessa ideologia. La pretesa della neutralità è la più efficace delle posizioni ideologiche, perché non si presenta come tale. Come ha osservato Slavoj Žižek, l’ideologia dominante contemporanea abbraccia il sapere critico neutralizzandone l’efficacia: la distanza critica nei confronti dell’ordine sociale diventa il mezzo attraverso cui quell’ordine si riproduce.

    Si finisce per sognare l’occupazione di un equidistante, rasserenante e consolatorio “spazio di centro”, lo spazio del “non conflitto” e sì che anche geometricamente il centro è sempre e solo un punto, che non ha alcuna valenza in sé, se non è il centro di una figura geometrica o il luogo di una retta da cui partire in una chiara direzione di marcia.

    La “fine delle ideologie” è essa stessa un’ideologia, quella del centro come spazio naturale della politica moderna, come corollario, in realtà, di quella del capitalismo come orizzonte insuperabile dell’organizzazione umana.

    La tesi che propongo di dibattere è semplice e, credo, dimostrabile: la fine delle ideologie è una mistificazione di comodo che ha funzionato esclusivamente a danno della sinistra. La destra non ha mai creduto alla propria fine. Ha solo smesso, per qualche decennio, di dirlo ad alta voce.

    II. La destra immobile: fedeltà senza revisione

    Partiamo da un dato storico che merita di essere detto senza eufemismi: la destra europea e occidentale non ha mai compiuto una revisione ideologica sostanziale dopo la Seconda guerra mondiale. Ha compiuto una revisione estetica, lessicale, talvolta tattica. I contenuti strutturali sono rimasti intatti.

    Del resto, sarebbe stato impensabile che dopo la sonora sconfitta delle destre all’esito di entrambe le guerre mondiali — con i loro corifei datisi a gambe, annidatisi nei gangli delle nuove società democratiche senza crederne i valori, pochissimi rimasti ad affrontare a viso aperto le conseguenze del male fatto — queste coltivassero con enfasi pubblica la loro fedeltà ai regimi caduti in bagni di sangue. Eppure, quella fedeltà non si è mai spenta, è semplicemente passata in clandestinità ideologica.

    Va riconosciuto che la destra non è un monolite: alcune sue correnti — il gollismo francese con la sua componente sociale, la democrazia cristiana tedesca con l’economia sociale di mercato teorizzata da Erhard, gli stessi confusi tentativi di Fini, che però non possiamo dimenticare aver presidiato da vicepresidente del Consiglio il centro operativo di polizia durante i tristissimi fatti di Genova, hanno sviluppato risposte più articolate alla questione sociale. Ma si tratta precisamente di correnti rimaste marginali o riassorbite, non di revisioni strutturali del nucleo ideologico. Il fatto che esistano eccezioni conferma la regola: la destra mainstream non ha fatto il suo Godesberg.

    Il socialismo democratico tedesco compi il suo Godesberg nel 1959: abbandonò formalmente il marxismo, accettò l’economia sociale di mercato, si riformulò come partito di popolo. Fu un’operazione dolorosa, discussa, contestata — ma fu una revisione vera. La destra non ha mai avuto bisogno di fare altrettanto, perché il sistema che difende – il capitalismo, la gerarchia sociale, la primazia dell’identità collettiva etnica o nazionale sull’individuo e a sua volta l’individualismo come criterio di convivenza sociale – non è mai stato sconfitto come sistema.

    È stato solo temporaneamente addomesticato.

    Lo stesso PCI italiano, il più grande partito comunista occidentale fuori dal recinto sovietico, avviò tormentati e periodici strappi, revisioni e diaspore al termine dei quali la trasformazione può dirsi compiuta nell’ingresso come forza fondante nel Partito democratico, di chiara ispirazione riformatrice e non più legata alla visione intransigente del marxismo rivoluzionario. La sinistra si è riformata, la destra no, ma di questo sembriamo menare non vanto, ma autocritica vergogna e rimpianti in molti non superati.

    I cardini strutturali dell’ideologia di destra nel Novecento erano: etnocentrismo e chiusura nazionale; uso strumentale della religione come collante identitario e di legittimazione del potere; ostilità alla redistribuzione della ricchezza; celebrazione della forza come strumento di risoluzione dei conflitti, interni ed internazionali; visione gerarchica e naturalistica dell’ordine sociale, in cui il cosiddetto merito è in realtà una selezione i  cui elementi censuari e di appartenenza sociale sono sostanzialmente la regola. Esaminiamo cosa è cambiato.

    Il lessico è cambiato, la sostanza no. Non si parla più di “razza” ma di “identità” e “radicamento”. Non si parla più di “impero”, ma di “sovranità nazionale” e “popoli”. Non si parla più di “crociata” ma di “radici cristiane dell’Europa”. Non si parla più di guerra di aggressione, ma di “difesa degli interessi nazionali”, con il che diffusamente si sostengono gli USA e Israele: chi meglio di loro difende non energia i propri interessi nazionali??

    La democrazia non viene considerata come sostanzialmente legata a un complesso di diritti collettivi ed individuali, che nel dopoguerra erano pensati anche come antidoto al risorgere delle avventure nazionaliste, ma alla semplice celebrazione delle periodiche elezioni, rese sempre più permeabili alla penetrazione propagandistica nella quale la destra ha sempre creduto con fiducia (il Minculpop o i “ludi cartacei” non sono certo invenzioni della sinistra).

    Lo storico israeliano Zeev Sternhell ha dimostrato con rigore filologico che il substrato ideologico del fascismo affonda in una tradizione culturale europea degli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento che non è mai stata estirpata: è solo stata depotenziata nei simboli e costretta al silenzio dalla sconfitta militare del 1945. Quel silenzio è durato, grosso modo, fino agli anni Novanta. Poi, progressivamente, quella fazione – come ha documentato lo storico Donald Sassoon analizzando l’evoluzione dei partiti conservatori europei – da minoritaria è diventata maggioritaria all’interno della destra stessa. Il Partito conservatore britannico, la CDU tedesca, i partiti del centrodestra italiano, i movimenti nazionalisti dell’Europa orientale, tutti si sono spostati verso posizioni che vent’anni fa sarebbero state considerate estreme e non ammissibili come base di una piattaforma di governo.

    Non è un incidente: è il ritorno alla casa madre ideologica.

    Il tratto più inquietante di questo ritorno è la riabilitazione della forza come strumento dirimente delle crisi internazionali e dei rapporti umani – ancorché ammantata dalla sua evocazione statuale (che del resto non a caso piaceva al giurista teorico del nazismo Carl Schmitt) – e la conseguente esaltazione dei pretesi “valori” dell’ordine e della disciplina, che sono invece strumenti di convivenza sociale da porre al servizio della priorità della dignità umana.

    Per quarant’anni la deterrenza nucleare e il diritto internazionale avevano costruito un sistema — imperfetto, pieno di contraddizioni — in cui la guerra era almeno formalmente residuale. Oggi quella retorica è in crisi strutturale. La Russia di Putin invade stati sovrani confinanti invocando la storia e l’identità etnica. Trump negozia il potere globale come un’estensione del proprio business e non nasconde di voler esercitare con la forza la proiezione imperiale statunitense, dalla Groenlandia a Cuba, da Panama alla Terra del Fuoco. I governi di destra europei oscillano tra subordinazione e ammirazione verso questi modelli.

    Si illude chi pensa, e ce ne sono anche “a sinistra”, che esistano più destre, alcune delle quali capaci di porre paletti invalicabili a un condiviso processo democratico. Definirei questa la sindrome Chamberlain: trattare con i lupi nella speranza che diventino agnelli. Le differenze espositive e di politezza formale non sono un elemento dirimente: i governi di destra comprendono oggi, senza remore, tutto quanto c’è a destra nel mondo, ivi comprese quelle formazioni che, per fragilità della propria tenuta democratica, si richiamano ancora formalmente a non meglio definiti “valori occidentali”, mentre praticano il razzismo nella lotta ai fenomeni migratori, minano la parità di genere, e contestano sistematicamente l’autonomia e l’indipendenza della funzione giurisdizionale.

    Chiudere un occhio, anzi entrambi, di fronte a questi fenomeni e – per quanto abbiamo detto – sostenerli, neanche soltanto tollerarli.

    Possiamo dire, con la precisione che il contesto richiede, che la destra non ha tradito la propria ideologia: l’ha semplicemente tenuta in caldo e adattata ai gusti contemporanei, aspettando che le condizioni storiche la rendessero nuovamente presentabile, potabile ed appetibile. E le condizioni ci sono: le disuguaglianze esplose con la globalizzazione, la crisi delle istituzioni rappresentative, la paura delle migrazioni, l’incertezza identitaria prodotta dalla modernità liquida.

    La destra ha le risposte pronte, sempre le stesse, e le ripropone con la naturalezza di chi non le ha mai abbandonate.

    III. La sinistra disarmata: tre traumi e una resa

    Se la destra non ha mai creduto alla fine delle ideologie, ad averci creduto, o ad averla subita come una condanna, è stata quasi esclusivamente la sinistra. E lo ha fatto nel momento storicamente più paradossale, proprio quando le contraddizioni del capitalismo globale avrebbero offerto il terreno più fertile per una politica di alternativa.

    Tre traumi si sono abbattuti sulla sinistra in rapida successione, e nessuno è stato davvero elaborato.

    Il crollo del comunismo realizzato (1989)

    La caduta del Muro di Berlino non avrebbe dovuto significare la fine della critica al capitalismo: avrebbe dovuto significare la liberazione di quella critica dal peso di dover difendere l’indifendibile.

    Il comunismo sovietico era stato una degenerazione teorica prima ancora che pratica del progetto socialista: uno stato-partito che aveva cancellato le libertà civili in nome di un’emancipazione che non arrivava mai. La sua caduta avrebbe potuto essere l’occasione per rifondare il pensiero critico su basi più solide.

    Non è andata così. La sinistra europea ha vissuto il 1989 come una sconfitta propria, non come la sconfitta di un’autocrazia che aveva tradito i suoi stessi principi fondativi. Ha subìto il discorso della fine della storia di Fukuyama, il liberalismo capitalistico come approdo definitivo dell’evoluzione politica umana, invece di contestarlo.

    Ha accettato la premessa che il capitalismo fosse l’unico sistema possibile, e si è ridotta a discutere di quanto e come regolarlo. Non si è riflettuto abbastanza che persino gli storici dell’economia di formazione non marxista riconoscono oggi che il capitalismo, presentato come regola immanente della vita sociale, è una modalità di organizzazione economica dalla vita relativamente breve e assai controversa rispetto a tutti i sistemi economici che le società umane abbiano nel tempo adottato.

    La fine della storia dell’Occidente, come l’abbiamo con eccessiva enfasi narrata, si è consumata nel genetliaco di Trump; un ritorno all’indietro di un paio di millenni, con la celebrazione di giochi gladiatorii esattamente identici a quelli che i peggiori imperatori romani organizzavano per distribuire pane e svago alle plebi, in attesa di essere sostituiti da altri ancora peggiori.

    La degenerazione degli eredi

    I due grandi eredi del progetto comunista, la Russia e la Cina, hanno percorso traiettorie che hanno reso ancora più difficile qualsiasi recupero dell’eredità critica. La Russia di Putin è diventata un’autocrazia imperiale che usa il linguaggio dell’antioccidentalismo e della sovranità per legittimare l’aggressione militare e il potere personale assoluto: non ha nulla a che fare con qualsiasi progetto emancipativo.

    La Cina ha costruito il modello forse più sofisticato della storia: un capitalismo di stato autoritario, dove il controllo politico totale e l’economia di mercato si sostengono a vicenda in un equilibrio che non è né socialismo né liberalismo, ma qualcosa di più inquietante di entrambi o almeno attualmente dagli incogniti sviluppi, attesa la natura autocratica del suo nucleo di potere centralistico e lo smodato uso del controllo sociale con cui opera lo stato “quando è in questione l’interesse nazionale”.

    Questa situazione ha prodotto un effetto perverso nel dibattito politico occidentale: chiunque muova una critica al capitalismo viene immediatamente assimilato all’apologia di questi regimi. È un ricatto intellettuale che ha funzionato benissimo, e che la sinistra non ha saputo neutralizzare con sufficiente vigore.

    La resa del riformismo

    Il terzo trauma è forse il più sottile e il più devastante: la progressiva dissoluzione del riformismo socialista in una gestione moderata del sistema capitalistico. La parabola che va da Eduard Bernstein — il padre del revisionismo socialdemocratico, che però manteneva un orizzonte trasformativo — a Tony Blair e Gerhard Schröder è la parabola di un’idea che si svuota progressivamente di contenuto.

    Blair e la Terza Via: non più alternativa al mercato, ma la sua migliore gestione. Schröder e l’Agenda 2010: smantellamento delle tutele del lavoro in nome della competitività e noi in Italia con il nostro renzismo fiorentino ne sappiamo qualcosa. E poi il sigillo postumo: Schröder, l’uomo che incarnava la svolta neoliberista della socialdemocrazia tedesca, diventerà presidente del consiglio di sorveglianza di Nord Stream AG e membro del board di Rosneft, lobbista retribuito del capitale energetico russo, Blair dovrebbe essere una pedina gestoria dell’immobiliarismo gazawo realizzato da Trump sulle mute tombe di migliaia di palestinesi innocenti, sepolti nel cemento come la mafia seppelliva le sue vittime a livello artigianale, il più perspicace Renzi, forse in una fase di pentimento, ripensamento o ricollocazione che non raggiunge l’abiura, ma che sembra aver rinunciato o almeno reso invisibili le sue discusse pulsioni di conferenziere e consulente.

    Un epilogo che vale più di molte analisi. I Democrat americani, sostenitori entusiasti della globalizzazione finanziaria, salvo poi scoprirne i danni quando erano già irreversibili, come del resto le quasi imbarazzate e timide osservazioni di Barak Obama sulla guerra iraniana di Trump suggellano. In Italia, la parabola dal PCI al PDS all’Ulivo fino al PD degli ultimi anni ha oscillato tra timide ambizioni riformiste e un sostanziale allineamento alle politiche di austerità europee e non ha in alcun modo rinnovato – se non nella periodica espulsione dei migliori e il trattenimento in servizio di famigli e famiglie – le classi dirigenti.

    Il risultato è che la sinistra ha abbandonato il campo del conflitto distributivo proprio nel momento in cui quel conflitto esplodeva.

    Le disuguaglianze globali sono cresciute in modo spettacolare a partire dagli anni Novanta. La quota del lavoro sul PIL è diminuita sistematicamente in tutti i paesi avanzati. Il capitale finanziario ha acquisito un potere che non trova precedenti nella storia economica moderna e la sinistra stava altrove: a gestire la cosa pubblica in modo “responsabile”, il che significa, tradotto dal politichese, in modo accettabile per i mercati.

    Non mancano, è giusto dirlo, esperienze di sinistra che in questi decenni hanno tentato risposte più coraggiose: il Partito dei Lavoratori di Lula in Brasile, Podemos in Spagna, la stagione di Syriza in Grecia. Ma si tratta di esperienze locali, prive di un paradigma intellettuale condiviso e spesso costrette alla resa dai vincoli della finanza globale — come il caso greco ha dimostrato con brutale chiarezza.

    Singole battaglie vinte in campo aperto – ultima quella del referendum costituzionale – non cambiano il fatto che la guerra ideologica complessiva sia stata perduta.

    IV. Il gigacapitalismo: quando il capitale supera lo Stato

    Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Ciò che è emerso dalla globalizzazione neoliberista degli ultimi trent’anni non è semplicemente un capitalismo più efficiente o più esteso: è una forma qualitativamente nuova di concentrazione del potere economico che chiameremo, senza esitazione, gigacapitalismo.

    I dati sono noti, ma vale la pena ricordarli nella loro brutalità. Secondo il rapporto Oxfam 2026, appena dodici individui possiedono la stessa ricchezza di oltre quattro miliardi di persone — metà dell’umanità. Tremila miliardari nel mondo controllano una ricchezza aggregata di 18.300 miliardi di dollari, equivalente a otto volte il PIL dell’Italia. Le grandi piattaforme tecnologiche — Google, Amazon, Meta, Microsoft, Apple — hanno capitalizzazioni di mercato che superano il PIL di interi continenti. Elon Musk, divenuto il 12 giugno 2026 il primo trilionario della storia con un patrimonio che supera i mille miliardi di dollari, una cifra vicina all’intero PIL annuale della Polonia, tratta con i governi da una posizione di forza che non ha precedenti nella storia del capitalismo. La distinzione tra potere economico e potere politico, già fragile in teoria, si è praticamente dissolta.

    Si aggiunga che chi ha invocato il riformismo come risposta alla crisi ha spesso trovato che il sistema lo cooptava. Chi invoca la sovranità dello Stato come contrappeso – argomento delle destre – dimentica che quella sovranità è stata svuotata proprio dal sistema che le destre hanno sempre difeso.

    L’Unione Europea, con il GDPR, il Digital Markets Act e i procedimenti antitrust contro i giganti tecnologici ha mostrato che una capacità regolatoria è ancora possibile, ma si tratta di resistenza parziale e periferica: non tocca la struttura della concentrazione, la rallenta soltanto. E anche quella resistenza è oggi sotto pressione politica crescente da parte delle destre nazionaliste che la compongono.

    Su questo terreno, il contributo dei pensatori che hanno scelto di lavorare dentro il metodo economico mainstream per smontarlo dall’interno è prezioso, anche se politicamente insufficiente e certo non seguito come talvolta fin troppo autocriticamente i guru di un tempo. Thomas Piketty, con il suo Il capitale nel XXI secolo, ha dimostrato con una mole di dati storici senza precedenti che la concentrazione della ricchezza tende strutturalmente ad aumentare quando il tasso di rendimento del capitale supera il tasso di crescita economica — e che questa è la condizione normale del capitalismo, non un’eccezione. La disuguaglianza non è un difetto del sistema: è la sua logica interna.

    Daron Acemoglu, premiato con il Nobel per l’economia nel 2024 insieme a Simon Johnson e James Robinson, ha aperto un fronte diverso ma complementare: il suo lavoro sulle istituzioni inclusive e estrattive mostra come la concentrazione del potere economico tenda a catturare le istituzioni politiche, trasformandole da strumenti del bene comune a strumenti di riproduzione del privilegio. Power and Progress (2023), scritto con Johnson, affronta direttamente il tema della tecnologia come strumento di redistribuzione del potere o, nella sua forma attuale, di ulteriore concentrazione.

    Il Nobel ha dato a queste tesi una visibilità finalmente proporzionata alla loro importanza.

    Il limite di questi autori, e va detto con rispetto, non con spregio, è che le loro proposte rimangono nell’orizzonte del tradizionale riformismo: tassazione progressiva del capitale, regolazione delle piattaforme, rafforzamento dei diritti dei lavoratori. Proposte giuste e necessarie, ma che non toccano la struttura. Come ha osservato Žižek, la critica che non mette in discussione le fondamenta viene assorbita e neutralizzata dal sistema che pretende di riformare.

    Il punto politico è questo: i capitalisti sono ormai palesemente più forti degli stati, o confusi con essi, non come accidente temporaneo, ma come dato strutturale.

    Uno stato che dipende dai mercati finanziari per il proprio finanziamento non è sovrano rispetto a quei mercati. Un governo che ha bisogno degli investimenti delle grandi piattaforme per la propria economia digitale non può regolarle senza subirne le ritorsioni. La forma-stato westfaliana – sovranità territoriale, monopolio della forza legittima, capacità fiscale autonoma – è strutturalmente compromessa dalla mobilità globale del capitale. E la destra, paradossalmente, usa la retorica della sovranità nazionale per difendere un sistema che quella sovranità l’ha svuotata.

    V. Chi pensa ancora: Sassoon, la Chiesa, il silenzio della piazza

    In questo deserto intellettuale e politico, è utile mappare le voci che ancora provano a nominare il conflitto e a costruire un’alternativa. Sono poche, eterogenee, e non particolarmente ascoltate. Ma esistono.

    Donald Sassoon e la questione rivoluzionaria

    Donald Sassoon — storico britannico di formazione marxista, autore del fondamentale Cento anni di socialismo — ha pubblicato recentemente un saggio sulle rivoluzioni che merita attenzione non tanto per le sue tesi storiche, quanto per la domanda politica che pone implicitamente. Sassoon mostra che le rivoluzioni non si classificano semplicemente in “di destra” e “di sinistra”: ci sono state rivoluzioni conservatrici, rivoluzioni dall’alto, rivoluzioni senza partecipazione popolare. Ciò che le accomuna è la trasformazione profonda dell’ordine esistente.

    La domanda che il suo lavoro pone, senza rispondervi direttamente, è se il momento attuale richieda una trasformazione di quella portata. Non necessariamente violenta,  le rivoluzioni non lo sono per definizione, ma strutturalmente incompatibile con la semplice gestione riformista dell’esistente. È una domanda che la sinistra mainstream ha smesso di porsi, e che è urgente rimettere al centro.

    Del resto, la storia ci consegna più esempi di successi non riformisti e sicuramente definibili rivoluzionari non fondati sulla violenza come la rivoluzione del Mahatma Ghandi o la vittoria dopo decenni di detenzione – essenzialmente per implosione del sistema razzista – di Nelson Mandela, con il felice corollario della commissione per la verità e la riconciliazione guidata dal vescovo Tutu, forse futuro modello in luogo – o almeno accompagnando il cammino – di tribunali internazionali sempre meno legittimati nel loro difficile operare.

    Il paradosso di Leone XIV

    C’è un paradosso che vale la pena riconoscere senza imbarazzo: nell’attuale panorama, l’istituzione che produce la critica più radicale al modello dominante è la Chiesa cattolica. L’enciclica Magnifica Humanitas, firmata da Leone XIV il 15 maggio 2026 e promulgata il 25 maggio, nel 135° anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, quasi una provocazione simbolica, non parla soltanto di intelligenza artificiale: parla di un modello economico che produce disuguaglianze strutturali, di un potere tecnologico che sfugge a qualsiasi controllo democratico, di uno sviluppo che non può essere giudicato se non alla luce del suo costo umano.

    L’enciclica afferma che l’attività economica non può pretendere di risolvere i problemi sociali semplicemente ampliando la logica del mercato e individua nelle disuguaglianze economiche globali uno dei fattori strutturali che alimentano i conflitti. Denuncia quello che definisce un paradigma tecnocratico in cui una visione antiumana, la pienezza della vita come avere di più, ridurre la fragilità, eliminare l’imperfezione, rischia di sembrare giusta e normale. Richiama i principi della dottrina sociale della Chiesa – bene comune, solidarietà, sussidiarietà – come strumenti di lettura di una trasformazione epocale.

    Il cerchio che si chiude tra Leone XIII e Leone XIV è straordinario e dice qualcosa di importante: la dottrina sociale della Chiesa ha una continuità critica rispetto al capitalismo che la sinistra politica ha abbandonato.

    Non si tratta ovviamente di cercare nella teologia una sostituzione alla politica. Ma l’anomalia è produttiva: quando un’istituzione millenaria, gerarchica e tradizionalmente avversa alle rivoluzioni è più radicale nella critica del presente di quanto lo sia la sinistra riformista, qualcosa nel campo progressista si è rotto a un livello profondo.

    Il silenzio della pubblica opinione

    La pubblica opinione, almeno quella che emerge dai sondaggi, dalle elezioni, dai movimenti sociali, non sembra cercare un’alternativa di sistema. Sembra cercare protezione, identità, certezze consolatorie. Questo non è un dato naturale: è il prodotto di decenni di egemonia culturale neoliberista, che ha sistematicamente eroso la capacità di immaginare un futuro diverso dall’esistente.

    Basti considerare quanto viene spesso citata come contro-prova l’esperienza delle democrazie nordiche: società più egualitarie, stato sociale robusto, istituzioni solide. Ma anche quella contro-prova mostra oggi le proprie crepe. Le democrazie scandinave stanno virando a destra in modo sempre più marcato, anche per effetto dell’antagonismo baltico alla Russia. La Polonia, che ha scelto una declinazione europeistica ma rimane strutturalmente uno stato dove il moderatismo cristiano si è saldato stabilmente alla destra, è un altro caso sintomatico. E la Germania post-Merkel – che viveva bene con lo scambio a basso costo del gas russo, finché la realtà ha spazzato via quell’equilibrio – sta trovando nella risposta militaristica, con oltre mille miliardi di euro di investimento nella difesa (da chi?) e nella correlata conversione dell’industria pesante, la sua soluzione. È una risposta di destra, non di sinistra. La tesi che il riformismo nordico sia un modello esportabile e scalabile a livello globale è smentita dai fatti prima ancora che dalla teoria.

    Gramsci aveva ragione quando diceva che ogni egemonia è anche produzione del senso comune. Il senso comune contemporaneo è quello di una società che non crede nella possibilità di cambiarsi in modo profondo: al massimo si aspetta un capitalismo più gentile, un sovranismo più rassicurante, un’intelligenza artificiale meno minacciosa. Non è indolenza: è il risultato di una sconfitta culturale che la sinistra non ha ancora metabolizzato.

    VI. Conclusioni: rimettere in campo la domanda

    Non vengo qui a proporre una soluzione. Non ce l’ho, e diffido di chi dice di averla. Vengo a proporre di riprendere a fare le domande giuste, che sono le domande che abbiamo smesso di fare quando abbiamo accettato la premessa della fine delle ideologie.

    Le domande giuste sono queste. È possibile una redistribuzione della ricchezza globale di portata sufficiente a ridurre le disuguaglianze strutturali all’interno della logica del mercato? O quella logica le riproduce necessariamente, come Piketty suggerisce? È possibile che gli stati nazionali — o aggregati di stati come l’Unione Europea — riacquistino la capacità di regolare il capitale finanziario e le piattaforme tecnologiche? O la mobilità del capitale ha strutturalmente superato la capacità regolatoria degli stati? È possibile costruire un’alternativa all’interno delle istituzioni democratiche esistenti? O quelle istituzioni sono già troppo compromesse dalla cattura del capitale per essere riformate dall’interno?

    Sono domande scomode, perché le risposte oneste tendono verso il negativo. Ma la sinistra che non riesce a dire no al sistema che pretende di riformare non è una sinistra: è una sua funzione di stabilizzazione. E il mondo che si sta delineando — con la retorica della forza che torna a dominare le relazioni internazionali, con le disuguaglianze che erodono la coesione sociale, con il gigacapitalismo che svuota la democrazia dall’interno — non è un mondo che si lascia stabilizzare.

    La destra lo sa. Non ha mai smesso di saperlo. Ha semplicemente aspettato che le condizioni mature tornassero. Sono tornate. Tocca alla sinistra decidere se vuole essere ancora un soggetto politico autonomo o restare un accessorio moderato del sistema che dice di voler cambiare.

    Questo è il dibattito che propongo e che propongo sia preceduto da una analisi ispirata a questi stessi principi anche in campo regionale e locale, dove registro molte autoassoluzioni e condanne rigorosamente altrui, poche assunzioni di responsabilità e scarsissima analisi di un passato non tutto negativo ma anche, ammettiamolo, non tutto positivo quanto a coerenza fra gli obbiettivi ed i valori enunciati e le loro realizzazioni, ma soprattutto con un ritardo fra obbiettivi ed esigenze e la loro soddisfazione non giustificabile solo con la mancanza di risorse, che di per se solo giustifica la sfiducia che ormai circonda l’operato del partito democratico, che mi ostino a considerare il perno di una possibile “rivoluzione gentile” ma ferma, che non si confonda con il qualunquismo populista con cui secondo alcuni dovremmo comunque associarci autocriticamente per fare il “più uno” ed andare al governo.

    Non ho risposte certe. Ho la certezza che le domande vadano fatte, e che il primo passo sia smettere di credere — o far finta di credere — che le ideologie siano finite. Non sono finite. Una di esse ha vinto, per ora. L’altra deve decidere se, come e con chi tornare in campo.

    — Giugno 2026 —

  • La paura del sarchiapone

    La Corte dei conti da complesso ircocervo costituzionale a sarchiapone politico

    Note su una riforma costruita intorno a un animale inesistente


    «Vi sono cose che non sono, e di cui pure si predica.»

    — parafrasi del τραγέλαφος aristotelico (De interpretatione, 16a)

    «Liberalsocialismo: ircocervo inconcepibile.»

    — Benedetto Croce, 1942


    I. Premessa metodologica: due bestiari a confronto

    La tradizione filosofica conosce almeno due modi di evocare l’animale impossibile. Il primo è logico-ontologico: il τραγέλαφος — l’ircocervo, metà capro e metà cervo — che Aristotele assume quale esempio paradigmatico del nome dotato di significato ma privo di referente, di ciò che si dice senza che per ciò solo sia.1 Il secondo è retorico-politico: l’uso che Croce ne fece per stigmatizzare le sintesi che pretendono di comporre nature antitetiche, e che proprio per questo non possono vivere.2 A questi se ne aggiunge un terzo, di registro popolare ma non meno istruttivo: il sarchiapone del noto sketch televisivo, animale del tutto inesistente intorno al quale, per timore reciproco di apparire ignoranti, gli astanti costruiscono un’erudizione collettiva e fittizia.3

    La tesi delle pagine che seguono è che la legge 7 gennaio 2026, n. 1, di riforma delle funzioni della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa,4 operi una singolare conversione tra questi bestiari: assume a proprio presupposto fondante un sarchiapone — la cosiddetta «paura della firma», entità di cui si discorre diffusamente ma di cui i dati non offrono riscontro — e, muovendo da esso, riduce progressivamente l’ircocervo costituzionale (la duplice natura, ausiliaria e giurisdizionale, dell’Istituto) a sua volta a un simulacro: un organo che conserva il nome e dismette la funzione.

    L’ircocervo: l’animale impossibile che, nei fatti, esisteva.

    II. La duplice natura come dato strutturale

    Che la Corte dei conti sia istituzione bifronte non è osservazione polemica, ma acquisizione consolidata della dottrina. Sin dalla relazione cavouriana alla legge istitutiva del 1859, poi confluita nell’ordinamento unitario con la legge 14 agosto 1862, n. 800, l’Istituto è concepito quale punto di concentrazione del controllo, preventivo e consuntivo, in capo a un magistrato inamovibile.5 La Costituzione ne ha cristallizzato la fisionomia agli articoli 100 e 103, distribuendone le attribuzioni tra la funzione di controllo — di rango ausiliario — e quella giurisdizionale in materia di contabilità pubblica, con una garanzia di indipendenza che la dottrina ha qualificato come presidio della «posizione di terzietà» dell’organo.6

    La categoria stessa del controllo, del resto, è stata oggetto di una sistemazione concettuale rigorosa: la distinzione tra controllo-riesame e controllo-verificazione, e la sua progressiva torsione dal modello del riscontro preventivo di legittimità verso il controllo successivo sulla gestione, segnano il passaggio dall’amministrazione di legalità all’amministrazione di risultato.7 In questa cornice, la responsabilità amministrativa si è venuta configurando quale statuto speciale del funzionario pubblico: non sanzione, ma istituto risarcitorio temperato, calibrato sulle peculiarità dell’azione amministrativa e perciò già intrinsecamente più mite della responsabilità civile di diritto comune.8

    III. Il sarchiapone: anatomia statistica di un presupposto

    Il presupposto dichiarato della riforma è che il rischio del giudizio contabile induca nei pubblici funzionari una condotta difensiva — l’astensione, il rifiuto della firma — con effetti paralizzanti sull’azione amministrativa. L’assunto, per quanto diffuso, non resiste alla verifica empirica condotta sulle stesse rilevazioni della Corte.

    Il sarchiapone: la creatura inesistente di cui tutti discorrono con competenza.

    Nell’esercizio 2023, le ventuno Sezioni giurisdizionali regionali hanno depositato 1.863 sentenze in materia di contabilità pubblica, delle quali 1.103 in giudizi di responsabilità amministrativa; le Procure regionali hanno aperto 22.547 istruttorie, archiviandone 22.647, e hanno depositato 1.061 atti di citazione.9 La serie pluriennale degli atti di citazione descrive un andamento sostanzialmente stabile, anzi lievemente declinante, in controtendenza rispetto alla rappresentazione emergenziale:10

    2019 1.162

    2020 869

    2021 1.007

    2022 1.051

    2023 1.061

    2024 986

    2025 979

    Il dato dirimente è il rapporto tra denunce e azioni: a fronte di 47.739 denunce di danno nel 2024 e di 48.505 nel 2025, le citazioni effettivamente promosse sono state, rispettivamente, 986 e 979 — circa il due per cento. L’«imbuto» istruttorio, lungi dal restituire l’immagine di una magistratura aggressiva, documenta una funzione requirente fortemente selettiva, che archivia in via immediata circa il quaranta per cento delle segnalazioni.11

    A confermare l’inconsistenza del presupposto interviene, infine, una circostanza che ha valore quasi sperimentale. La sospensione della responsabilità per colpa grave commissiva — il cosiddetto «scudo erariale» introdotto nel 2020 e reiteratamente prorogato — ha rappresentato per quasi un sessennio un trattamento somministrato proprio contro la presunta «paura della firma». Ebbene, lo stesso vertice requirente ha riconosciuto che da tale misura non è derivata alcuna evidenza di benefici in termini di celerità o di efficienza dell’azione amministrativa.12 Donde l’alternativa logica: o il rimedio è inefficace, o la patologia che pretendeva di curare non sussisteva. In entrambi i casi, il sarchiapone resta nella scatola: se ne parla, non lo si vede.

    IV. La conversione dell’ircocervo: lo svuotamento per sottrazione

    Muovendo da un presupposto privo di base empirica, la riforma interviene cumulativamente su entrambe le nature dell’Istituto. Sul versante giurisdizionale, la tipizzazione restrittiva della colpa grave e l’introduzione di un tetto al risarcimento — di norma non eccedente il 30 per cento del danno accertato, e comunque contenuto entro il doppio della retribuzione annua, salvo dolo o illecito arricchimento — comprimono tanto il presupposto soggettivo quanto la misura della condanna.13 Sul versante del controllo, l’estensione della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, assistita da un meccanismo di silenzio-assenso e dall’effetto esimente del parere reso, trasforma la consulenza preventiva in una sorta di assicurazione contro la futura responsabilità.14

    L’effetto non è l’abolizione del controllo, bensì il suo addomesticamento. Lo ha rilevato lo stesso Presidente della Corte, segnalando l’eterogeneità di un congegno — il silenzio-assenso — concepito per i procedimenti amministrativi a istanza di parte e mal trapiantato su una funzione magistratuale, con il rischio di degradarlo a strumento di impunità per condotte gravemente negligenti.15 La duplice natura, che la dottrina aveva letto come fonte di forza e non di contraddizione, viene così neutralizzata non attraverso un’amputazione frontale, ma per via di erosione: si conserva l’involucro istituzionale e se ne dismette il contenuto precettivo.

    Due rilievi ulteriori confermano la dinamica. Il primo concerne la traslazione del danno: il tetto risarcitorio non estingue il pregiudizio erariale, ma lo redistribuisce, ponendolo definitivamente a carico della collettività dei contribuenti anziché del soggetto agente.16 Il secondo concerne la tecnica delle fonti: l’incisione su funzioni di rilievo costituzionale è affidata alla legge ordinaria — e, per la delega di cui all’articolo 3, a decreti legislativi — laddove per la coeva riforma dell’ordinamento giudiziario si è ritenuto necessario il procedimento di revisione costituzionale. La sproporzione tra lo strumento adoperato e il rango della materia incisa solleva, secondo una parte della dottrina, dubbi non trascurabili di legittimità costituzionale.17

    Né si tratta di rilievi meramente dottrinali. La legge dispone la propria applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data del 22 gennaio 2026: una efficacia retroattiva che incide su condotte anteriori e che ha immediatamente alimentato il contenzioso costituzionale.18 Nei primi mesi di vigenza, le stesse Sezioni giurisdizionali hanno sollevato questione di legittimità: la Sezione d’appello, con l’ordinanza n. 9 del 2026, e la Sezione per la Puglia, con l’ordinanza n. 11 del 25 febbraio 2026, quest’ultima censurando la tassativa tipizzazione della colpa grave per il rischio di pretermettere le condotte materiali gravemente imprudenti o imperite — segnatamente in ambito sanitario — con un irragionevole spostamento del rischio sulla collettività; mentre la Sezione per il Lazio, con la sentenza n. 82 del 2026, ha tentato una lettura costituzionalmente orientata del «potere di riduzione» al 30 per cento, in aperto contrasto interpretativo con altre Sezioni.19 Che la magistratura contabile, nell’atto stesso di applicare la riforma, ne investa la Consulta è la conferma più eloquente che la scatola, aperta, mostra qualcosa di diverso da ciò che l’etichetta promette.

    V. Conclusioni: quale animale ha ragione di temere

    I due bestiari, giunti al termine, si lasciano distinguere con nettezza. L’ircocervo è impossibile in teoria ma reale nei fatti: una magistratura bifronte che, nella tensione tra controllo e giurisdizione, ha esercitato per oltre un secolo e mezzo una funzione di garanzia della finanza pubblica. Il sarchiapone è il suo esatto rovescio: inesistente nei fatti, eppure vivissimo nel discorso pubblico, evocato con tale serietà da legittimare l’intervento del legislatore.

    La riforma, costruita intorno al secondo, finisce per agire sul primo. Il rischio non è quello di liberare l’amministrazione da un controllore feroce — il controllore feroce, alla prova dei numeri, non è mai esistito — bensì quello di svuotare la scatola dell’animale autentico, continuando, con ineccepibile compostezza istituzionale, a discorrerne come se vi fosse ancora racchiuso. Nello sketch, la tensione si scioglie quando qualcuno, infine, apre la scatola. Sarebbe esercizio salutare anche per l’interprete e per il legislatore: aprirla, verificarne il contenuto, e domandarsi quale dei due animali abbia, in verità, ragione di temere.


    Note

    1. Aristotele, De interpretatione, 16a 16-18; cfr. Analytica posteriora, II, 7, 92b: il tragélaphos quale nome significante cui non corrisponde alcuna esistenza, esempio classico della distinzione tra quid nominis e quid rei.
    2. B. Croce e gli scritti del 1942-1943 contro il «liberalsocialismo», definito «ircocervo» in quanto unione di principî reciprocamente irriducibili; cfr. B. Croce, Scritti e discorsi politici (1943-1947), Laterza, Bari.
    3. Lo sketch «Il sarchiapone», reso celebre da Walter Chiari con Carlo Campanini, è qui assunto come figura retorica dell’ignotum per ignotius: l’entità inesistente di cui si finge competenza per timore reciproco.
    4. L. 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla l. 14 gennaio 1994, n. 20, e delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa (G.U., Serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2026); in vigore dal 22 gennaio 2026. Per la delega v. l’art. 3.
    5. L. 30 ottobre 1859, n. 3706 (Regno di Sardegna), su modello belga; relazione di C. Benso di Cavour; quindi l. 14 agosto 1862, n. 800. Per il consolidamento, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U.). In dottrina, S. Buscema, La Corte dei conti, e Id., Trattato di contabilità pubblica, Giuffrè, Milano.
    6. Sugli artt. 100 e 103 Cost. e i lavori dell’Assemblea costituente (relazione Ruini), v. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli; nonché, per la qualificazione della Corte come «potere dello Stato» legittimato al conflitto di attribuzioni nell’esercizio del controllo, la giurisprudenza costituzionale ivi richiamata.
    7. M.S. Giannini, Controllo: nozioni e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 1263 ss.; sul passaggio al controllo successivo sulla gestione, le ll. 19 e 20 del 1994 e, in chiave di amministrazione di risultato, V. Bachelet e A. Brancasi, Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Giappichelli, Torino.
    8. Sulla natura risarcitoria e non sanzionatoria, e sul carattere di statuto speciale della responsabilità amministrativa, O. Sepe, La responsabilità amministrativa e contabile; F. Garri, I giudizi di responsabilità amministrativa e contabile; per il quadro vigente, art. 1 l. n. 20/1994 e d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).
    9. Corte dei conti, Procura generale, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 (dati 2023), cap. I. Ripartizione delle 1.863 sentenze: responsabilità 1.103; giudizi di conto 610; istanza di parte 45; resa di conto 105.
    10. Dati tratti dalle relazioni della Procura generale e del Presidente per gli aa. gg. 2024-2026. Il totale nazionale aggregato delle sole sentenze di condanna non compare nelle relazioni orali ma nelle tabelle statistiche allegate alla relazione scritta: le 1.103 pronunce di responsabilità comprendono condanne, assoluzioni e altre formule.
    11. Corte dei conti, relazioni aa. gg. 2025 e 2026: per il 2024, 47.739 denunce e 18.097 archiviazioni immediate; per il 2025, 48.505 denunce, 20.184 archiviazioni immediate, 25.295 istruttorie e 1.132 inviti a dedurre.
    12. Corte dei conti, Relazione del Presidente per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 (dati 2025): assenza di evidenze di benefici, in termini di celerità ed efficienza, riconducibili al regime di cui all’art. 21, comma 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 («scudo erariale»).
    13. Sul punto la riforma si misura con Corte cost., 17 luglio 2024, n. 132, che — pur sollecitando una revisione organica — ha ammonito contro la riduzione dell’elemento soggettivo al solo dolo. Per il tetto risarcitorio v. le modifiche alla l. n. 20/1994 introdotte dalla l. n. 1/2026 (riduzione obbligatoria al 30% e doppio della retribuzione lorda).
    14. Sull’ampliamento della funzione consultiva e sull’effetto esimente del parere, con i connessi dubbi circa la commistione tra funzione di garanzia e co-amministrazione, v. i contributi in federalismi.it e in Questione Giustizia, 2026 (sul «giudice chiamato a co-amministrare» e sul «controllore addomesticato»).
    15. G. Carlino, Relazione cit. (a. g. 2026): il meccanismo di registrazione automatica è definito «eccentrico rispetto alle funzioni magistratuali», con il rischio che il controllo preventivo «degradi a mero strumento di impunità per funzionari gravemente negligenti». In senso adesivo, i documenti dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti (2024-2026).
    16. La traslazione del pregiudizio dalla sfera dell’agente a quella della finanza pubblica costituisce, sul piano funzionale, un’inversione della ratio reintegratoria dell’istituto. Né l’obiezione è neutralizzata dalla copertura assicurativa obbligatoria pure introdotta dalla legge: l’assicurazione opera entro i massimali, è esclusa per il dolo, e i relativi premi gravano in ultima analisi sul bilancio pubblico, sicché lo spostamento del rischio sulla collettività permane. Peraltro la pur opportuna introduzione della R.C. obbligatoria per la responsabilità contabile apre nuovi profili di merito e processuali, qui soltanto accennati, essendo stata finora sconosciuta al rito contabile la partecipazione in giudizio del terzo responsabile.
    17. Sul rapporto tra rango costituzionale delle funzioni e fonte ordinaria di riordino, v. i rilievi critici in federalismi.it e Altreconomia, 2026, e, per la prospettiva sistematica, Questione Giustizia, La riforma della Corte dei conti nella crisi dell’Amministrazione.
    18. L’art. 1, comma 1, lett. 5), della l. n. 1/2026 e le disposizioni transitorie connesse estendono l’applicazione delle nuove norme ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato al 22 gennaio 2026, sul quale anche il sottoscritto ha aperto come difensore una specifica questione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sul presupposto che anche ai giudizi ivi in trattazione non possa negarsi – a pena di ulteriore profilo di incostituzionalità – la qualità di giudizio pendente, con la conseguente necessità di applicazione delle clausole “automatiche”, o asserite tali, di risarcimento del danno. Sull’effetto retroattivo come profilo di maggiore criticità v. anche i rilievi del Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, D. Centrone (aprile 2026).
    19. Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, ord. n. 11 del 25 febbraio 2026 (tipizzazione tassativa della colpa grave, artt. 3, 32 e 97 Cost.); Sez. d’appello, ord. n. 9 del 2026 (tetto risarcitorio); Sez. giur. Lazio, sent. n. 82 del 2026 (potere di riduzione), in contrasto con Sez. Lombardia, sent. n. 41 del 27 febbraio 2026. Le questioni si collocano nel solco di Corte cost., 16 luglio 2024, n. 132.

    Avvertenza. I riferimenti dottrinali hanno valore di traccia bibliografica e vanno controllati per edizione e anno; i dati statistici provengono dalle relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti (aa. gg. 2024, 2025 e 2026); i parametri quantitativi della riforma vanno riscontrati sul testo della l. 7 gennaio 2026, n. 1 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2026).

  • Tassazione dei Dati: Il Diritto di Imposizione Globale

    Tassazione dei Dati: Il Diritto di Imposizione Globale

    L’utente italiano che naviga su Google produce ogni giorno una quantità di dati di valore enorme. Google li raccoglie, li elabora in Oregon o in Irlanda, li monetizza attraverso strutture di proprietà intellettuale registrate a Dublino, e trasferisce i profitti verso giurisdizioni a bassa fiscalità. L’Italia — che ha fornito l’utente, la connettività, il sistema giuridico che ha reso possibile la transazione — tassa quasi nulla di tutto questo. Non perché ci sia un’evasione fiscale: ma perché le regole vigenti, costruite nel XX secolo per un’economia manifatturiera, non contemplano questa realtà.

    Questa è la crisi del diritto tributario internazionale nell’era della data economy.

    Il nodo del nexus: chi ha il diritto di tassare il dato?

    Il diritto fiscale internazionale classico si fonda sul principio della stabile organizzazione: una multinazionale è tassabile in un paese solo se vi ha un ufficio, uno stabilimento, una presenza fisica rilevante. Applicato alla data economy, questo principio produce un risultato paradossale: le piattaforme digitali che generano miliardi di ricavi dai cittadini di un paese non vi pagano quasi nulla, perché non vi hanno alcuna presenza fisica ai fini fiscali.

    La domanda fondamentale — dove si crea il valore del dato: nel luogo dove si trova l’utente che lo produce, o nel luogo dove risiede l’algoritmo che lo valorizza? — è rimasta senza risposta giuridica coerente per oltre un decennio. Tre risposte si contendono oggi il campo.

    L’OCSE ha tentato di superare il nexus fisico con il Pillar 1 del progetto BEPS 2.0: non più la presenza fisica, ma la generazione di ricavi in una giurisdizione di mercato come criterio di attribuzione del diritto di tassazione. Una soluzione pragmatica, però bloccata: nel gennaio 2025 l’amministrazione Trump ha dichiarato che l’accordo multilaterale OCSE non ha forza né effetto negli Stati Uniti. Senza la partecipazione americana — sede delle principali piattaforme digitali mondiali — il Pillar 1 è privo di effettività.

    In assenza di accordo multilaterale, i singoli Stati hanno reagito con le Digital Services Tax nazionali: imposte del 3-5% sui ricavi digitali generati sul proprio territorio. È una risposta di sovranità — unilaterale, imperfetta, esposta a rischi di doppia imposizione, ma reale.

    Nel frattempo, le Nazioni Unite hanno aperto un fronte alternativo. Il 24 dicembre 2024 l’Assemblea Generale ha adottato la Risoluzione 79/235, istituendo il Comitato Negoziale Intergovernativo incaricato di redigere una Convenzione Quadro ONU sulla Cooperazione Fiscale Internazionale. Uno dei due protocolli iniziali riguarda specificamente la tassazione dei servizi digitali transfrontalieri. È la prima risposta formale, in sede di diritto internazionale pattizio, del Sud globale al monopolio normativo OCSE — un tentativo di riconoscere il diritto primario di tassazione alla giurisdizione dove si trova l’utente e dove viene estratto il dato.

    Il caso italiano: una scelta di campo

    La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha compiuto una scelta precisa nel panorama di incertezza globale. Ha eliminato la soglia nazionale di ricavi da servizi digitali (prima fissata a 5,5 milioni di euro), mantenendo solo la soglia globale di gruppo di 750 milioni di euro. Dal 1° gennaio 2025, ogni multinazionale che supera quella soglia globale è soggetta alla DST italiana del 3% su tutti i ricavi digitali generati in Italia, anche minimi.

    È una dichiarazione di posizione: l’Italia ha scelto di non attendere il Pillar 1 — che richiedeva la contestuale eliminazione delle DST nazionali — e di ampliare unilateralmente il proprio potere impositivo sui ricavi digitali. Il criterio adottato è quello della localizzazione dell’utente, verificata tramite indirizzo IP o geolocalizzazione: il dato vale fiscalmente dove si trova chi lo produce.

    Non è privo di rischi. La DST italiana, come quella francese, tassa il ricavo lordo — non il reddito netto. Il Conseil d’État francese ha rimesso nel giugno 2025 al Conseil Constitutionnel la questione di legittimità della DST francese, con possibili effetti a catena sull’Italia. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, la disciplina italiana sarà integralmente riscritta dal D.Lgs. n. 174/2024 (Testo Unico dei Tributi Erariali Minori).

    La finzione normativa del profit shifting

    Il secondo problema strutturale riguarda non dove sorge il diritto di tassare, ma come vengono distribuiti i profitti all’interno dei gruppi multinazionali. La struttura tipica è nota: una holding IP localizzata in Irlanda o nei Paesi Bassi detiene gli algoritmi e i marchi. Le filiali operative nei paesi di mercato versano alla holding royalties per l’uso di quegli asset. Il pagamento delle royalties trasferisce il reddito imponibile dalla filiale (paese ad alta fiscalità) alla holding (paese a bassa fiscalità). Non è illegale: è il risultato coerente dell’applicazione del principio arm’s length in un contesto dove il valore degli algoritmi non ha un prezzo di mercato determinabile.

    Il progetto BEPS 1.0 ha parzialmente ridotto questo fenomeno attraverso il requisito di sostanza economica reale nelle giurisdizioni di bassa imposizione e il Country-by-Country Reporting. Il Pillar 2 — la minimum tax globale al 15% per i grandi gruppi — lo comprime ulteriormente. Ma non lo elimina: il 15% rimane ben al di sotto delle aliquote ordinarie dei paesi di mercato (il 24% italiano, il 25% francese), e il meccanismo di allocazione dei profitti attraverso i prezzi di trasferimento non viene toccato.

    Il problema di fondo è concettuale: il principio di substance over form — tassare la realtà economica e non la forma giuridica — è stato concepito per verificare se un capannone industriale è reale. Non si adatta a un algoritmo che non ha localizzazione fisica determinabile, esiste su server distribuiti in più giurisdizioni e viene sviluppato da ingegneri sparsi nel mondo.

    La tassazione come questione di sovranità

    I due problemi analizzati — il nexus digitale e il profit shifting — non sono questioni tecniche separate. Sono due facce dello stesso fenomeno: la perdita di controllo fiscale degli Stati sull’economia digitale che si svolge sul loro territorio e utilizza le risorse dei loro cittadini.

    La risposta non può essere né puramente tecnica né affidata a un’unica organizzazione internazionale. Il fallimento del Pillar 1 OCSE dimostra che un sistema di governance che non può vincolare il suo membro più influente non è un sistema di governance. La Convenzione ONU — in costruzione fino al 2027 — è un tentativo di costruire un’alternativa più inclusiva, fondata sul principio che il valore del dato appartiene, almeno in parte, alla giurisdizione che ha creato le condizioni perché quel valore potesse essere prodotto.

    La dottrina più avanzata va oltre, proponendo un nexus funzionale: il diritto di tassazione spetterebbe alla giurisdizione che ha fornito le condizioni istituzionali — il sistema educativo, l’infrastruttura, l’ordinamento giuridico — che hanno reso l’utente capace di produrre dati valorizzabili. Non chi è proprietario dell’algoritmo, ma chi ha reso possibile che l’algoritmo funzionasse.

    È una prospettiva che riconduce la questione fiscale alla sua dimensione più profonda: non una disputa tra amministrazioni tributarie, ma una questione di ridistribuzione della ricchezza e di sovranità nell’economia del XXI secolo.


    Mario Cavallaro è avvocato. Questo contributo fa parte di una ricerca in corso anche mediante utilizzazione dell’AI e dei siti nazionali e internazionali dedicati sui presupposti normativi del diritto tributario internazionale nell’era della data economy.

  • AI Act europeo: cosa cambia per le aziende italiane nel 2025?

    AI Act europeo: cosa cambia per le aziende italiane nel 2025?

    L’intelligenza artificiale è entrata nell’età della compliance

    Molte aziende italiane usano già strumenti di intelligenza artificiale: chatbot per l’assistenza clienti, software HR con scoring automatico, sistemi di marketing automation, assistenti generativi per la produzione di contenuti. Spesso senza sapere che dal 1° agosto 2024 tutto questo è regolato da una legge europea direttamente applicabile in Italia.

    Si chiama AI Act (Regolamento UE 2024/1689) ed è il primo quadro normativo al mondo sull’intelligenza artificiale. Non è un set di linee guida. È un regolamento: vincolante, sanzionabile, già in vigore.

    In questo articolo spieghiamo cosa devono sapere concretamente le imprese italiane: a chi si applica, cosa è già obbligatorio, cosa scatterà ad agosto 2026 e quanto si rischia in caso di inadempienza.

    A chi si applica

    L’AI Act si applica a chiunque sviluppi o utilizzi sistemi di intelligenza artificiale nel mercato europeo. Questo include anche le aziende extra-UE che offrono prodotti o servizi basati su AI a clienti europei.

    La distinzione centrale del regolamento è tra due figure:

    • Provider (fornitore): chi sviluppa o immette sul mercato un sistema AI.
    • Deployer (utilizzatore): chi usa un sistema AI in un contesto aziendale o professionale — anche se sviluppato da terzi.

    Un’azienda che integra ChatGPT, un CRM con funzioni predittive o un software di selezione CV basato su algoritmi è, a tutti gli effetti, un deployer con obblighi specifici. Non è rilevante che il sistema sia sviluppato da qualcun altro.

    Le quattro categorie di rischio

    Il cuore dell’AI Act è la classificazione di ogni sistema AI in base al rischio che comporta per le persone. Dalla categoria dipendono gli obblighi applicabili.

    1. Rischio inaccettabile — vietato

    I sistemi classificati a rischio inaccettabile sono proibiti: social scoring, manipolazione comportamentale, sorveglianza biometrica di massa in spazi pubblici. Questi divieti sono già operativi dal 2 febbraio 2025.

    2. Alto rischio — obblighi stringenti

    Sistemi che incidono su salute, sicurezza o diritti fondamentali: software per la selezione del personale, scoring creditizio, supporto diagnostico in sanità. Per questi sistemi sono richiesti documentazione tecnica, valutazione di conformità, supervisione umana effettiva e registrazione nel database europeo. Gli obblighi completi entrano in vigore il 2 agosto 2026.

    3. Rischio limitato — trasparenza

    Chatbot, assistenti virtuali, sistemi che generano contenuti sintetici. L’obbligo principale è informare l’utente che sta interagendo con un sistema AI. Già vigente.

    4. Rischio minimo — nessun obbligo specifico

    La grande maggioranza dei sistemi AI — filtri antispam, raccomandazioni, strumenti di produttività. Nessun obbligo aggiuntivo, ma è comunque necessario verificare la classificazione.

    Le scadenze: cosa è già obbligatorio e cosa si avvicina

    • 1° agosto 2024: AI Act in vigore.
    • 2 febbraio 2025: divieti per rischio inaccettabile; obbligo di AI literacy per tutti i dipendenti che usano AI (art. 4).
    • 2 agosto 2025: obblighi per modelli AI a uso generale (GPAI), governance europea, avvio regime sanzionatorio.
    • 2 agosto 2026: piena applicazione per i sistemi ad alto rischio — la scadenza più rilevante per la maggior parte delle imprese.

    Nota: dal 10 ottobre 2025 è in vigore anche la Legge italiana 132/2025, che affianca l’AI Act con disposizioni specifiche su sanità, lavoro, professioni intellettuali e pubblica amministrazione. Il quadro normativo è quindi duplice.

    L’obbligo di AI literacy.

    L’articolo 4 dell’AI Act impone a tutte le organizzazioni di garantire che il personale che utilizza sistemi AI abbia competenze adeguate al proprio ruolo. Non si tratta di formare tutti come data scientist: si tratta di garantire consapevolezza su cosa si sta usando, quali rischi comporta e come comportarsi responsabilmente.

    Questo obbligo vale dal 2 febbraio 2025 indipendentemente dal livello di rischio del sistema utilizzato. Chi non ha ancora avviato nulla è tecnicamente già inadempiente.

    Le sanzioni

    • Fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato annuo mondiale per uso di sistemi a rischio inaccettabile.
    • Fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato per mancato rispetto degli obblighi su sistemi ad alto rischio.
    • Fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato per informazioni false o incomplete alle autorità.

    Da dove iniziare: tre passi concreti

    1. Mappatura dei sistemi in uso. Censire tutti gli strumenti aziendali che incorporano componenti AI — inclusi software acquistati da terzi e SaaS. Spesso questa fase rivela un numero di sistemi superiore a quello atteso.
    2. Classificazione per livello di rischio. Per ogni sistema, determinare in quale categoria dell’AI Act ricade. È il presupposto per sapere quali obblighi si applicano e con quale urgenza.
    3. Avvio del programma di AI literacy. Non serve un corso tecnico avanzato. Serve consapevolezza diffusa: cosa fa il sistema, quali rischi comporta, chi è responsabile.

    Un’opportunità, non solo un adempimento

    Le aziende che affrontano l’AI Act come un’occasione per strutturare il proprio governo dell’intelligenza artificiale — con processi chiari, ruoli definiti e documentazione adeguata — si trovano in una posizione competitiva migliore, sia sul mercato interno che nei rapporti con partner e clienti internazionali.

    Chi inizia ora, con metodo, arriverà ad agosto 2026 in anticipo rispetto alla maggioranza del mercato.

     

  • Peter Thiel e l’oscura visione della Silicon Valley: la lettura di Luca Ciarrocca

    Chi osserva i fenomeni politici contemporanei si trova di fronte a un’inquietudine diffusa: come mai figure come Trump e il suo vice Vance – presentati fino a due anni fa come fenomeni mediatici circoscritti (e circensi) – oggi determinano concretamente la realtà? Un pregevole saggio di Luca Ciarrocca, “L’anima nera della Silicon Valley. La vera storia di Peter Thiel” (FuoriScena, gennaio 2026), squarcia molti veli su questa mutazione.

    L’ideologo invisibile

    Tutto parte da Peter Thiel, il vero ideologo della destra americana: cofondatore di PayPal, proprietario di Palantir (l’infrastruttura di sorveglianza che realizza sul serio o quasi le distopie di “Minority Report”). Non è (solo) il rampante capitano d’industria e finanza che i media descrivono, bensì un costruttore di potere: finanziatore e mentore di J.D. Vance, che ha guidato da sconosciuto finto underdog come ce n’è anche da noantri alle vette della Casa Bianca. Accanto a lui ruota un’economia di gigacapitalisti – come li chiama Riccardo Staglianò nei suoi volumi “Gigacapitalisti” e “Hanno vinto i ricchi” (Einaudi)—operativi lontano dai riflettori.

    Il progetto: abbattere la democrazia liberale

    Il disegno non è casuale. Thiel e la sua cerchia ambiscono dichiaratamente e senza ormai infigimenti a demolire gli stati democratico-liberali quali li ha conosciuti il XX secolo, sostituendoli con un ordine autocratico retto da “illuminati” tecnologici. Non interessa più lo stato come raffreddatore di conflitti, come protezione dei deboli, come sistema di limiti al mercato. La democrazia è un “inciampo” per il progresso tecnologico senza etica, per la fusione fra AI, biologia e controllo totale – accesso garantito solo ai privilegiati.

    Non sorprende che Thiel abbia simpatia per Carl Schmitt, il giurista che teorizzò il nazismo, convinto che la sovranità assoluta debba prevalere su ogni norma costituzionale (a differenza di Kelsen, che vedeva nella “Grundnorm” il fondamento democratico). Storicamente nulla di nuovo: la lotta eterna fra tirannide e libertà, fra Leviatano e umanesimo. Come ricorda Hobbes nel suo “Leviatano”, gli individui cedono la propria libertà a uno Stato assoluto – un “dio mortale” – per fuggire dalla violenza dello stato di natura. Ma noi sappiamo che l’uomo non è intimamente lupo fra lupi: ha la capacità di discernimento virtuoso, di tendere al bene comune senza bisogno di tiranni.

    La contraddizione migratoria

    Emblematica la retorica sui migranti. Il governo italiano ha promesso “blocchi navali” mentre pianificava l’ingresso legale di quasi mezzo milione di lavoratori stranieri (497mila per 2026-2028). Non è cinismo: è la vera natura del capitalismo: necessari nel lavoro precario, nemici nella narrazione politica. Nessun esercito moderno, nemmeno americano o russo, funziona più con coscritti, eppure la propaganda patriottarda prospera.

    La fede come ultimo baluardo

    Significativo che Thiel e i suoi attacchino il Papa. Non per togliergli credibilità religiosa, piuttosto perché riconoscono nel Vangelo (non nella Bibbia, la loro è quella mai letta, ma strappata orecchiandone un versetto da Pulp Fiction) l’unico vero ostacolo al loro progetto di declino dell’Occidente. L’insegnamento cristiano autentico, basato sulla dignità umana, sul bene comune, sul discernimento virtuoso, rimane incompatibile con visioni di dominio totale.

    La sinistra ha finora fallito nel capire che l’Occidente vive di continuo rinnovamento, non di conservazione. Ha marginalizzato pensatori cruciali come Piketty (pur non premiato col Nobel) e Acemoglu (che lo vinse nel 2024 per studi su istituzioni e prosperità). Ha dimenticato che il merito e il ricambio generazionale delle élite sono precondizioni di stabilità democratica. Come già Varoufakis fu descritto come un mezzo sognatore inconcludente ed era invece un valente economista, la sinistra stenta ad ammettere che solo il nitore delle posizioni di Sanchez esprime un pensiero lucidamente ed organicamente alternativo alle destre.

    Conclusione

    Nihil sub sole novum: le stesse lotte ancestrali fra libertà e tirannide si ripropongono sempre. Ma il libro di Ciarrocca ci ricorda che questa volta il nemico non è visibile nei ranghi di un esercito, bensì nelle server farm della Silicon Valley e nei consigli d’amministrazione dove il futuro viene riscritto. La resistenza consapevole, culturale, democratica rimane l’unica risposta.




  • Dovremo mangiarci un altro porcellum? Riflessioni sulla legge elettorale.

    Il 26 febbraio 2026 i partiti di maggioranza hanno depositato in parlamento la proposta AC 2822, ribattezzata giornalisticamente Stabilicum anche per compiacere la consueta mezza verità propagandata dalla maggioranza e dalla sua leader. Lo scopo della legge elettorale non è infatti tanto quello di assicurare la stabilità, che potrebbe essere perseguita in molti modi, come vedremo, e che dipende più dalla solidità del sistema politico che dai sotterfugi dell’ingegneria elettorale, ma di assicurare all’esecutivo che è al potere una maggioranza sicura. Il fatto che questo sia stato perseguito – nel malvezzo italico sempre più consolidato – da più parti non cambia la gravità del proposito e della sua realizzazione.

    L’attuale sistema, il Rosatellum del 2017, mescola quota maggioritaria e quota proporzionale; anch’esso cercava di garantire una maggioranza, ma più ancora il potere degli apparati politici di scegliersi la classe dirigente, secondo un principio di autoconservazione e sopravvivenza di se stessi e a se stessi che va bene per le rondini che migrano e i salmoni che risalgono le correnti, assai meno per la scelta di leader, come dovrebbero essere i referenti politici locali e nazionali.

    La meraviglia per la disaffezione al voto – specialmente delle giovani generazioni – dovrebbe essere sottoposta preliminarmente a questa revisione critica, in quanto i problemi senza dubbio sono molti e complessi, legati alla scarsa qualità della sostanza programmatica e alla mancanza di rapporto con le effettive esigenze della popolazione.

    Ma il tema della formazione pressoché ineluttabile di una rappresentanza politica da digerire a scatola chiusa, composta di famigli, clientes in senso romano antico, coniugi e anche no, pregiudicati e aspiranti tali, quasi tutti ormai personaggi privi di ogni consistenza professionale e di vere e solide esperienze di lavoro è sicuramente molto sentito.

    Si tratta inoltre di un evidente travisamento della affermazione Politik als Beruf di Max Weber, interpretata come politica come mestiere, mentre il Beruf è il servizio, la missione, che si dovrebbe svolgere a favore del popolo potendo poi rientrare nei ranghi della società civile da cui si dovrebbe provenire con sobrietà e distacco.

     L’elettore comune, quello non legato da vincoli ideologici o comunque fidelizzato, ormai tende semplicemente a sottrarsi a questo stanco rito, consolandosi con le affermazioni solo in parte populiste che tanto non cambia nulla e che i politici sono tutti uguali, con una immedesimazione sempre più forte fra populismo, disinformazione, disaffezione e me-ne-freghismo, come noto tutti malvezzi che sono anche anticamere della fine della democrazia.

    Il cuore della riforma che ci viene presentata è un premio di governabilità esaltato come valore in se: la coalizione che superi il 40% ottiene 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi, con un tetto massimo di 230 e 114 seggi rispettivamente. Se nessuna coalizione raggiunge la soglia, è previsto un ballottaggio tra le prime due, purché entrambe abbiano ottenuto almeno il 35%.

    Poiché, a parte il felice recente evento referendario, che speriamo rappresenti una svolta stabile verso una nuova presenza attiva dei cittadini, la media dei votanti si aggira intorno alla metà del corpo elettorale, si finirebbe dunque per consegnare al 20 per cento circa dei cittadini una iper-rappresentanza che collide con la complessità effettiva delle idee e della composizione sociale della popolazione.

    Il premio è, fra l’altro, assegnato in modo separato tra Camera e Senato, con la possibilità non remota di esiti divergenti nei due rami del Parlamento.

    Ricordiamoci che sempre come frutto dell’ubriacatura antipolitica di cui il grillismo porterà per sempre la colpa maggiore, ma che è sotto sotto alimentato dagli stessi partiti più apparentemente “istituzionali” specie quando non hanno responsabilità di governo, il parlamento ha ormai una rappresentanza anche territorialmente inadeguata e, se si prosegue con l’imposizione di “paracadutati”, alcune regioni, specie quelle minori, non sapranno letteralmente chi e perché li rappresenta in parlamento (fenomeno già ora tutt’altro che diffuso, provate a chiedere in giro a qualcuno chi è il “suo” parlamentare di riferimento).

    Violando poi la regola non scritta ed ormai non applicata da decenni che le leggi elettorali, ancorché non direttamente costituzionali, dovrebbero essere frutto di un’ampia condivisione parlamentare, l’iter parte dalla Commissione Affari Costituzionali con quattro relatori, uno per ogni forza di maggioranza. Nessun relatore di minoranza, nessuna apertura, se non con timidissime affermazioni senza alcuna concretezza, ad una condivisione almeno dei principi fondamentali a cui questa nuova legge elettorale dovrebbe ispirarsi.

    E sì che diversi costituzionalisti hanno già sollevato i primi dubbi di legittimità, ricordando che la Corte costituzionale aveva già censurato i premi di maggioranza nel Porcellum, (un nome una garanzia) per una legge elettorale (2014) e nell’Italicum (2017).

    Poiché fra i mali ormai quasi mortali della democrazia italiana c’è il non sapere quasi più nulla del passato (e per la verità fregarsene pure) un piccolo ripassino non guasta.

    Il sistema elettorale italiano repubblicano nasce proporzionale puro, ma mica per sbaglio o a casaccio, ormai il popolo italiano ha capito che il meglio della politica è rimasto sui banchi della Costituente.

    Si trattò di una scelta meditata e consapevole, perché il maggioritario di lista aveva favorito l’ascesa del fascismo nel 1924. Il proporzionale fu scelto come modello di garanzia della pluralità e quindi indirettamente della libertà, consentendo di dare voce, o almeno il c.d. “diritto di tribuna” ai partiti minori e di impedire che una maggioranza congiunturale si tramutasse in egemonia strutturale.

    Del resto, paesi che come noi erano passati da esperienze che definire fosche è dir poco, (anche se sicuramente Hitler, Franco e Mussolini avevano fatto anche buone cose, affermazione risibile che se ci fosse stata una buona formazione storica nelle scuole avrebbe dovuto fruttare all’incauto che la avesse pronunciata niente di grave, ma almeno un giorno dietro la lavagna con le proverbiali orecchie da somaro) si sono dati tutti sistemi elettorali fortemente proporzionali.

    Con Tangentopoli e il crollo della Prima Repubblica, il Mattarellum, l’ultimo sistema progettato più per darsi un modello dignitoso che per farsi gli affari propri, introduce il 75% maggioritario uninominale e il 25% proporzionale: una svolta copernicana, ispirata al modello anglosassone, ma, bisogna ammetterlo, applicata a un sistema frammentato che non ne aveva le precondizioni sociologiche.

    Seguono il Porcellum (2005, Calderoli), proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate, bocciato dalla Consulta; l’Italicum (2015, Renzi), proporzionale con ballottaggio, parzialmente abrogato; il Rosatellum (2017, misto), vigente. Siamo perciò alla quinta legge elettorale in trent’anni, una frequenza che non ha eguali nelle democrazie mature e che denota l’interesse precipuo delle forze politiche, e soprattutto degli ormai debordanti esecutivi leaderistici, di cambiare non solo il mazzo di carte, ma anche le regole del gioco ad ogni nuova partita.

    Tre modelli dominano le democrazie occidentali: con il maggioritario a doppio turno (Francia) il legislatore ha il mandato diretto del collegio e governa chi vince i collegi. Garantisce governabilità ma produce “astensionismo strategico” e coalizioni di facciata al secondo turno. De Gaulle lo scelse nel 1958 proprio per spezzare la République des partis.

    Nel proporzionale puro con soglia (Germania, Spagna) la soglia (del 5% in Germania o il metodo D’Hondt con circoscrizioni in Spagna) filtra la frammentazione senza sacrificare la rappresentanza. Il Verhältniswahlrecht tedesco, con il Kanzlerprinzip e la sfiducia costruttiva (art. 67 GG), è considerato il miglior compromesso tra rappresentatività e stabilità.

    Ad onor del vero, gli esiti elettorali e la conseguente stabilità dei governi di quei paesi non dipende più tanto dai sistemi elettorali, che non impediscono la formazione – ormai non controllata – di partiti-antipartiti personali e/o patrimoniali ( si pensi da noi a Forza Italia, in cui l’azionista e non il leader formale comanda, come ha dimostrato di recente, proprio come in una società per azioni), ma dalla cultura ed abilità politica delle classi dirigenti, ormai costrette a lunghi periodi innaturali di Grosse Koalition in Germania, che stanno distruggendo la sinistra, o a non meno precari lunghi periodi di governi di minoranza come in Spagna.

    Da ultimo, il maggioritario secco uninominale (UK, USA) premia i partiti territorialmente concentrati e marginalizza le forze nazionali disperse. Produce governi solidi ma sovra-rappresenta la coalizione vincente in modo talora abnorme.

    Nel 2019 i Tory ottennero il 44% dei voti e il 56% dei seggi, ma anche il disastro trumpiano è in parte figlio della mancanza di seri contrappesi che non siano affidati a regole di bon ton costituzionale ed istituzionale che un personaggio come Trump dimostra di saper superare di slancio.

    Sta di fatto che anche in quei sistemi si avverte più che qualche pericoloso scricchiolio; in America, dal mezzo golpe del gennaio 2021, all’ormai parossistica modifica delle contee come unità minime elettorali. In Inghilterra, il parlamento si è rivelato del tutto incapace di fermare una scelta populista perniciosa come la Brexit e comunque i sistemi maggioritari si mostrano permeabili ancor più di quelli proporzionali all’impeto delle forze antisistema che aspirano a prendere il potere con i metodi della democrazia elettorale tradizionale per poi sovvertirla o almeno annacquarla alla sua sola forma (come del resto ampie esperienze storiche dimostrano).

    Tutti i populismi, gli autoritarismi e i nazionalismi cercano bagni di consenso nella folla; poi, nel tempo, si trasformano ineluttabilmente in bagni di sangue nella violenza e nella guerra, perché non si può seminare vento e stupirsi se poi si raccoglie tempesta.

    L’Italia ha ciclicamente tentato di importare elementi di ciascuno di questi modelli senza adottarne compiutamente la logica istituzionale sottostante; tuttora, il sistema maggioritario-proporzionale misto con un minimo sbarramento sarebbe probabilmente, con alcune altre regole di cui parleremo adesso, il sistema più adatto alla natura identitaria del popolo italiano ed alla complessità dei suoi territori, legati fra l’altro solo da un secolo e mezzo da un patto unitario nazionale, che deve ancora crescere e sedimentarsi nella coscienza collettiva come valore democratico e non come roboante esaltazione di un passato ben diversamente esistito nella realtà.

    A chi chiede di discutere fuori delle maggioranze politiche del momento del sistema elettorale si obietta di solito che furono proprio i Costituenti del 1947 a scegliere deliberatamente di non costituzionalizzare il sistema elettorale, limitandosi a fissare i principî (art. 48: voto universale, uguale, libero, segreto; art. 56 e 57 sulla composizione delle Camere) e a rinviare al legislatore ordinario per le modalità di traduzione dei voti in seggi.

    Ma in realtà bisogna capire che le ragioni, tutte ben storicamente comprensibili, furono in primo luogo un certo pragmatismo costituente, condotta a cui i costituenti si ispirarono in molti campi. L’Assemblea costituente era infatti attraversata da una frattura profonda tra chi voleva il proporzionale (DC, PCI, PSI) e chi preferiva il maggioritario (liberali, azionisti). Costituzionalizzare avrebbe significato cristallizzare uno dei due modelli, trasformando ogni futura riforma in revisione costituzionale, con il processo lungo e incerto di cui adesso sta facendo le spese la protervia della destra e della sua leader, come prima era accaduto a Renzi e in qualche modo anche ai tentativi di D’Alema. Si preferì la flessibilità.

    In termini teorici certamente pesò nella scelta la lezione di Kelsen, grande architetto dei sistemi costituzionali democratici, che vedeva nella legge ordinaria lo strumento privilegiato per la mediazione politica quotidiana; la Costituzione doveva porre limiti, non scrivere soluzioni. Il sistema elettorale, per sua natura contingente e adattivo, apparteneva al piano della politica ordinaria, non a quello della norma fondamentale, la Grundnorm che è il fondamento trascendentale dell’ordinamento giuridico, prima ancora della costituzione. Con ciò, si respingeva anche la visione dell’altro grande architetto del diritto costituzionale dei primi del 900, Schmitt, la cui idea è che la norma è potere che si dà forma di norma, all’opposto della visione di Kelsen secondo cui la costituzione è norma che disciplina il potere; in comprensibile sintesi, per Kelsen persino il potere deve ubbidire alla norma, per Schmitt la norma e chi la applica devono ubbidire al potere.

    Senza voler dare quarti di nobilità immeritati alle sciocchezze recitate contro la magistratura in sede referendaria con il pretesto del tutto inconferente e modesto della separazione delle carriere, la verità è che da li (non a caso, seppur con qualche fraintendimento e remora, Schmitt fu considerato il giurista del nazismo) nasce l’idea che la destra un po’ dappertutto nel mondo ancora diffonde, che la magistratura e in genere l’applicazione della legge debba in qualche modo essere ancillare rispetto alla politica, o meglio, alla politica quando assume il potere. La differenza fra le due visioni non è solo teorica, ma segna la frattura tra Stato di diritto e puro decisionismo, tra legalità e legittimità, tra il giurista che crede nella neutralizzazione del politico e il politico che smonta ogni pretesa di neutralità e supremazia del diritto.

    Né, sia chiaro, convince l’idea che il diritto sia a sua volta una sovrastruttura che può essere volta a realizzare pur meritori obbiettivi sociali; il diritto o è tale, e rimane sopra gli uomini, sopra le loro idee e la loro volontà di potere, o non è.

    Che fare? Ritornare, dunque, certamente alla Costituzione, che è parlamentarista convinta. Il Parlamento, espressione della sovranità popolare (art. 1), non poteva essere imbrigliato da una norma superiore che gli prescrivesse come essere eletto. C’era ed è rimasto un tabù implicito: la lex de modo electionis appartiene al legislatore, non al costituente, purché però il legislatore lo eserciti nel quadro dei principi costituzionali e della Grundnorm della democrazia.

    Infatti, il rovescio di questa scelta è ben noto e tristemente sperimentato: affidare la legge elettorale alla maggioranza di turno ha significato esporla alla tentazione (anzi, a desiderio spesso inveratosi) di plasmarla a proprio vantaggio, in un circolo vizioso che Gaetano Mosca avrebbe descritto come la perpetuazione della classe politica mediante la manipolazione delle regole del suo stesso reclutamento. Non a caso, nelle democrazie più stabili (Germania, Svezia, Spagna), le leggi elettorali nascono da ampie convergenze parlamentari — quasi un’usanza consuetudinaria di rango para-costituzionale.

    Quindi il primo e preliminare problema non è quale sistema scegliere, ma come sceglierlo. Ogni riforma varata a colpi di maggioranza — dal Porcellum allo Stabilicum — porta con sé il peccato originale della parzialità. Come ammoniva Montesquieu, le leggi che regolano il potere non possono essere fatte dal potere stesso senza generare una contraddizione performativa. Una legge elettorale consensuale, soprattutto se ratificata da un referendum confermativo, avrebbe una legittimazione che nessuna fiducia parlamentare a colpi di maggioranza potrà mai conferire.

    Quanto ai contenuti, non sarebbe affatto difficile porre alcune semplici regole inderogabili; istituire un regime misto fra collegi uninominali ed eletti proporzionalmente, magari con uno sbarramento non molto significativo (il 2/3 per cento), per garantire il diritto di tribuna anche a minoranze esigue ma significative per storia, cultura o rappresentanza sociale. Qui basterebbe operare una correzione del Mattarellum, con un 50 % di collegi ed un 50 % di proporzionale. Con l’occasione, abrogare la scempiaggine della drastica e non funzionale eccessiva riduzione del numero dei parlamentari (a proposito, come mai non si è ridotto proporzionalmente il costo dell’esercizio delle Camere?). Divieto assoluto di candidature plurime e introduzione obbligatoria delle preferenze. Non sarei contrario a regolare con legge l’eventuale utilizzazione delle primarie, facoltative ma, per chi decide di farle, legate ad una disciplina normativa trasparente; del resto, anche i partiti avrebbero dovuto essere regolati per legge, ma mai è stato fatto nulla in tale senso, ottenendo lo stesso risultato del calcio, entrambi si sono degradati nella mancanza di volontà e capacità di riformarli.

    Ma, alla fine, del pallone si può fare a meno assai più facilmente che delle istituzioni democratiche; costarono ai nostri padri tanta fatica, tante sofferenze e tanti sacrifici, molti vi sacrificarono la vita.

    Facciamole funzionare bene, promuovendo l’orgoglio collettivo di poter scegliere i migliori di noi a svolgere, per un breve ma intenso periodo, la funzione più bella del mondo, quella di fare politica, che significa servire il popolo e cercare di realizzarne i bisogni e le aspirazioni.