Autore: Mario Cavallaro

  • Chi Stabilisce il Prezzo del Carburante in Italia

    Chi Stabilisce il Prezzo del Carburante in Italia

    Mario Cavallaro

    Extraprofitti, accise e competenze europee. Appunti di un non specialista che ha provato a capire

    Agosto 2026


    Quelli che mi conoscono, che non sono pochissimi, sanno che non sono un tecnico dell’energia, non ho competenze ingegneristiche e non frequento i mercati delle materie prime. Sono un giurista o, se più piace, un modesto avvocato di campagna con qualche trascorso politico, che ha passato un po’ del suo tempo a leggere norme, sentenze e statistiche sull’argomento che qui tratto, mosso da un fastidio molto elementare: quello di sentir ripetere in televisione parole che nessuno definisce, a proposito di somme che tutti paghiamo, e di ascoltare i miei successori politici — spesso con importanti incarichi di governo — primeggiare in questa gara alla vacuità.

    Ne è uscito questo tentativo di ricostruire un meccanismo, con la sola esigenza che ogni affermazione sia verificabile da chi voglia prendersene la briga, come io ho fatto con le fonti disponibili.

    1. Una parola che nessuno ha definito

    Da quattro anni la parola «extraprofitti» circola come se fosse una categoria giuridica. Non lo è. Non compare nel Testo unico delle imposte sui redditi, non compare nel Testo unico sulle accise, non compare nei Trattati europei. È un termine del linguaggio politico che il legislatore ha adottato per battezzare due prelievi straordinari[1] senza mai dire che cosa esso significhi.

    L’omissione non è irrilevante. Un tributo che colpisce un oggetto indefinito è un tributo che non si sa che cosa colpisce; e infatti, come vedremo, ha colpito altro.

    Confucio, nel tredicesimo libro dei Dialoghi, risponde a chi gli chiede da dove comincerebbe se gli affidassero il governo: comincerei dal rettificare i nomi.[2] Perché se i nomi non sono corretti il discorso non corrisponde alle cose, se il discorso non corrisponde alle cose nessuna impresa si compie, e alla fine il popolo non sa più dove mettere i piedi. È l’osservazione più pertinente che io conosca sulla legislazione tributaria degli ultimi anni, e ha venticinque secoli; e del resto fa il paio con l’espressione nomina sunt consequentia rerum, di significato simile, risalente al diritto romano e attestata ad esempio nelle Institutiones di Giustiniano, ma diventata famosa in italiano soprattutto grazie a Dante Alighieri, che la cita nel capitolo XIII della Vita Nuova.

    I nomi sono, anzi dovrebbero essere, conseguenza della loro realtà, non fantasiosi trucchi per gabbare i gonzi o gli ingenui.

    2. Che cos’è, davvero, un extraprofitto

    L’economia politica una definizione ce l’ha, e la possiede da più di due secoli.

    David Ricardo, nel 1817, spiegò che quando il prezzo di un bene è determinato dal costo del produttore marginale — il meno efficiente fra quelli la cui offerta serve a soddisfare la domanda — tutti gli altri produttori incassano la differenza.[3] Quella differenza non è profitto: è rendita. Non premia il merito, l’investimento o il rischio. Premia il fatto di trovarsi dalla parte fortunata di un prezzo deciso altrove.

    Il mercato elettrico italiano funziona esattamente così. Il prezzo unico nazionale è fissato, in gran parte delle ore, dall’ultima centrale che entra in servizio per coprire la domanda: quasi sempre un impianto a gas. Quel prezzo viene poi corrisposto a tutti, compresi l’idroelettrico, il fotovoltaico e il geotermico, che hanno costi variabili prossimi a zero. Nel 2022, quando il gas passò da trenta a trecento euro al megawattora, milioni di pannelli fotovoltaici installati anni prima cominciarono a incassare dieci volte tanto senza che nessuno avesse mosso un dito. Quella è «rendita ricardiana» allo stato puro.

    Marshall aggiunse, alla fine dell’Ottocento, la nozione di quasi-rendita: il rendimento straordinario che un fattore produttivo ottiene finché l’offerta non riesce ad adeguarsi, e che si dissolve appena la capacità si aggiusta.[4] La qualificazione conta, perché una quasi-rendita è temporanea per definizione, e giustifica semmai un prelievo altrettanto temporaneo.

    Mettendo insieme le due cose, una definizione utilizzabile suona così:

    Extraprofitto è la quota di margine che eccede la remunerazione normale del capitale e del rischio, è causalmente riferibile a uno shock esterno dei prezzi e non a decisioni dell’impresa, ed è pertanto economicamente qualificabile come rendita anziché come profitto.

    Henry George la chiamava unearned increment, incremento non guadagnato. Einaudi teneva ben distinto il prelievo sulla rendita dall’imposta sul reddito prodotto, e sapeva perché: la rendita si può aggredire senza distruggere l’incentivo a produrre, il profitto no.[5] Tassare il profitto in nome dell’extraprofitto significa tassare il contrario di ciò che si dichiara di voler colpire.

    Tenete a mente questa frase. Ci servirà fra breve.

    3. Che cosa ha fatto l’Italia, e che cosa ha risposto la Corte

    Il decreto-legge del marzo 2022 istituì un contributo straordinario «contro il caro bollette» con aliquota del venticinque per cento. La base imponibile non fu il profitto. Fu il differenziale fra i saldi delle liquidazioni periodiche IVA di due semestri.

    E qui sta tutto.

    L’IVA non misura il guadagno. Misura il transito del valore. Il saldo IVA di un distributore di carburanti cresce automaticamente quando cresce il prezzo alla pompa, anche se quel distributore guadagna gli stessi tre centesimi al litro dell’anno prima (di qui le accorate proteste degli operatori del settore). Si è dunque costruita un’imposta «sugli extraprofitti» su un indicatore che con i profitti non ha rapporto.

    La Corte costituzionale ha respinto per tre volte le questioni sollevate contro quel prelievo, ma leggendo le motivazioni si capisce che il rigetto è stato concesso all’emergenza, non alla norma in sé.

    Con la sentenza 111 del 2024 ha salvato il contributo nel suo complesso, dichiarando però illegittimo che nella base imponibile entrassero le accise addebitate in rivalsa ai clienti finali: perché quelle accise non sono ricchezza dell’impresa, sono imposta che vi passa attraverso.[6] Con la sentenza 180 del 2025 ha respinto le censure ulteriori, annotando tuttavia che il reddito sarebbe stato «il più confacente parametro» e che un tetto massimo al prelievo sarebbe stato opportuno.[7] Con la sentenza 135, depositata il 21 luglio 2026, ha respinto anche l’ultima questione, osservando però che il contributo, pur dichiarando di colpire gli extraprofitti, non quantifica affatto i profitti, e misura invece un «differenziale di differenziali».[8]

    Tre rigetti e tre rilievi. Il monito è chiarissimo: la prossima volta si tassi il reddito, per un tempo determinato, con un tetto, e su chi la rendita l’abbia effettivamente percepita.

    C’è un precedente che rende la vicenda ancora più istruttiva. Nel 2015, con la sentenza numero 10, la Consulta aveva dichiarato illegittima la cosiddetta Robin Hood Tax del 2008 per tre ragioni: era strutturalmente permanente benché motivata da una congiuntura, colpiva l’intero reddito d’impresa e non la sua componente straordinaria, e non prevedeva alcun meccanismo che ne impedisse la traslazione sui consumatori.[9] Erano, punto per punto, i vizi che il legislatore avrebbe ripetuto quattordici anni dopo.

    E il vizio della traslazione è il più beffardo. Un prelievo su chi opera a margine fisso per unità di prodotto viene scaricato a valle con la naturalezza dell’acqua che scende. A valle indovinate chi c’è? Ma sì, proprio lui: il consumatore finale, quello che l’imposta diceva di voler proteggere.

    4. E adesso la domanda vera: chi decide?

    Qui il discorso si fa politico, e conviene procedere con ordine perché il terreno è insidioso.

    Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea contiene, in materia fiscale, una regola che si ripete tre volte. L’articolo 113, sull’armonizzazione delle imposte indirette, richiede l’unanimità del Consiglio. L’articolo 192, paragrafo 2, lettera a), la richiede per le misure ambientali «di natura principalmente fiscale». L’articolo 194, paragrafo 3, la richiede per le misure energetiche «di natura principalmente fiscale». E l’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, fa espressamente salvo il diritto di ciascuno Stato di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta fra le diverse fonti e la struttura generale del proprio approvvigionamento.[10]

    Tre riserve di unanimità e una clausola di salvaguardia della sovranità nazionale sul mix energetico. Non sono ripetizioni distratte: i redattori hanno presidiato tre volte lo stesso confine perché sapevano quanto è tentante attraversarlo.

    Nell’ottobre del 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento 2022/1854, che istituisce il contributo di solidarietà obbligatorio sulle imprese del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione. Base giuridica: l’articolo 122, paragrafo 1, che consente misure di emergenza in caso di gravi difficoltà di approvvigionamento.[11] Quella norma sta nel capo sulla politica economica, dove l’Unione ha una competenza di mero coordinamento. Consente di deliberare a maggioranza qualificata ed esclude il Parlamento europeo dal procedimento.

    Con questo strumento si è adottato un prelievo che ha soggetti passivi, base imponibile, aliquota minima e periodo d’imposta. Un tributo, comunque lo si chiami.

    L’obiezione fu sollevata in Consiglio nel momento stesso dell’adozione: la delegazione ungherese (i nostri amici di ieri) mise a verbale che l’articolo 122 non poteva reggere da solo una misura contenente disposizioni di natura fiscale, che avrebbero richiesto l’unanimità. La stessa Commissione, altrove, ha riconosciuto che il ricorso all’articolo 122 non deve servire ad aggirare le basi giuridiche previste per i tempi normali.

    Non è una disputa accademica. È pendente davanti alla Grande Sezione della Corte di giustizia, che il 9 giugno 2026 ha trattato congiuntamente tre rinvii: quello della Corte costituzionale belga e quello dell’Alta Corte irlandese, che contestano la validità stessa del regolamento, e quello della nostra Corte costituzionale, che chiede se il regolamento consenta a uno Stato di estendere il prelievo a soggetti che il regolamento non contempla.[12] Le conclusioni dell’Avvocato generale non sono state ancora depositate. Sarà, con ogni probabilità, la prima volta che la Corte interpreta l’articolo 122 come base giuridica di un’imposta.

    Che l’Unione abbia costruito il Meccanismo europeo di stabilità, il programma SURE, il Next Generation EU e ora la fiscalità dell’energia ricorrendo ogni volta a una clausola di emergenza è un fatto. Che ogni volta l’emergenza fosse reale è altrettanto vero. Ma è la vecchia questione di Carl Schmitt, ripresa da Agamben: quando l’eccezione diventa la modalità ordinaria del governo, non è più eccezione.[13] È una costituzione materiale che si forma per sedimentazione, senza che nessuno l’abbia mai votata, ed è sempre più un malvezzo generalizzato dei tempi moderni.

    5. E adesso l’alibi

    Veniamo al punto che mi ha convinto a scrivere.

    Dal 1° gennaio 2026 l’accisa sulla benzina e quella sul gasolio per autotrazione sono identiche: 672,90 euro per mille litri. La benzina è scesa di 4,05 centesimi al litro, il gasolio è salito della stessa misura. La legge di bilancio ha soppresso la gradualità quinquennale che il Governo stesso aveva scelto appena nove mesi prima con il decreto legislativo 43 del 2025, e ha fatto tutto in un colpo solo.[14]

    La motivazione ufficiale è il superamento di un «sussidio ambientalmente dannoso», catalogato con la sigla EN.SI.24. Il che, nel discorso pubblico, si è tradotto nella formula che tutti abbiamo sentito: ce lo chiede l’Europa.

    Non è vero. E la verifica è alla portata di chiunque.

    Il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi è un istituto di diritto italiano, previsto dall’articolo 68 della legge 221 del 2015.[15] La direttiva europea sulla tassazione dell’energia, la 2003/96, fissa soltanto livelli minimi — 359 euro per mille litri sulla benzina, 330 sul gasolio — e lascia agli Stati piena libertà al di sopra di essi.[16] L’Italia era, ed è, largamente sopra entrambi. Nessun obbligo di adeguamento al rialzo è mai esistito.

    L’unica norma europea che avrebbe potuto imporre quel riallineamento è la revisione della direttiva del 2003, proposta nel luglio 2021 nell’ambito del pacchetto Fit for 55. Quella revisione non è in vigore. È bloccata da cinque anni. E il motivo per cui è bloccata è precisamente quello di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente: richiede l’unanimità in Consiglio, e l’unanimità non c’è.[17] Nel novembre 2025 anche il testo di compromesso della presidenza danese non l’ha ottenuta.

    Riassumo, perché la simmetria merita di essere vista tutta insieme.

    Quando si tratta di tassare gli extraprofitti, il Governo dice che sta attuando un obbligo europeo. Ma il regolamento europeo limita il contributo alle imprese dell’estrazione e della raffinazione, mentre la norma italiana ha colpito anche i rivenditori di elettricità, i distributori di prodotti petroliferi, gli importatori e — vertice del paradosso — i produttori da fonte rinnovabile. Se quell’estensione è legittima, lo è non perché imposta da Bruxelles, ma perché rientra nella competenza nazionale sull’imposizione diretta. Lo dice, testualmente, la nostra Corte costituzionale nell’ordinanza di rinvio.

    Quando si tratta di aumentare l’accisa sul gasolio, il Governo dice che sta adempiendo a un vincolo ambientale europeo. Ma quel vincolo non esiste, l’aumento è stato deciso a Roma, e le maggiori entrate sono state destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

    Quando la misura è impopolare, la responsabilità è europea.
    Quando il gettito serve, la competenza è nazionale.

    Non si possono avere tutte e due le cose. E il costo di questo doppio gioco non lo paga Bruxelles: lo paga la credibilità delle istituzioni europee presso cittadini che non hanno il tempo di andare a leggere i Trattati.

    Aggiungo, per onestà, che sul merito il Governo ha un argomento serio: il gasolio ha per litro un contenuto energetico e carbonico superiore alla benzina, e la sua tassazione inferiore è un residuo delle politiche industriali degli anni Settanta. Si può discuterne. Ma è una scelta italiana, e i cittadini hanno diritto di sapere chi l’ha fatta e perché.

    6. Come si forma davvero il prezzo alla pompa

    Poiché il prezzo del pieno è l’unica statistica che tutti gli italiani leggono ogni settimana, vale la pena di smontarlo.

    Il primo equivoco da togliere di mezzo è che segua il prezzo del petrolio. Non lo segue. Segue le quotazioni dei prodotti raffinati, che è cosa diversa. Il differenziale fra il valore dei prodotti e il costo del greggio — quello che gli operatori chiamano crack spread — remunera la raffinazione e si muove per conto proprio: nel 2022 i margini di raffinazione esplosero mentre il greggio era già in discesa. Buona parte di ciò che il dibattito pubblico chiamò «extraprofitti» stava lì, e nessuno lo disse.

    Le quotazioni di riferimento sono le rilevazioni Platts per l’area di consegna: per l’Italia il Mediterraneo. Sono prezzi effettivi di scambio, rilevati ogni giorno, espressi in dollari. L’oscillazione del cambio euro-dollaro si trasferisce integralmente sul prezzo interno.

    A quel valore si sommano logistica, stoccaggio, oneri di scorta d’obbligo e il margine di compagnia e gestore — che in Italia è comparativamente compresso, perché la rete è frammentata e gli erogati medi per impianto sono fra i più bassi d’Europa.

    Poi arriva l’accisa: importo fisso per litro, del tutto indipendente dal prezzo del prodotto. Non scende quando il petrolio crolla, non sale quando il petrolio esplode.

    Infine, l’IVA al 22 per cento, applicata sull’intero importo, accisa compresa.

    Questo ultimo passaggio produce due effetti che vale la pena di sforzarsi di capire una volta per tutte.

    Il primo: quando salgono le quotazioni internazionali, lo Stato incassa di più senza aver deliberato nulla, perché l’IVA è proporzionale. Esiste dal 2007 un meccanismo di «accisa mobile», previsto dalla legge finanziaria per il 2008, che dovrebbe restituire quell’extragettito riducendo l’accisa.[18] Non è mai stato applicato con continuità.

    Il secondo: quando l’accisa sale di un centesimo, alla pompa l’aumento è di 1,22 centesimi. L’aumento nominale di 4,05 centesimi sul gasolio vale in realtà circa 4,94 centesimi al litro per chi paga.

    In cifre tonde: sulla benzina, la componente fiscale complessiva supera stabilmente il 55 per cento del prezzo finale. Sul gasolio la percentuale è inferiore di qualche punto — dal 2026 l’accisa è la stessa, e la differenza dipende ormai soltanto dal costo industriale, che per il distillato medio è più alto.

    Del resto, è quello che più o meno urlava in un video propagandistico davanti a una pompa di carburante una autorevole esponente politica destinata a fare una grande carriera, promettendo che tutto questo sarebbe svanito come in un sogno.

    7. I numeri del 2025, che nessuno ha citato

    Terna ha pubblicato a gennaio il consuntivo dell’anno. Vale la pena guardarlo, perché smentisce sia gli entusiasti sia i catastrofisti.

    Il fabbisogno elettrico nazionale è stato di 311,3 terawattora, sostanzialmente stabile. La produzione da fonti rinnovabili è stata di circa 131 terawattora, in calo del 2,3 per cento. La quota rinnovabile sulla domanda è scesa al 41,1 per cento. Il termoelettrico è cresciuto del 4,6 per cento, e il consumo di gas per produrre elettricità è salito a 25,2 miliardi di metri cubi, un miliardo e mezzo più dell’anno prima.[19]

    Non è stata una scelta politica. È stata l’idrologia: l’idroelettrico ha perso il 21 per cento. Il fotovoltaico è cresciuto del 25 ed è diventato per la prima volta la prima fonte rinnovabile italiana, ma non è bastato. Il vuoto l’ha riempito il gas.

    Da qui una conclusione che mi pare la più importante e la meno detta: il collo di bottiglia della transizione italiana non è la potenza rinnovabile installata. Sono gli accumuli e la rete. Finché la flessibilità del sistema è affidata alle centrali a gas, ogni annata idrologica avversa si traduce meccanicamente in più gas, più emissioni, prezzo dell’energia più alto e, si noti bene, più rendite infra-marginali, cioè più di quella cosa che si è deciso di tassare.

    Il che ci consegna una circolarità che vale la pena di nominare per quello che è. Lo Stato mantiene un’architettura di mercato che per costruzione genera rendite; quando le rendite esplodono le tassa in via straordinaria invocando l’Europa; e destina il gettito al bilancio generale anziché al contenimento del prezzo che quell’architettura ha prodotto. Non è ipocrisia. È incoerenza di disegno. Ma produce gli stessi effetti dell’ipocrisia, e in più li produce nella forma della legge.

    Un’ultima cifra, che è quella che dovrebbe orientare tutto il resto: la dipendenza energetica italiana resta intorno al 75 per cento. Ogni terawattora prodotto in casa è un terawattora non importato. Ogni euro di accisa in più su un prodotto importato non riduce quella dipendenza di un centesimo.

    8. Il metano: quel che è vero e quel che non lo è

    Su questo punto ho dovuto correggere le mie stesse convinzioni, e lo scrivo perché credo sia utile.

    Si sente dire che il metano non è un problema climatico quando viene bruciato, e che il guaio è solo quello che sfugge in atmosfera. È vero a metà, e la metà sbagliata è quella che circola di più.

    La combustione del metano produce anidride carbonica: circa 56 chilogrammi per gigajoule, contro i 74 del gasolio e i 95 del carbone. Il gas è dunque meno carbonioso degli altri combustibili fossili, non a emissioni nulle.

    È invece verissimo che il metano rilasciato tal quale è enormemente peggiore: secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC il suo potere climalterante è circa trenta volte quello dell’anidride carbonica su un orizzonte di cento anni, e circa ottanta volte su venti.[20] Ma dura in atmosfera una dozzina d’anni, mentre l’anidride carbonica dura secoli.

    La formulazione corretta è dunque questa: bruciare il metano converte un gas serra potentissimo e di vita breve in uno più debole, ma persistente e cumulativo. Il vantaggio climatico del gas esiste, ma è condizionato: dipende da quanto gas sostituisce carbone e petrolio, e da quanto ne sfugge lungo la filiera. Superata una perdita dell’ordine del tre per cento lungo la catena, il vantaggio sul carbone svanisce.

    Perché allora il metano non viene più incoraggiato, se ne abbiamo in casa? La risposta più onesta è che le ragioni sono cinque, e nessuna è quella che si dice.

    L’aritmetica non torna. La produzione nazionale nel 2025 è stata di circa 3,3 miliardi di metri cubi. I consumi sono di circa 60. Le riserve certe, al 31 dicembre 2024, ammontano a 42,5 miliardi di metri cubi; sommando le probabili e le possibili si arriva a 78,7, distribuiti in centinaia di giacimenti separati.[21] Estraendo tutto — ipotesi irrealistica per tempi e costi — si coprirebbero poco più di quindici mesi di consumo. L’argomento dell’indipendenza energetica, posto in questi termini, non regge alla prova della calcolatrice.

    Il prezzo non cambia. Il gas estratto in Adriatico si vende al prezzo di mercato, non al costo di produzione. Il costo di estrazione è stimato intorno a cinque centesimi al metro cubo; il prezzo all’hub italiano, a marzo, era intorno a cinquantacinque. La differenza è margine del concessionario, non risparmio per le famiglie. E siamo tornati, senza volerlo, esattamente al tema della rendita da cui siamo partiti.

    Le regole europee lo disincentivano per via indiretta, non con divieti — che sarebbero fuori competenza, per quell’articolo 194 di cui sopra — ma con lo stop agli incentivi per le caldaie a soli fossili dal 2025, l’obiettivo di eliminazione al 2040, l’estensione dello scambio di quote di emissione a riscaldamento e trasporto stradale dal 2028, e il regolamento del 2024 sulle emissioni di metano lungo la filiera.[22]

    Le regole italiane lo disincentivano per via diretta, attraverso il Catalogo dei sussidi dannosi e la riforma delle accise.

    E poi c’è la ragione che non si dice: finché il gas fissa il prezzo dell’elettricità, ogni metro cubo in più produce rendita per tutte le altre fonti. Un governo che tassa gli extraprofitti mentre accresce il ruolo del gas nel mix sta contemporaneamente creando e colpendo la stessa base imponibile.

    Merita una riga a parte la fine del metano per autotrazione. L’Italia possedeva il primo parco circolante a metano d’Europa e una filiera industriale specializzata, costruiti in decenni di politica pubblica. Sono stati dismessi non da una decisione, ma dalla convergenza di regole scritte altrove e per altri scopi, in particolare dal fatto che il regolamento europeo sulle emissioni delle automobili misura la sola anidride carbonica allo scarico, dove il vantaggio del metano è modesto. Günther Anders chiamava dislivello prometeico la sproporzione fra la nostra capacità di produrre effetti e la nostra capacità di rappresentarceli.[23] Ecco: questo è un dislivello prometeico da manuale.

    9. Il nucleare, e la domanda che nessuno fa

    Il 4 giugno 2026 la Camera ha approvato in prima lettura la legge delega sul nucleare sostenibile.[24] Il testo è ora al Senato. Il ministro ha indicato i primi reattori in funzione fra il 2034 e il 2035.

    Non entro nel merito della scelta, che è legittima e che merita un dibattito serio. Mi limito a osservare che perché quel calendario si realizzi devono verificarsi cinque condizioni in sequenza, e oggi non ne è soddisfatta nessuna: l’approvazione definitiva della legge, l’esercizio della delega con intesa in Conferenza unificata, la costituzione di un’autorità di sicurezza nucleare accreditata internazionalmente — l’ISIN è oggi attrezzato per vigilare sullo smantellamento, non per autorizzare reattori di potenza —, la disponibilità commerciale di una tecnologia che ancora non esiste in Occidente, e la localizzazione dei siti, procedura mai avviata.

    Il termine 2035 non è credibile per energia immessa in rete. La fine degli anni Trenta è ipotesi ottimistica; una capacità significativa è materia degli anni Quaranta. La credibilità di un programma trentennale dipende dall’onestà del calendario, non dalla sua brevità. Spacciarlo per decennale significa perderne la legittimazione al primo slittamento.

    Ma la domanda che nessuno fa è un’altra, e riguarda le scorie.

    Al 31 dicembre 2024 giacevano in Italia 33.766 metri cubi di rifiuti radioattivi, distribuiti in una trentina di depositi temporanei in otto regioni. Il volume maggiore è nel Lazio, con oltre dodicimila metri cubi.[25] Sono i residui delle quattro centrali dismesse — Trino, Caorso, Latina, Garigliano —, degli impianti del ciclo del combustibile a Saluggia, Rotondella, Casaccia e Bosco Marengo, e del flusso continuo di rifiuti sanitari, industriali e da ricerca, che esiste indipendentemente da qualunque scelta sul nucleare di potenza.

    La procedura per individuare il Deposito Nazionale è cominciata nel 2010. Nel 2021 è stata pubblicata la carta delle aree potenzialmente idonee; nel 2023 quella delle 51 aree idonee; nel novembre 2024 è stata avviata la valutazione ambientale strategica. Nell’agosto 2026 la valutazione non è conclusa, la carta non è definitiva, il sito non è stato individuato. Il ministro ha ipotizzato l’individuazione entro il 2029 e il completamento entro il 2039.

    E quel deposito, quando ci sarà, non risolve il problema principale. È un’infrastruttura di superficie, destinata allo smaltimento definitivo dei rifiuti a bassa e media attività e al solo stoccaggio temporaneo di quelli ad alta. Per il combustibile irraggiato l’unica soluzione riconosciuta è il deposito geologico profondo, che l’Italia non ha, non ha progettato e non ha localizzato. La direttiva Euratom del 2011 imponeva un programma nazionale entro l’agosto 2015.[26] Al mondo esistono tre progetti in stato avanzato: Onkalo in Finlandia, Forsmark in Svezia, Cigéo in Francia.

    Nel frattempo, una parte del nostro combustibile irraggiato è depositata in Francia e in Gran Bretagna. L’ultimo carico è partito nel giugno del 2010. Il rientro dei residui vetrificati, che è un obbligo contrattuale e internazionale, è stato differito più volte, da ultimo di quindici anni.

    Un Paese che in sedici anni non è riuscito a individuare un deposito di superficie per trentatremila metri cubi di rifiuti già esistenti annuncia di voler produrre, entro nove anni, rifiuti nuovi di categoria superiore, per i quali non esiste neppure lo studio di fattibilità di una destinazione finale.

    Non è un argomento contro il nucleare. È un argomento contro il modo in cui se ne parla: lo stesso modo con cui si è parlato di extraprofitti. Si nomina un obiettivo, si salta la definizione, si delega all’Europa la responsabilità della decisione e al futuro il costo dell’omissione.

    10. Rasuwa

    Mentre scrivevo queste note, il 26 agosto, un’onda di acqua, ghiaccio e detriti alta cinque o sei metri è scesa lungo il sistema del Lhende e del Bhote Koshi, nel distretto nepalese di Rasuwa, al confine con il Tibet. La cosa mi ha molto colpito anche per la potenza fisica scatenatasi e i ricordi che più di un commentatore ha collegato alla nostra tragedia del Vajont.

    L’onda ha percorso una cinquantina di chilometri travolgendo villaggi, ponti, strade e impianti idroelettrici. Il livello del Trishuli è salito di nove metri in trenta minuti. I morti accertati sul versante nepalese erano quasi cento a poche ore dall’evento, i dispersi oltre quattrocento. Le cause sono ancora al vaglio: si ipotizza il distacco di una massa glaciale che avrebbe sbarrato il fiume, o la rottura di un lago glaciale.

    Sull’evento singolo occorre prudenza, e la prudenza è una virtù intellettuale prima che una cautela professionale. Ma sulla classe di eventi la prudenza non serve: le piene da rottura di laghi glaciali aumentano al ritirarsi dei ghiacciai, e i ghiacciai himalayani si ritirano. Non è il Padreterno. È la conseguenza fisica, differita di qualche decennio e spostata di ottomila chilometri, di ciò che abbiamo bruciato noi.

    Che l’onda abbia distrutto, fra le altre cose, degli impianti idroelettrici — cioè infrastrutture rinnovabili costruite da un Paese poverissimo — è una di quelle orribili simmetrie che la realtà produce senza bisogno di romanzieri.

    Non ho una conclusione consolante, e diffido di chi ce l’ha. Ho però la sensazione che tutte le questioni che ho provato a esaminare in queste pagine — la parola non definita, l’imposta che sbaglia bersaglio, la competenza contesa, il calendario nucleare gonfiato, il deposito che non c’è — siano varianti di un unico modo di procedere: decidere il meno possibile e nominare il più possibile. Si moltiplicano i nomi perché i nomi non costano, e si rinviano le decisioni perché le decisioni costano.

    Contro questo modo di procedere Hans Jonas formulò nel 1979 l’unico imperativo che mi paia all’altezza dell’epoca: agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di una vita autenticamente umana sulla terra.[27] Non è un principio morale generico. È un principio di responsabilità verso soggetti che non possono protestare, perché non sono ancora nati, o perché vivono a Rasuwa e non hanno rappresentanza nei consigli dove si decide.

    Chi ha la mia età sa che si è tentati, davanti a tutto questo, dal fatalismo: pensare che l’umanità non sappia che pesci prendere, e che i cicli del mondo provvederanno a sostituirci con qualcosa di meno vorace. È una tentazione elegante e profondamente comoda, perché assolve tutti. Leopardi, che di illusioni non ne aveva nessuna, alla fine della Ginestra non arrivò lì: arrivò a chiedere agli uomini di guardare in faccia la propria condizione e di confederarsi contro di essa.[28] Il fiore sul fianco del Vesuvio non nega la lava. Non finge nemmeno di poterla fermare. Sta al suo posto e non mente.

    Mi pare l’unica postura decente disponibile. Nel frattempo, quando qualcuno vi dirà che l’aumento dell’accisa ce lo chiede l’Europa, sappiate almeno che non è vero.

    Le fonti normative, giurisprudenziali e statistiche di ogni affermazione contenuta in questo articolo sono indicate in nota e verificabili.

    Note

    1. Art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla l. 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall’art. 55 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50; art. 1, commi 115-119, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
    2. Confucio, Dialoghi (Lunyu), XIII, 3: 必也正名乎 — «occorre anzitutto rettificare i nomi».
    3. D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, London, 1817, cap. II, «On Rent».
    4. A. Marshall, Principles of Economics, London, 1890, libro V, cap. IX.
    5. H. George, Progress and Poverty, New York, 1879; L. Einaudi, Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino, 1938.
    6. Corte cost., sent. 7 giugno 2024, n. 111: il contributo è conforme a Costituzione nel suo complesso, ma è illegittimo il concorso alla base imponibile del costo delle accise addebitate in rivalsa ai clienti finali.
    7. Corte cost., sent. n. 180 del 2025, in materia di indeducibilità ai fini IRES del contributo.
    8. Corte cost., sent. n. 135 del 2026, dep. 21 luglio 2026, sulle stabili organizzazioni estere.
    9. Corte cost., sent. 11 febbraio 2015, n. 10, sull’art. 81, commi 16-18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. Robin Hood Tax), con effetti limitati pro futuro.
    10. Artt. 113, 192, § 2, lett. a), e 194, § 3, TFUE. La clausola di salvaguardia sul mix energetico è nell’art. 194, § 2, secondo comma, TFUE.
    11. Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, artt. 14-15 (contributo di solidarietà) e artt. 6-8 (tetto ai ricavi di mercato dei produttori infra-marginali).
    12. CGUE, Grande Sezione, udienza congiunta del 9 giugno 2026: causa C-358/24, Varo Energy Belgium e a. (Grondwettelijk Hof, Belgio); causa C-533/24, Vermilion Energy Ireland e a. (High Court, Irlanda); causa C-153/25, Acea Produzione e a. (Corte cost., ord. n. 21/2025, rettificata da ord. n. 61/2025). Con ord. n. 271/2026 del 17 giugno 2026 anche la CGT di primo grado di Bologna ha rimesso alla Corte questioni analoghe sull’art. 37 del d.l. 21/2022.
    13. C. Schmitt, Politische Theologie, 1922; G. Agamben, Stato di eccezione, Torino, 2003.
    14. L. 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026), art. 30, comma 129, che modifica l’art. 3 del d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, e l’Allegato I al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Il primo gradino era stato attuato con d.m. MASE-MEF 14 maggio 2025. Restano esclusi dall’aumento gli impieghi di cui ai nn. 5 e 9 della Tabella A del TUA.
    15. Art. 68 della l. 28 dicembre 2015, n. 221, istitutivo del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il differenziale benzina/gasolio vi è censito con il codice EN.SI.24.
    16. Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, Allegato I, tabelle A e C.
    17. Proposta di rifusione 2021/0213(CNS), presentata il 14 luglio 2021 nell’ambito del pacchetto Fit for 55. Richiede l’unanimità in Consiglio con mera consultazione del Parlamento europeo. Nel novembre 2025 il testo di compromesso della presidenza danese non ha raggiunto l’unanimità.
    18. Art. 1, comma 290, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. accisa mobile).
    19. Terna, Rapporto mensile sul sistema elettrico, consuntivo dell’anno 2025, pubblicato nel gennaio 2026.
    20. IPCC, Sixth Assessment Report, WG I, cap. 7, tab. 7.15: GWP-100 del metano fossile pari a 29,8; GWP-20 pari a 82,5.
    21. UNMIG-MASE, riserve nazionali di idrocarburi al 31 dicembre 2024. Produzione nazionale di gas naturale 2025 pari a circa 3,3 miliardi di Sm³, a fronte di consumi nell’ordine dei 60 miliardi.
    22. Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD), recepita quanto allo stop agli incentivi dalla l. 30 dicembre 2024, n. 207; direttiva (UE) 2023/959 (ETS2), la cui operatività è stata differita al 2028 con l’accordo di trilogo sulla revisione della Legge europea sul clima; regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico.
    23. Regolamento (UE) 2019/631. G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, München, 1956, sulla nozione di prometheisches Gefälle.
    24. D.d.l. delega A.C. 2669, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 giugno 2026 con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti; trasmesso al Senato.
    25. ISIN, inventario nazionale dei rifiuti radioattivi al 31 dicembre 2024. Sulla localizzazione del Deposito Nazionale, art. 27 del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31: CNAPI gennaio 2021, proposta di CNAI trasmessa al MASE il 15 marzo 2022, elenco delle 51 aree pubblicato il 13 dicembre 2023, VAS avviata il 27 novembre 2024 e non conclusa.
    26. Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Termine per l’adozione dei programmi nazionali: 23 agosto 2015.
    27. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt am Main, 1979.
    28. G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, 1836, vv. 126-157.
  • Silent leges inter arma?

    Silent leges inter arma?

    La NATO da patto difensivo a regolatore della sicurezza

    Cicerone ammoniva che, tra le armi, le leggi tacciono. La parabola dell’Alleanza Atlantica — che ad Ankara celebra in queste ore il suo trentaseiesimo vertice — racconta invece il tentativo, non sempre riuscito, di far parlare il diritto proprio là dove parlano le armi.

    Il patto: dodici firme e un articolo

    Il Trattato di Washington, sottoscritto il 4 aprile 1949 da dodici Stati, è un testo breve, quasi ascetico. Il suo cuore è l’articolo 51: un attacco armato contro un alleato in Europa o Nord America è considerato attacco contro tutti, e ciascuno reagirà con le misure ritenute necessarie, «compreso l’uso della forza armata». Non un automatismo bellico, ma un vincolo di solidarietà politica.

    Meno citati, ma decisivi, sono l’articolo 3 (ogni membro deve sviluppare la propria capacità di difesa: è la base giuridica dell’odierna corsa alla spesa militare), l’articolo 4 (consultazione in caso di minaccia) e l’articolo 1, che impegna a comporre le controversie con mezzi pacifici. Un patto nato difensivo, ancorato — almeno nelle intenzioni — alla Carta delle Nazioni Unite.

    I documenti programmatici: dall’Aja ad Ankara

    Il salto più netto matura al vertice dell’Aja (24-25 giugno 2025): cinque punti scarni — un «haiku diplomatico» — con un impegno storico, portare la spesa entro il 2035 al 5% del PIL2 (3,5% per le esigenze militari centrali, 1,5% per infrastrutture, cyberdifesa, industria). Un raddoppio rispetto al 2% fissato in Galles nel 2014; revisione nel 2029; alla Spagna un’esenzione di fatto.

    Il vertice di Ankara (7-8 luglio 2026) traduce quell’impegno in operatività. La dichiarazione finale, concordata dai 32 ambasciatori e attesa alla firma dei leader l’8 luglio, ribadisce «l’impegno incrollabile alla difesa collettiva ai sensi dell’articolo 5» e la formula di Mark Rutte: «un’Europa più forte in una NATO più forte» — la «NATO 3.0», meno dipendente da Washington. La Russia è «minaccia di lungo periodo»; sull’Ucraina il testo fissa 70 miliardi di euro (circa 80 di dollari) per il 2026 e livelli «almeno equivalenti» nel 20273, a carico degli europei e del Canada, non degli Stati Uniti. Compaiono l’Iran e lo Stretto di Hormuz. L’Italia, al 2,8% del PIL, spinge sul Fianco Sud.

    L’uso delle armi, in sintesi

    Per quarant’anni la NATO non sparò un colpo: pura deterrenza. Poi i Balcani: la Deliberate Force in Bosnia (1995), a copertura ONU, aprì a Dayton. Il Kosovo (1999) segna la frattura: settantotto giorni di bombe senza mandato del Consiglio di Sicurezza — per i critici, la forza che si emancipa dalla legalità; per la Commissione indipendente del 2000, un intervento «illegale ma legittimo»4, moralmente giustificato contro la pulizia etnica. L’Afghanistan (unica invocazione dell’articolo 5, dopo l’11 settembre) si chiude col ritiro del 2021. In Libia (2011) la Unified Protector nacque dalla risoluzione 19735 a protezione dei civili di Bengasi, ma scivolò — è la critica ricorrente — verso il regime change.

    Il dubbio, e il criterio

    Su tutto pesa un’assenza. Leone XIV — oggi la più autorevole voce del pensiero cristiano — ha fatto della denuncia del riarmo un asse del pontificato: ammonisce a non chiamare «difesa» una corsa agli armamenti che «depaupera educazione e salute», bollando come «false propagande»6 l’illusione che la supremazia porti pace anziché odio. Parole che negli ambienti militaristi dell’Alleanza trovano scarsa eco.

    Eppure colgono un mutamento reale. La deterrenza della Guerra fredda consentiva la faccia feroce — come l’esercito di Franceschiello, tutta ammuina e nessuno sparo: minaccia teatrale, calcolata per non essere eseguita. Oggi si vuole sparare a tutto ciò che si muove tra i cespugli, salvo scoprire che a cadere è il poveretto che passava di lì.

    L’atlantista replicherà: la minaccia è reale. Lo è — gli arresti a Roma di due ex 007 e l’indagine su quattro militari al soldo del GRU raccontano un «conflitto ibrido quotidiano»7, per usare le parole del ministro Crosetto. Ma riconoscere il pericolo non impone di condividere la risposta: il 5% e il grilletto facile non sono l’unico modo di difendersi, e sono proprio ciò che la più alta autorità morale d’Occidente condanna.

    E qui il dubbio si fa radicale. Ha ancora senso una sicurezza «atlantica» — cornice di ottant’anni fa — quando il baricentro del mondo si è spostato altrove? I miliardi di uomini che vivono nei disegni di Xi, dell’India, del Pakistan, e nella logica dello Stato-canaglia russo, non pensano affatto in termini atlantici. E la sponda americana si sfila, tra isolazionismo tendenziale e un affarismo personale — dichiarazioni patrimoniali monstre, interessi cripto, affari con il paese ospitante — che rasenta l’indifferenza morale: «Per la maggior parte delle persone non ci sarei andato», ha detto Trump della sua presenza ad Ankara.

    Resta allora un solo criterio, per chi scrive: sono favorevole a una NATO che usi la forza per difendere i diritti individuali e collettivi — Srebrenica, Bengasi — e la respingo quando quella forza serve a comprimerli. Non è il mandato formale a decidere, ma la finalità. È un test che il presente non supera con disinvoltura: il vertice che «riafferma i valori democratici» si tiene in una capitale dove, denuncia Human Rights Watch, i fermi hanno colpito attivisti, avvocati e giornalisti8. Il diritto, tra le armi, non deve tacere; ma per parlare ha bisogno che la forza resti al servizio dei diritti, non del loro contrario.


    1 — Trattato del Nord Atlantico, Washington, 4 aprile 1949, art. 5.

    2 — The Hague Summit Declaration, 25 giugno 2025.

    3 — Dichiarazione del vertice di Ankara, approvata dal Consiglio Atlantico il 3 luglio 2026 ed endossata dai capi di Stato e di governo l’8 luglio 2026.

    4 — Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report, Oxford University Press, 2000.

    5 — Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, risoluzione 1973 (2011) del 17 marzo 2011.

    6 — Leone XIV, Messaggio per la LIX Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2026; discorso all’Università La Sapienza, Roma, 13 maggio 2026.

    7 — Procura di Roma – ROS dei Carabinieri, misure cautelari del 7 luglio 2026; dichiarazione del Ministro della Difesa G. Crosetto. Indagini in corso: si applica la presunzione di non colpevolezza.

    8 — Human Rights Watch, «Türkiye: Crackdown Ahead of Summit», 25 giugno 2026.

  • Il tabù e il canone

    Perché un esponente di questa destra non può rappresentare l’unità nazionale

    La presidente del Consiglio Meloni pone una questione reale. Perché il Presidente del Consiglio non può essere dichiaratamente di destra? Perché quello che lei definisce con la solita astuzia “tabù” non può essere sfatato, e possibilmente, a quanto è ormai dato di capire con lei, proprio lei come Presidente della Repubblica e un suo sodale (si dice, l’intransigente custode dell’ortodossia autoritaria – con i nemici, con gli amici come il collega ministro Nordio o la sua ex capo di gabinetto meno assai – Mantovano) presidente del Consiglio.

    Posto in questi termini semplici e semplicistici, il tabù potrebbe essere tranquillamente abbattuto, effettivamente.

    Il primo problema: il trasformismo

    Purtroppo, i problemi sono due. Uno, forse persino superabile, ma certo inquietante è che, come del resto la sua intera carriera politica dimostra, il trasformismo di Meloni è tale che quello storicamente mitico di Depretis sembra nutrito di irretrattabili certezze e quindi fidarsi è bene, ma essere sicuri che quello che dice duri più dello spazio di una (mezza) consultazione elettorale sarebbe meglio. Le ultime affermazioni, ormai al livello di amenità, sui suoi rapporti con USA, Trump, Europa ed Occidente sono talmente intrise di opportunismo e talmente in contrasto con le urlacchiate propagandistiche da anni, a mesi, a qualche giorno fa, che non è necessario approfondire il tema: basta una buona raccolta delle sue esternazioni social.

    Il secondo problema: la Costituzione e il male politico

    Ma il problema, presidente Meloni, è ben altro e ben più consistente.

    Per essere Presidente della Repubblica in Italia, cioè quello/a che rappresenta l’unità nazionale (art. 87), bisogna essere interpreti e garanti della Costituzione repubblicana ed è qui che l’inganno propagandistico e la suggestione mediatica cascano.

    L’Italia, addirittura come madrina di molti altri paesi, è stata la culla di un movimento politico – il fascismo – che ha inzuppato letteralmente di sangue, direttamente o con i suoi epigoni, imitatori e perfezionatori, il primo Novecento.

    Il fascismo è la quintessenza del male politico perché nega la democrazia, incoraggia il razzismo, ammette ed anzi esalta la violenza.

    I paragoni con il comunismo, e la collegata ricerca di una consolatoria identità fra estremismi certamente parimenti detestabili, sono del tutto fuorvianti, non perché io sia una “zecca rossa”, come vengono sprezzantemente denominate le persone di estrema sinistra dal mondo della destra intransigente (e questo è già tutto dire), ma perché intanto il comunismo come ideologia nasce da ben altri propositi, ed è la sua applicazione dittatoriale e tirannica ad essere repellente ed odiosa, mentre il fascismo è proprio quel che dice e vuol essere, anche nella sua coerente attuazione pratica.

    Del resto, le estreme destre mondiali lo hanno semmai perfezionato, fino a giungere alla follia omicidiaria e genocidiaria di Hitler, ma non hanno in alcun modo mutato la rotta originale che il fascismo aveva tracciato.

    Invece, la gran parte delle autocrazie fondate sul comunismo o sono implose, come l’USSR e i suoi satelliti europei, o si sono trasformate in stati imperiali illiberali o dittatoriali – per prima la Russia di Putin, evidentemente dimentico solo in parte del ruolo di agente importante nella gestione e nel sostegno apparatniko del vecchio comunismo; ma che c’entrino tutti costoro con le democrazie, al massimo socialdemocratiche, più che altro liberali dell’Occidente, non è dato capire ed è come se, dovendo valutare la bontà delle cipolle, prendessimo come metro di paragone i cocomeri.

    Resta la Cina, ma secondo tutti gli osservatori più informati è ancora insondabile nel suo approdo finale, al momento dominato da un desiderio di primato attraverso l’uso essenzialmente del soft power; è in fase di ricerca di equilibri complicati fra capitalismo di stato, nazionalismo e orgoglio persino confuciano ed è un’autentica incognita, molto lontana ormai dal comunismo tradizionale ma certo non in linea con il nostro canone occidentale, di cui brevemente dirò in seguito.

    Il paragone, se si sceglie chi deve reggere lo stato e rappresentare l’unità nazionale, è fra chi non abbandona la cultura di destra, anzi se ne dice fiero, e chi difende la democrazia costituzionale.

    Persino nell’attualità, chi vuol fare facile raccolta di frutta elettorale nella vigna del post-fascismo richiama degli stereotipi che rimangono tutti e interamente dentro al regime illiberale e liberticida che gli italiani si sono tenuti sulle spalle per venti anni; le sparate del generale Vannacci imperniate sul razzismo intransigente ne sono un esempio di scuola.

    Le altre destre d’Europa, e il “fascismo eterno”

    Ora, in altri paesi non c’era alcuna equazione identitaria fra destra e fascismo: il gaullismo, movimento certo di destra, pose rigorosi limiti ad ogni possibile accordo con i nazisti occupanti. Lo stesso Churchill, il vero nemico delle destre eversive e dittatoriali, non nascose mai i suoi umori ed istinti non certo riformatori o di sinistra; e la Germania – pur amaramente dovendo constatare che i suoi conti con il passato li ha regolati forse con qualche dimenticanza caritatevole, che ora strappa il fragile velo dell’esclusione a destra del neonazismo – ha tuttavia mantenuto, consapevole dell’enormità del male fatto, un responsabile senso di netta chiusura non solo verso i fenomeni storici del fascismo e del nazismo, ma verso quel “fascismo eterno” di cui magistralmente parlò Eco, di quella visione intrinsecamente autoritaria di cui la destra italiana è ampiamente e senza pentimenti tuttora portatrice.

    I tatticismi e la sostanza anticostituzionale

    I furbi tatticismi della presidente Meloni, che svolge la sua attività politica come se fosse una pattinatrice protagonista dello spettacolo di Holiday on Ice, pattinando con disinvoltura sul ghiaccio di tutto e del contrario di tutto ed abbandonandolo di corsa prima che si rompa – come accade con Trump, prima (non un secolo, qualche mesetto fa) degno Nobel ed ora buzzurro da ignorare; con l’Europa prima contrastata ferocemente e danneggiata con l’unanimismo di favore orbaniano ed ora invece con lo spirito persino gregario del volonterosismo; con la scarsa simpatia per le organizzazioni internazionali (il caso di Usāma al-Maṣrī Nağīm, delinquente rimpatriato con onore del volo di stato e poi condannato persino dai suoi sodali, rimpatriato come del resto un altro ergastolano conclamato ma evidentemente amico di, è veramente ignobile); le incertezze ogni volta che si deve valutare con severità la politica non degli ebrei o il sionismo, ma le aggressioni sistematiche dello stato di Israele verso i suoi vicini, senza alcuna pietà o ritegno per la strage di civili disarmati, donne e bambini, vittime collaterali valutate cinicamente ineluttabili – non sono affatto sufficienti e bastevoli a rendere un esponente di questa destra adeguato al ruolo, di per sé già sufficientemente complesso, di garante dell’unità nazionale, di presidente dell’organo di autogoverno della giurisdizione, nel quale pure proprio personalmente la Meloni ha dimostrato di non avere – agli occhi stessi della maggioranza del popolo italiano – le carte in regola per proporsi come garante dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, bene assai più prezioso dell’ormai pretestuosa separazione di carriere già esercitate separatamente da anni.

    E anche nella presidenza del Consiglio di difesa, altro cardine in cui si sostanzia l’attività unitaria e riassuntiva dei valori costituzionali del capo dello stato – mentre il Presidente Mattarella rappresenta e ha rappresentato per tutto il popolo italiano un rassicurante punto di riferimento dello spirito di pace che il nostro paese desidera, non certo perché sia “de sinistra”, ma proprio per la profondità culturale dei suoi richiami alla Costituzione democratica repubblicana – non comprendiamo quale sia la rotta che la Meloni e i suoi tracciano per la nostra difesa e per le nostre forze armate, tuttora alla ricerca di un equilibrio che non percepiamo fra vere e proprie quinte colonne antioccidentali filoputiniane della sua maggioranza, proclami ultratlantici ed ora, dopo la ripulsa trumpiana, alla timida ricerca di equilibri che non sappiamo bene dove andranno a cadere.

    E anche qui, non è tanto per l’insistito e sbandierato apparato di simboli sempre più stupidamente sdoganati dalle tremebonde schiere dei timidoliberali, che nulla ricordano del perché fu invasa la Cecoslovacchia e furono approvate le leggi razziali, ma per la sostanza anticostituzionale di molti dei richiami prepolitici e culturali a cui la destra meloniana fa riferimento.

    È l’assoluta mancanza di riferimenti proprio a quel “canone occidentale” non scritto – che è in realtà il portato, costato milioni di morti, di un comune e collettivo rifiuto di tutte le suggestioni autoritarie del passato – che rende del tutto inaccettabile la pretesa della Meloni di definire tabù un paletto che, come del resto quelli sull’identità di genere e sulle libertà anche individuali, non può essere strumentalmente aggirato.

    Il problema non è solo (ma, diciamocelo, perché non ci si deve dichiarare antifascisti?) la forma pregiudiziale antifascista: è che la destra italiana, nelle sue rituali indispettite celebrazioni, ad esempio, di Almirante, non ha fatto alcuna seria riflessione autocritica sull’uomo e sulle sue gesta incommendevoli ed incommentabili, così come continua a fornire visioni peraltro storicamente false dell’intero ventennio – tenendosi un po’ per sfida e un po’ per convinzione busti evocativi sul tavolino – e narrazioni propagandistiche che coprono con un brusio di fondo i valori costituzionali di uguaglianza, parità di trattamento, mancanza di distinzione strutturale fra cittadini; valori che poi non a caso si inverano in misure reazionarie e repressive della libertà e tendenti, per fortuna spesso con inefficacia, a creare nel paese altro che l’unità: anzi, le condizioni di una divisione permanente e di uno scontro fra destra e sinistra e, soprattutto, come è stato scritto giustamente, con il presupposto che chi anche per un solo voto governa non ha alcun dovere di condividere le scelte più importanti anche con l’opposizione, ma governa e basta ed ha diritto solo a regolamenti di conti interni – dimostrati dalle accuse a Vannacci, non di dire un mucchio di oscenità fascistoidi, ma di essere “un traditore”, uno che, non volendo, favorisce l’avversario; anzi, senza infingimenti, il nemico, specie quando lo si individua strabuzzando e roteando gli occhi nei comizioni che saremo costretti a sorbirci con sempre maggiore intensità, stante l’incertezza incombente dell’esito elettorale.

    Il ghiaccio sottile

    E quindi no, Presidente Meloni: non basta aver indossato la scintillante divisa della pattinatrice su ghiaccio con i suoi lustrini d’ordinanza per fare il Presidente della Repubblica. Bisogna dimostrare, di quel ghiaccio sottile che è purtroppo ormai diventata la democrazia nel mondo, di saperlo mantenere solido e di farci camminare in sicurezza, sopra, tutti coloro che partecipano allo spettacolo: non solo il proprio corpo di ballo.

  • Diritto & intelligenza artificiale

    Diritto & intelligenza artificiale

    L’avvocato e l’algoritmo

    L’obbligo di trasparenza verso il cliente, la responsabilità per le «allucinazioni» e una domanda scomoda: c’è ancora un diritto di sbagliare?

    di Mario Cavallaro — giugno 2026

    Quando un avvocato si avvale dell’intelligenza artificiale, gli obblighi che lo riguardano cambiano a seconda dell’interlocutore: è proprio il destinatario a determinare l’intensità — e talora l’esistenza stessa — del dovere. Conviene allora distinguere, prima di affrontare la giurisprudenza più recente, anche tedesca, e di chiudere con la domanda che nessuna sentenza, per ora, osa porre.

    1. Verso il cliente: un obbligo positivo e cogente

    L’art. 13 della legge n. 132/2025[1] introduce, per tutte le professioni intellettuali, uno specifico obbligo di trasparenza sull’impiego dell’IA. Due i precetti: l’IA è ammessa per le sole attività strumentali e di supporto, dovendo restare prevalente il lavoro intellettuale; e le informazioni sui sistemi utilizzati vanno comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», a tutela del rapporto fiduciario.

    Tre precisazioni operative. La forma è libera: lettera d’incarico, preventivo, mandato o apposito documento. Il consenso non è richiesto: l’obbligo si esaurisce nel dare informativa, sicché l’accettazione del cliente è raccomandata ma non indispensabile.[2] Il contenuto, infine, non può pretendere una mappatura analitica di ogni componente: la pervasività dell’IA negli strumenti quotidiani (sistemi operativi, posta, videoscrittura) la rende impraticabile, e suggerisce un’informativa di portata generale, calibrata su ricerca e redazione.

    2. Verso giudice, controparti e P.A.: nessun obbligo dichiarativo, ma un dovere di verità e verifica

    Non esiste norma che imponga di «etichettare» l’atto giudiziario come redatto con l’IA; e l’esenzione per responsabilità editoriale dell’art. 50 dell’AI Act copre comunque l’atto sottoscritto e verificato dal difensore. Resta invece pienamente operante il dovere di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) e l’obbligo deontologico di competenza e diligenza.[3] Il principio enucleato dalla giurisprudenza è netto: non è l’uso dell’IA a essere sanzionato, ma l’uso acritico, non verificato.

    3. La giurisprudenza italiana: una curva ascendente

    In poco più di un anno si è formato un orientamento di merito coerente.[4]

    • Trib. Firenze, 14 marzo 2025 — primo caso: citazioni di Cassazione inesistenti generate da ChatGPT, ma responsabilità aggravata esclusa, per difetto di prova del danno.
    • Trib. Torino, 16 settembre 2025, n. 2120, e Trib. Latina, 23 settembre 2025, n. 1037 — svolta rigorista: condanna ex art. 96 c.p.c. per ricorsi «redatti col supporto dell’intelligenza artificiale», fatti di citazioni inconferenti.
    • TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348 — rilievo deontologico, con trasmissione degli atti all’Ordine.
    • Trib. Siracusa, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338 — la pronuncia di merito capofila: l’uso acritico di IA generativa, con produzione di precedenti inesistenti, integra colpa grave e fonda la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La serie non si è arrestata: il merito ha confermato l’indirizzo.[5] Ma il salto qualitativo è venuto dalla Corte di cassazione.

    3.1 La Corte di cassazione, ovvero la maestrina dalla penna blu

    Con l’ordinanza n. 11431 del 2026[6], la Settima Sezione penale — la sezione-filtro che pronuncia l’inammissibilità — ha dichiarato inammissibile un ricorso dando rilievo, per la prima volta, anche all’inconferenza dei richiami giurisprudenziali, qualificati come «frutto di probabile allucinazione informatica». E lo ha fatto con la pazienza e la severità di una maestrina dalla penna blu — per ribaltare in chiave ironica la celebre figura deamicisiana — correggendo l’atto una voce per volta: questa sentenza non l’ha pronunciata la Sezione che indichi, ma un’altra; questo principio non è quello che le attribuisci; e, suprema ironia, l’unica decisione davvero esistente fra quelle citate — una pronuncia delle Sezioni Unite — dice cosa diversa da quella che le fai dire.

    La pronuncia affina la distinzione tra errore e fabbricazione. Qui i numeri di sentenza esistevano; ciò che l’IA ha «allucinato» è la corrispondenza tra contenitore e contenuto. Si profila così un tertium tra il fraintendimento di un testo autentico e l’invenzione di un testo inesistente: la falsa attribuzione, in cui il referente è reale ma il suo significato è fabbricato — forse la specie più insidiosa, perché supera ogni controllo che si fermi al mero riscontro numerico.

    4. La svolta tedesca e una distinzione necessaria

    Sul nodo della responsabilità del fornitore dell’output, la giurisprudenza tedesca del 2026 introduce un criterio che merita di entrare nel dibattito italiano. Il Landgericht di Monaco (28 maggio 2026) ha ritenuto l’operatore di un sistema generativo direttamente responsabile, come autore, dei contenuti prodotti, respingendo la difesa secondo cui «l’utente può verificare da sé»: se lo strumento è offerto come affidabile, chi lo gestisce non può traslare sull’utente l’onere di smentirlo.[7] Il principio — chi genera autonomamente un contenuto ne risponde — si presta, in linea logica, a essere esteso agli assistenti conversazionali.

    Di qui una linea che si propone de iure condendo. Se un professionista paga un soggetto perché gli fornisca ricerche — sentenze e dottrina comprese — e si presume che quel soggetto disponga di un accesso alle banche dati assai più ampio di quello del singolo avvocato, non è ovvio che l’intero onere di controllo, e la connessa responsabilità, debbano gravare esclusivamente a valle. La rigorosa giurisprudenza italiana attuale muove in senso opposto; ma la logica monacense segnala che la questione dell’imputazione è tutt’altro che chiusa.

    4.1 Errore e fabbricazione: due fenomeni da non confondere

    1. Errore di comprensione o valutazione di testi autentici. L’IA (o il professionista) legge male una sentenza realmente esistente, ne fraintende la ratio. È errore nell’enterprise ermeneutica: appartiene al perimetro — ineliminabile — della fallibilità umana, il «diritto all’errore» che accompagna ogni giudizio interpretativo. Vi si risponde con gli ordinari strumenti: dovere deontologico di cognizione e, se del caso, responsabilità civile.
    2. Invenzione di testi inesistenti. L’IA fabbrica ex novo una massima, un numero, un referente che non esiste. Non si è di fronte a un errore in senso epistemico, ma a una falsità strutturale: più prossima alla menzogna che allo sbaglio. È censurabile in sé — ed è qui che la responsabilità del fornitore dovrebbe poter concorrere, perché l’allucinazione non è un difetto occasionale dell’utente, ma una proprietà statistica del modello.

    5. La riserva di umanità della decisione

    La legge n. 132/2025 riserva al magistrato l’interpretazione e la decisione, confinando l’IA in giustizia a funzioni organizzative e di ricerca. È la traduzione normativa di una distinzione antica — quella tra la norma e la decisione, tra il sillogismo e il giudizio: l’algoritmo può apparecchiare il materiale, ma l’atto di volontà che chiude il caso resta umano. Lo stesso vale, specularmente, per l’avvocato: l’IA prepara, non patrocina.

    6. Il diritto all’errore e il giudizio del mercato

    Resta una domanda che la giurisprudenza non pone, ma che la pervasività della tecnica rende ineludibile: esiste ancora, per l’essere umano, un diritto a sbagliare — il diritto, si conceda la formula, di essere ogni tanto un poco sciocchi? Sul piano del diritto positivo la risposta è, per ora, affermativa, ma circoscritta. L’errore valutativo su un testo autentico resta nell’alea fisiologica del giudizio; la fabbricazione e la falsa attribuzione, no. La difficoltà è che la Cassazione, qualificando come fatto notorio il funzionamento dei modelli generativi e come esigibile la verifica delle fonti, innalza lo standard di diligenza e comprime, di riflesso, quel margine di fallibilità che è anche un margine di umanità.

    Ma il rischio maggiore non viene dalla norma. Viene dal mercato. Se è il mercato a dominare, sarà il mercato — non il giudice — a espellere il fallibile: non con una sanzione disciplinare, bensì con la più silenziosa delle selezioni, adottando la macchina come standard implicito e relegando ai margini chi non ne regge il passo. È il dislivello prometeico descritto da Günther Anders: la vergogna dell’uomo dinanzi alla perfezione dei propri strumenti, il paradosso per cui l’utensile nato per servire diventa la misura del servo. Quando l’infallibilità simulata della macchina diviene il metro, l’errore umano cessa di essere un incidente del giudizio e si trasforma in un difetto di produzione.

    Eppure è qui che il diritto può ancora dire la sua. La riserva di umanità della decisione è anche, a ben vedere, una riserva del diritto di sbagliare: abolire l’errore significherebbe abolire il soggetto, ridurlo a funzione. Il compito del giurista non è dunque pretendere dall’uomo l’infallibilità della macchina — sarebbe chiedergli di cessare di essere uomo — ma tenere ferma la distinzione tra l’errore che appartiene alla dignità del giudizio e la falsità che la tradisce; e resistere alla pressione, tanto più efficace quanto più inavvertita, che vorrebbe fare dello standard della macchina la misura dell’uomo. La maestrina, in fondo, corregge con la penna blu; ma una buona maestra sa che cancellare ogni errore dal quaderno significa cancellare anche chi imparava a scrivere.


    Appendice — Modello di informativa al cliente (art. 13 L. 132/2025)

    Due formulazioni alternative, inseribili nella lettera d’incarico o nel mandato. La sottoscrizione del cliente non è obbligatoria, ma è consigliata a fini di prova.

    Variante A — ampia

    Informativa sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

    Ai sensi dell’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, il Cliente è informato che, nell’esecuzione del mandato, lo Studio può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale — di qualsiasi tipologia — al solo scopo di coadiuvare le attività strumentali e di supporto (in particolare ricerca, analisi e revisione redazionale), assicurando in ogni caso la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale del professionista e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti.

    L’utilizzo di tali strumenti non sostituisce il giudizio professionale dell’Avvocato, che resta unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali, né incide sui doveri di competenza, diligenza e riservatezza. L’impiego avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003) e in conformità al Reg. (UE) 2024/1689.

    Luogo e data — Per presa visione, il Cliente _______________________

    Variante B — ristretta (uso circoscritto a determinate attività)

    Informativa sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

    Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 132/2025, il Cliente è informato che, nell’esecuzione del mandato, lo Studio potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente a supporto delle attività strumentali e di ricerca, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. È esclusa ogni delega all’IA della redazione finale degli atti e dei pareri, che restano integralmente elaborati e verificati dal professionista.

    Il Cliente è altresì informato che l’uso di tali sistemi può comportare margini di errore: ogni risultato è sottoposto a verifica e validazione da parte dell’Avvocato, unico responsabile dei contenuti comunicati. L’impiego avviene nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2024/1689.

    Luogo e data — Per presa visione, il Cliente _______________________

    Note

    1. Legge 23 settembre 2025, n. 132, in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025; art. 13 (professioni intellettuali). 
    2. Consiglio Nazionale Forense, modelli di informativa diffusi dagli Ordini territoriali (ott. 2025): tre formulazioni. L’art. 13 non richiede la raccolta del consenso. 
    3. Artt. 88 e 96 c.p.c.; art. 3 della legge professionale forense; doveri deontologici di competenza e diligenza; Reg. (UE) 2024/1689, art. 50 (esenzione per responsabilità editoriale). 
    4. Trib. Firenze, sez. imprese, ord. 14 marzo 2025; Trib. Torino, 16 settembre 2025, n. 2120; Trib. Latina, 23 settembre 2025, n. 1037; TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348; Trib. Siracusa, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338. Precedente comparato: Mata v. Avianca, S.D.N.Y., 2023. 
    5. Nello stesso solco, Trib. Verona, 16 febbraio 2026, e Trib. Rovigo, sez. I, 8 maggio 2026, n. 278. 
    6. Cass. pen., Sez. VII, ord. 27 febbraio 2026 (dep. 26 marzo 2026), n. 11431, Pres. Gentili, Rel. Scarcella. È la Settima Sezione — la sezione-filtro dell’inammissibilità — non le Sezioni Unite; di queste, nel caso, ricorre solo l’unica sentenza realmente esistente fra quelle citate (SS.UU. Mannino, n. 33748/2005), cui il ricorso attribuiva però un principio non suo. 
    7. LG München I, Endurteil 28 maggio 2026, 26 O 869/26; in senso conforme, sul piano del diritto della concorrenza, OLG Hamm, 12 maggio 2026, I-4 UKl 3/25; più cauto LG Berlin II, 1° giugno 2026, 52 O 62/26 eV. Sono pronunce in materia di diritti della personalità e concorrenza, non di responsabilità forense: la trasposizione ha valore sistematico e de iure condendo

    Riferimenti: G. Anders, L’uomo è antiquato; E. De Amicis, Cuore (la «maestrina dalla penna rossa»).

  • La montagna e il righello

    La montagna e il righello


    Perché ridurre i comuni montani a una questione di altitudine è un errore che un Paese fondato sui suoi territori non può permettersi.

    di Mario Cavallaro


    C’è un oggetto che riassume, meglio di qualunque relazione tecnica, ciò che è accaduto alla montagna italiana negli ultimi mesi: un righello.

    Con la legge 12 settembre 2025, n. 131, e con il decreto attuativo del febbraio 2026, lo Stato ha riscritto — dopo settant’anni — la definizione di montagna. L’ha fatto affidandosi a due sole grandezze: l’altitudine e la pendenza. Due numeri. Il risultato è una sforbiciata: i comuni montani scendono da 4.201 a 2.844. Più di milletrecento paesi, in una notte, cessano di essere montagna agli occhi della legge.

    I geografi hanno trovato la formula esatta: abbiamo misurato la montuosità e abbiamo dimenticato la montanità. La prima è un dato orografico; la seconda è una condizione storica e umana: l’isolamento, la rarefazione dei servizi, la scuola che chiude, l’ultima corriera alle quattro del pomeriggio. Un borgo a 320 metri, con l’ambulatorio a quaranta minuti, è montano nei fatti anche se non lo è più sulla carta. Confondere il perimetro con la comunità è l’errore di fondo.

    Una storia che ci riguarda da vicino

    Chi, come me, ha attraversato le aule del Parlamento sa che le definizioni non sono mai neutre: distribuiscono risorse, diritti, futuro. E questa definizione tocca un nervo antico.

    Il comune italiano nasce attorno all’anno Mille come patto giurato fra cittadini che decidono di governarsi da sé. È una delle più grandi invenzioni politiche d’Europa, capace di resistere persino all’Impero. Le Marche vi ebbero un ruolo singolare: Ancona, repubblica marinara fino al 1532, e poi Fermo, Ascoli, Jesi, Camerino, Fabriano. La nostra peculiarità — un policentrismo di città piccole e medie, senza una capitale che schiacci le altre — è eredità diretta di quella stagione, filtrata dalle signorie dello Stato pontificio.

    Carlo Cattaneo scrisse che «la città fu il solo elemento indistruttibile del popolo italiano». L’Unità, nel 1861, rovesciò il paradigma: il comune divenne terminale amministrativo dello Stato, e la montagna cominciò a svuotarsi. Le risposte normative — dalla legge del 1952 (da cui provengono proprio i criteri oggi finalmente superati) alle Comunità montane, fino alla Strategia per le Aree Interne del 2014 — sono arrivate a strati e in ritardo.

    La lezione che continuiamo a non imparare

    Qui interviene Robert Putnam. Più di trent’anni fa venne a studiare le nostre regioni e si chiese: perché, a parità di leggi, certe istituzioni funzionano e altre no? La risposta non era il reddito, non era il diritto: era il capitale sociale, fatto di fiducia, reciprocità, abitudine a cooperare. E la radice di quel capitale, scoprì, stava proprio nei comuni medievali; dove fiorì la libertà comunale, secoli dopo, le istituzioni rendono di più.

    È la chiave di volta. Lasciar morire un borgo non significa perdere qualche residente: significa erodere un civismo sedimentato in nove secoli, che non si ricostruisce con un bando. La forza dell’Italia non è a Roma — è nei territori.

    Che cosa serve davvero

    Per le Marche i numeri sono concreti: 78 comuni montani confermati, 13 esclusi (otto nel Pesarese, due nell’Ascolano, tre nel Maceratese) per il solo parametro dell’altitudine media sotto i 350 metri. Bene ha fatto la Regione, con l’Emilia-Romagna, a presentare ricorso; le Marche sperano nella benevolenza del governo amico.

    Ma il ricorso non basta. Servono due ordini di misure. Anzitutto i servizi: nessun incentivo trattiene chi non ha medico, scuola, trasporto, banda larga. È inutile versare bonus in un secchio forato. Poi le leve fiscali: il credito d’imposta sulla prima casa per chi si trasferisce — con priorità a giovani, medici, insegnanti —, il sostegno agli agricoltori, gli incentivi al lavoro agile, e il coraggio di sperimentare zone franche montane.

    I settori su cui puntare sono i nostri: filiere agro-silvo-pastorali, turismo lento e cammini (con la leva del Giubileo e del centenario francescano), comunità energetiche, e quella manifattura diffusa che è il genio marchigiano.

    Essenziale sia per se stesso sia come veicolo di ricerca applicata e di produzione di occupazione ad alto livello di professionalità e cultura il ruolo dell’Università, con un percorso che ne rafforzi l’autonomia ma anche la sua integrazione con le eccellenze e le comunità territoriali, e dell’istuzione e cultura, pilastri di quel mantenimento di comunità senza del quale non c’è né montagna né pianura, ma solo ritorno all’indietro.

    Sul PNRR il giudizio dev’essere onesto. La «logica del bando» premia chi sa già progettare, cioè il comune più forte, non il più fragile. Ma con NextAppennino — quasi 1,8 miliardi per le aree del sisma, 170 milioni per il solo turismo marchigiano — la ricostruzione fisica è stata accompagnata da una prospettiva di ripopolamento. E non è un caso che proprio qui l’ISTAT abbia certificato la prima inversione demografica dopo decenni. La chiamano restanza, e tornanza: il restare, e il tornare.


    Calvino, nelle Città invisibili, suggerisce che, per non soffrire dell’inferno dei viventi, si possa cercare «chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio». I nostri piccoli comuni montani sono esattamente questo: ciò che, nel deserto demografico, non è deserto.

    Misuriamo pure l’altitudine e la pendenza. Ma non dimentichiamo mai che la montagna, prima di essere un’altezza, è una comunità. E una comunità non si certifica con un righello.

  • Il Mito della Fine delle Ideologie: Riflessioni Critiche

    Il Mito della Fine delle Ideologie: Riflessioni Critiche

    Contributo per un dibattito

    Mario Cavallaro

    I. Premessa: il topos e la sua funzione

    C’è un’idea che ha attraversato il dibattito politico occidentale degli ultimi trent’anni con la forza di un’evidenza acquisita: l’idea che le ideologie siano finite. Formulata per la prima volta con rigore teorico da Daniel Bell nel 1962 — The End of Ideology — ripresa in Italia da Norberto Bobbio nel 1994 nel celebre saggio su destra e sinistra, e poi variamente modulata da Revelli e Ricolfi, questa tesi ha colonizzato il senso comune della politica, come se fosse una legge naturale, non una posizione interpretativa.

    Val la pena di fermarsi su questa genealogia. Bell descriveva una crisi dell’offerta politica: le élite dirigenti che si omologano, i conflitti che si attenuano nel benessere del dopoguerra, le grandi narrazioni che perdono presa sulle masse. Bobbio era più cauto: manteneva la distinzione destra-sinistra come categoria analitica fondata sull’uguaglianza come valore discriminante, ma riconosceva la crisi dei soggetti storici che l’avevano incarnata.

    Sullo sfondo, a mio avviso, alcuni fraintendimenti ed equivoci, primo fra tutti la mancata comprensione da parte della sinistra che il tema della formazione stessa di una classe dirigente strettamente professionale politico-sindacale — nata dall’equivoco di una interpretazione letterale delle parole di Max Weber come “Politik als Beruf” (interpretate come “politica come mestiere”, dignitoso ed esclusivo, e come tale meritevole di essere apprezzato dal popolo), che era in realtà un richiamo alla politica come servizio, era giunto al capolinea già dopo le battaglie politico-sindacali del primo Novecento. Non si riconosceva più proprio nel tanto vantato e semplicisticamente evocato “popolo della sinistra” al politico in quanto tale, all’operatore sociale e sindacale, il diritto di essere tale senza avere un legame diretto e stabile con la società civile (in parole povere, un lavoro vero).

    Quelle masse che avevano scelto i politici e gli operatori sindacali come rappresentanti delle proprie battaglie si stavano trasformando e polverizzando: la politica come nobile e stabile rappresentanza degli interessi delle masse democratiche perdeva radici sociali e giustificazione morale.

    Le uniche masse rimaste, sempre più ai margini del ribollire frastagliato dell’economia globalizzata, erano quelle più protette — i pensionati tutelati, le élite operaie — peraltro permeabili non meno delle altre dai nuovi miti della società opulenta: la ricerca di un nemico più in basso nella scala sociale, il populismo percepito come categoria prepolitica naturale, l’appannamento della cittadinanza attiva ridotta a periodico esercizio elettorale, il malcelato disprezzo per la figura dell’“intellettuale”.

    Così i partiti storici della sinistra si sono trovati, non per uno scherzo del destino, rinchiusi nel recinto di una minoranza.

    Il problema, o almeno per la sinistra il problema di fondo, è che una diagnosi circoscritta, la crisi di determinati partiti e culture politiche in un determinato periodo storico, è diventata, nel discorso pubblico, una legge universale. La fine delle ideologie non descrive più un fenomeno: lo prescrive. Chiunque parli ancora di conflitto di classe, di antagonismo strutturale tra capitale e lavoro, di alternativa di sistema, viene bollato come anacronistico, come sopravvissuto a un mondo che non esiste più.

    Anche alcuni valori che dovrebbero essere considerati prepolitici, ma pur sempre fondativi di qualsiasi ricerca di un nuovo ordine mondiale (e territoriale, per quel che vale), il valore della pace in sé, la cooperazione fra popoli, la solidarietà fra esseri umani in quanto tali, si stemperano in fastidiosi richiami al passato, con l’evidenza di un sostanziale disinteresse dell’Occidente, che pur si autoproclama virtuoso, verso stragi sistematiche di innocenti compiute in nome della sicurezza e il correlato dispregio verso chi con iniziative spesso ingenue ma di direzione ostinatamente “giusta e contraria” cerca di mantenere viva l’attenzione sui principi traditi (vedi Flotilla).

    Questa operazione ha un nome preciso: è essa stessa ideologia. La pretesa della neutralità è la più efficace delle posizioni ideologiche, perché non si presenta come tale. Come ha osservato Slavoj Žižek, l’ideologia dominante contemporanea abbraccia il sapere critico neutralizzandone l’efficacia: la distanza critica nei confronti dell’ordine sociale diventa il mezzo attraverso cui quell’ordine si riproduce.

    Si finisce per sognare l’occupazione di un equidistante, rasserenante e consolatorio “spazio di centro”, lo spazio del “non conflitto” e sì che anche geometricamente il centro è sempre e solo un punto, che non ha alcuna valenza in sé, se non è il centro di una figura geometrica o il luogo di una retta da cui partire in una chiara direzione di marcia.

    La “fine delle ideologie” è essa stessa un’ideologia, quella del centro come spazio naturale della politica moderna, come corollario, in realtà, di quella del capitalismo come orizzonte insuperabile dell’organizzazione umana.

    La tesi che propongo di dibattere è semplice e, credo, dimostrabile: la fine delle ideologie è una mistificazione di comodo che ha funzionato esclusivamente a danno della sinistra. La destra non ha mai creduto alla propria fine. Ha solo smesso, per qualche decennio, di dirlo ad alta voce.

    II. La destra immobile: fedeltà senza revisione

    Partiamo da un dato storico che merita di essere detto senza eufemismi: la destra europea e occidentale non ha mai compiuto una revisione ideologica sostanziale dopo la Seconda guerra mondiale. Ha compiuto una revisione estetica, lessicale, talvolta tattica. I contenuti strutturali sono rimasti intatti.

    Del resto, sarebbe stato impensabile che dopo la sonora sconfitta delle destre all’esito di entrambe le guerre mondiali — con i loro corifei datisi a gambe, annidatisi nei gangli delle nuove società democratiche senza crederne i valori, pochissimi rimasti ad affrontare a viso aperto le conseguenze del male fatto — queste coltivassero con enfasi pubblica la loro fedeltà ai regimi caduti in bagni di sangue. Eppure, quella fedeltà non si è mai spenta, è semplicemente passata in clandestinità ideologica.

    Va riconosciuto che la destra non è un monolite: alcune sue correnti — il gollismo francese con la sua componente sociale, la democrazia cristiana tedesca con l’economia sociale di mercato teorizzata da Erhard, gli stessi confusi tentativi di Fini, che però non possiamo dimenticare aver presidiato da vicepresidente del Consiglio il centro operativo di polizia durante i tristissimi fatti di Genova, hanno sviluppato risposte più articolate alla questione sociale. Ma si tratta precisamente di correnti rimaste marginali o riassorbite, non di revisioni strutturali del nucleo ideologico. Il fatto che esistano eccezioni conferma la regola: la destra mainstream non ha fatto il suo Godesberg.

    Il socialismo democratico tedesco compi il suo Godesberg nel 1959: abbandonò formalmente il marxismo, accettò l’economia sociale di mercato, si riformulò come partito di popolo. Fu un’operazione dolorosa, discussa, contestata — ma fu una revisione vera. La destra non ha mai avuto bisogno di fare altrettanto, perché il sistema che difende – il capitalismo, la gerarchia sociale, la primazia dell’identità collettiva etnica o nazionale sull’individuo e a sua volta l’individualismo come criterio di convivenza sociale – non è mai stato sconfitto come sistema.

    È stato solo temporaneamente addomesticato.

    Lo stesso PCI italiano, il più grande partito comunista occidentale fuori dal recinto sovietico, avviò tormentati e periodici strappi, revisioni e diaspore al termine dei quali la trasformazione può dirsi compiuta nell’ingresso come forza fondante nel Partito democratico, di chiara ispirazione riformatrice e non più legata alla visione intransigente del marxismo rivoluzionario. La sinistra si è riformata, la destra no, ma di questo sembriamo menare non vanto, ma autocritica vergogna e rimpianti in molti non superati.

    I cardini strutturali dell’ideologia di destra nel Novecento erano: etnocentrismo e chiusura nazionale; uso strumentale della religione come collante identitario e di legittimazione del potere; ostilità alla redistribuzione della ricchezza; celebrazione della forza come strumento di risoluzione dei conflitti, interni ed internazionali; visione gerarchica e naturalistica dell’ordine sociale, in cui il cosiddetto merito è in realtà una selezione i  cui elementi censuari e di appartenenza sociale sono sostanzialmente la regola. Esaminiamo cosa è cambiato.

    Il lessico è cambiato, la sostanza no. Non si parla più di “razza” ma di “identità” e “radicamento”. Non si parla più di “impero”, ma di “sovranità nazionale” e “popoli”. Non si parla più di “crociata” ma di “radici cristiane dell’Europa”. Non si parla più di guerra di aggressione, ma di “difesa degli interessi nazionali”, con il che diffusamente si sostengono gli USA e Israele: chi meglio di loro difende non energia i propri interessi nazionali??

    La democrazia non viene considerata come sostanzialmente legata a un complesso di diritti collettivi ed individuali, che nel dopoguerra erano pensati anche come antidoto al risorgere delle avventure nazionaliste, ma alla semplice celebrazione delle periodiche elezioni, rese sempre più permeabili alla penetrazione propagandistica nella quale la destra ha sempre creduto con fiducia (il Minculpop o i “ludi cartacei” non sono certo invenzioni della sinistra).

    Lo storico israeliano Zeev Sternhell ha dimostrato con rigore filologico che il substrato ideologico del fascismo affonda in una tradizione culturale europea degli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento che non è mai stata estirpata: è solo stata depotenziata nei simboli e costretta al silenzio dalla sconfitta militare del 1945. Quel silenzio è durato, grosso modo, fino agli anni Novanta. Poi, progressivamente, quella fazione – come ha documentato lo storico Donald Sassoon analizzando l’evoluzione dei partiti conservatori europei – da minoritaria è diventata maggioritaria all’interno della destra stessa. Il Partito conservatore britannico, la CDU tedesca, i partiti del centrodestra italiano, i movimenti nazionalisti dell’Europa orientale, tutti si sono spostati verso posizioni che vent’anni fa sarebbero state considerate estreme e non ammissibili come base di una piattaforma di governo.

    Non è un incidente: è il ritorno alla casa madre ideologica.

    Il tratto più inquietante di questo ritorno è la riabilitazione della forza come strumento dirimente delle crisi internazionali e dei rapporti umani – ancorché ammantata dalla sua evocazione statuale (che del resto non a caso piaceva al giurista teorico del nazismo Carl Schmitt) – e la conseguente esaltazione dei pretesi “valori” dell’ordine e della disciplina, che sono invece strumenti di convivenza sociale da porre al servizio della priorità della dignità umana.

    Per quarant’anni la deterrenza nucleare e il diritto internazionale avevano costruito un sistema — imperfetto, pieno di contraddizioni — in cui la guerra era almeno formalmente residuale. Oggi quella retorica è in crisi strutturale. La Russia di Putin invade stati sovrani confinanti invocando la storia e l’identità etnica. Trump negozia il potere globale come un’estensione del proprio business e non nasconde di voler esercitare con la forza la proiezione imperiale statunitense, dalla Groenlandia a Cuba, da Panama alla Terra del Fuoco. I governi di destra europei oscillano tra subordinazione e ammirazione verso questi modelli.

    Si illude chi pensa, e ce ne sono anche “a sinistra”, che esistano più destre, alcune delle quali capaci di porre paletti invalicabili a un condiviso processo democratico. Definirei questa la sindrome Chamberlain: trattare con i lupi nella speranza che diventino agnelli. Le differenze espositive e di politezza formale non sono un elemento dirimente: i governi di destra comprendono oggi, senza remore, tutto quanto c’è a destra nel mondo, ivi comprese quelle formazioni che, per fragilità della propria tenuta democratica, si richiamano ancora formalmente a non meglio definiti “valori occidentali”, mentre praticano il razzismo nella lotta ai fenomeni migratori, minano la parità di genere, e contestano sistematicamente l’autonomia e l’indipendenza della funzione giurisdizionale.

    Chiudere un occhio, anzi entrambi, di fronte a questi fenomeni e – per quanto abbiamo detto – sostenerli, neanche soltanto tollerarli.

    Possiamo dire, con la precisione che il contesto richiede, che la destra non ha tradito la propria ideologia: l’ha semplicemente tenuta in caldo e adattata ai gusti contemporanei, aspettando che le condizioni storiche la rendessero nuovamente presentabile, potabile ed appetibile. E le condizioni ci sono: le disuguaglianze esplose con la globalizzazione, la crisi delle istituzioni rappresentative, la paura delle migrazioni, l’incertezza identitaria prodotta dalla modernità liquida.

    La destra ha le risposte pronte, sempre le stesse, e le ripropone con la naturalezza di chi non le ha mai abbandonate.

    III. La sinistra disarmata: tre traumi e una resa

    Se la destra non ha mai creduto alla fine delle ideologie, ad averci creduto, o ad averla subita come una condanna, è stata quasi esclusivamente la sinistra. E lo ha fatto nel momento storicamente più paradossale, proprio quando le contraddizioni del capitalismo globale avrebbero offerto il terreno più fertile per una politica di alternativa.

    Tre traumi si sono abbattuti sulla sinistra in rapida successione, e nessuno è stato davvero elaborato.

    Il crollo del comunismo realizzato (1989)

    La caduta del Muro di Berlino non avrebbe dovuto significare la fine della critica al capitalismo: avrebbe dovuto significare la liberazione di quella critica dal peso di dover difendere l’indifendibile.

    Il comunismo sovietico era stato una degenerazione teorica prima ancora che pratica del progetto socialista: uno stato-partito che aveva cancellato le libertà civili in nome di un’emancipazione che non arrivava mai. La sua caduta avrebbe potuto essere l’occasione per rifondare il pensiero critico su basi più solide.

    Non è andata così. La sinistra europea ha vissuto il 1989 come una sconfitta propria, non come la sconfitta di un’autocrazia che aveva tradito i suoi stessi principi fondativi. Ha subìto il discorso della fine della storia di Fukuyama, il liberalismo capitalistico come approdo definitivo dell’evoluzione politica umana, invece di contestarlo.

    Ha accettato la premessa che il capitalismo fosse l’unico sistema possibile, e si è ridotta a discutere di quanto e come regolarlo. Non si è riflettuto abbastanza che persino gli storici dell’economia di formazione non marxista riconoscono oggi che il capitalismo, presentato come regola immanente della vita sociale, è una modalità di organizzazione economica dalla vita relativamente breve e assai controversa rispetto a tutti i sistemi economici che le società umane abbiano nel tempo adottato.

    La fine della storia dell’Occidente, come l’abbiamo con eccessiva enfasi narrata, si è consumata nel genetliaco di Trump; un ritorno all’indietro di un paio di millenni, con la celebrazione di giochi gladiatorii esattamente identici a quelli che i peggiori imperatori romani organizzavano per distribuire pane e svago alle plebi, in attesa di essere sostituiti da altri ancora peggiori.

    La degenerazione degli eredi

    I due grandi eredi del progetto comunista, la Russia e la Cina, hanno percorso traiettorie che hanno reso ancora più difficile qualsiasi recupero dell’eredità critica. La Russia di Putin è diventata un’autocrazia imperiale che usa il linguaggio dell’antioccidentalismo e della sovranità per legittimare l’aggressione militare e il potere personale assoluto: non ha nulla a che fare con qualsiasi progetto emancipativo.

    La Cina ha costruito il modello forse più sofisticato della storia: un capitalismo di stato autoritario, dove il controllo politico totale e l’economia di mercato si sostengono a vicenda in un equilibrio che non è né socialismo né liberalismo, ma qualcosa di più inquietante di entrambi o almeno attualmente dagli incogniti sviluppi, attesa la natura autocratica del suo nucleo di potere centralistico e lo smodato uso del controllo sociale con cui opera lo stato “quando è in questione l’interesse nazionale”.

    Questa situazione ha prodotto un effetto perverso nel dibattito politico occidentale: chiunque muova una critica al capitalismo viene immediatamente assimilato all’apologia di questi regimi. È un ricatto intellettuale che ha funzionato benissimo, e che la sinistra non ha saputo neutralizzare con sufficiente vigore.

    La resa del riformismo

    Il terzo trauma è forse il più sottile e il più devastante: la progressiva dissoluzione del riformismo socialista in una gestione moderata del sistema capitalistico. La parabola che va da Eduard Bernstein — il padre del revisionismo socialdemocratico, che però manteneva un orizzonte trasformativo — a Tony Blair e Gerhard Schröder è la parabola di un’idea che si svuota progressivamente di contenuto.

    Blair e la Terza Via: non più alternativa al mercato, ma la sua migliore gestione. Schröder e l’Agenda 2010: smantellamento delle tutele del lavoro in nome della competitività e noi in Italia con il nostro renzismo fiorentino ne sappiamo qualcosa. E poi il sigillo postumo: Schröder, l’uomo che incarnava la svolta neoliberista della socialdemocrazia tedesca, diventerà presidente del consiglio di sorveglianza di Nord Stream AG e membro del board di Rosneft, lobbista retribuito del capitale energetico russo, Blair dovrebbe essere una pedina gestoria dell’immobiliarismo gazawo realizzato da Trump sulle mute tombe di migliaia di palestinesi innocenti, sepolti nel cemento come la mafia seppelliva le sue vittime a livello artigianale, il più perspicace Renzi, forse in una fase di pentimento, ripensamento o ricollocazione che non raggiunge l’abiura, ma che sembra aver rinunciato o almeno reso invisibili le sue discusse pulsioni di conferenziere e consulente.

    Un epilogo che vale più di molte analisi. I Democrat americani, sostenitori entusiasti della globalizzazione finanziaria, salvo poi scoprirne i danni quando erano già irreversibili, come del resto le quasi imbarazzate e timide osservazioni di Barak Obama sulla guerra iraniana di Trump suggellano. In Italia, la parabola dal PCI al PDS all’Ulivo fino al PD degli ultimi anni ha oscillato tra timide ambizioni riformiste e un sostanziale allineamento alle politiche di austerità europee e non ha in alcun modo rinnovato – se non nella periodica espulsione dei migliori e il trattenimento in servizio di famigli e famiglie – le classi dirigenti.

    Il risultato è che la sinistra ha abbandonato il campo del conflitto distributivo proprio nel momento in cui quel conflitto esplodeva.

    Le disuguaglianze globali sono cresciute in modo spettacolare a partire dagli anni Novanta. La quota del lavoro sul PIL è diminuita sistematicamente in tutti i paesi avanzati. Il capitale finanziario ha acquisito un potere che non trova precedenti nella storia economica moderna e la sinistra stava altrove: a gestire la cosa pubblica in modo “responsabile”, il che significa, tradotto dal politichese, in modo accettabile per i mercati.

    Non mancano, è giusto dirlo, esperienze di sinistra che in questi decenni hanno tentato risposte più coraggiose: il Partito dei Lavoratori di Lula in Brasile, Podemos in Spagna, la stagione di Syriza in Grecia. Ma si tratta di esperienze locali, prive di un paradigma intellettuale condiviso e spesso costrette alla resa dai vincoli della finanza globale — come il caso greco ha dimostrato con brutale chiarezza.

    Singole battaglie vinte in campo aperto – ultima quella del referendum costituzionale – non cambiano il fatto che la guerra ideologica complessiva sia stata perduta.

    IV. Il gigacapitalismo: quando il capitale supera lo Stato

    Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Ciò che è emerso dalla globalizzazione neoliberista degli ultimi trent’anni non è semplicemente un capitalismo più efficiente o più esteso: è una forma qualitativamente nuova di concentrazione del potere economico che chiameremo, senza esitazione, gigacapitalismo.

    I dati sono noti, ma vale la pena ricordarli nella loro brutalità. Secondo il rapporto Oxfam 2026, appena dodici individui possiedono la stessa ricchezza di oltre quattro miliardi di persone — metà dell’umanità. Tremila miliardari nel mondo controllano una ricchezza aggregata di 18.300 miliardi di dollari, equivalente a otto volte il PIL dell’Italia. Le grandi piattaforme tecnologiche — Google, Amazon, Meta, Microsoft, Apple — hanno capitalizzazioni di mercato che superano il PIL di interi continenti. Elon Musk, divenuto il 12 giugno 2026 il primo trilionario della storia con un patrimonio che supera i mille miliardi di dollari, una cifra vicina all’intero PIL annuale della Polonia, tratta con i governi da una posizione di forza che non ha precedenti nella storia del capitalismo. La distinzione tra potere economico e potere politico, già fragile in teoria, si è praticamente dissolta.

    Si aggiunga che chi ha invocato il riformismo come risposta alla crisi ha spesso trovato che il sistema lo cooptava. Chi invoca la sovranità dello Stato come contrappeso – argomento delle destre – dimentica che quella sovranità è stata svuotata proprio dal sistema che le destre hanno sempre difeso.

    L’Unione Europea, con il GDPR, il Digital Markets Act e i procedimenti antitrust contro i giganti tecnologici ha mostrato che una capacità regolatoria è ancora possibile, ma si tratta di resistenza parziale e periferica: non tocca la struttura della concentrazione, la rallenta soltanto. E anche quella resistenza è oggi sotto pressione politica crescente da parte delle destre nazionaliste che la compongono.

    Su questo terreno, il contributo dei pensatori che hanno scelto di lavorare dentro il metodo economico mainstream per smontarlo dall’interno è prezioso, anche se politicamente insufficiente e certo non seguito come talvolta fin troppo autocriticamente i guru di un tempo. Thomas Piketty, con il suo Il capitale nel XXI secolo, ha dimostrato con una mole di dati storici senza precedenti che la concentrazione della ricchezza tende strutturalmente ad aumentare quando il tasso di rendimento del capitale supera il tasso di crescita economica — e che questa è la condizione normale del capitalismo, non un’eccezione. La disuguaglianza non è un difetto del sistema: è la sua logica interna.

    Daron Acemoglu, premiato con il Nobel per l’economia nel 2024 insieme a Simon Johnson e James Robinson, ha aperto un fronte diverso ma complementare: il suo lavoro sulle istituzioni inclusive e estrattive mostra come la concentrazione del potere economico tenda a catturare le istituzioni politiche, trasformandole da strumenti del bene comune a strumenti di riproduzione del privilegio. Power and Progress (2023), scritto con Johnson, affronta direttamente il tema della tecnologia come strumento di redistribuzione del potere o, nella sua forma attuale, di ulteriore concentrazione.

    Il Nobel ha dato a queste tesi una visibilità finalmente proporzionata alla loro importanza.

    Il limite di questi autori, e va detto con rispetto, non con spregio, è che le loro proposte rimangono nell’orizzonte del tradizionale riformismo: tassazione progressiva del capitale, regolazione delle piattaforme, rafforzamento dei diritti dei lavoratori. Proposte giuste e necessarie, ma che non toccano la struttura. Come ha osservato Žižek, la critica che non mette in discussione le fondamenta viene assorbita e neutralizzata dal sistema che pretende di riformare.

    Il punto politico è questo: i capitalisti sono ormai palesemente più forti degli stati, o confusi con essi, non come accidente temporaneo, ma come dato strutturale.

    Uno stato che dipende dai mercati finanziari per il proprio finanziamento non è sovrano rispetto a quei mercati. Un governo che ha bisogno degli investimenti delle grandi piattaforme per la propria economia digitale non può regolarle senza subirne le ritorsioni. La forma-stato westfaliana – sovranità territoriale, monopolio della forza legittima, capacità fiscale autonoma – è strutturalmente compromessa dalla mobilità globale del capitale. E la destra, paradossalmente, usa la retorica della sovranità nazionale per difendere un sistema che quella sovranità l’ha svuotata.

    V. Chi pensa ancora: Sassoon, la Chiesa, il silenzio della piazza

    In questo deserto intellettuale e politico, è utile mappare le voci che ancora provano a nominare il conflitto e a costruire un’alternativa. Sono poche, eterogenee, e non particolarmente ascoltate. Ma esistono.

    Donald Sassoon e la questione rivoluzionaria

    Donald Sassoon — storico britannico di formazione marxista, autore del fondamentale Cento anni di socialismo — ha pubblicato recentemente un saggio sulle rivoluzioni che merita attenzione non tanto per le sue tesi storiche, quanto per la domanda politica che pone implicitamente. Sassoon mostra che le rivoluzioni non si classificano semplicemente in “di destra” e “di sinistra”: ci sono state rivoluzioni conservatrici, rivoluzioni dall’alto, rivoluzioni senza partecipazione popolare. Ciò che le accomuna è la trasformazione profonda dell’ordine esistente.

    La domanda che il suo lavoro pone, senza rispondervi direttamente, è se il momento attuale richieda una trasformazione di quella portata. Non necessariamente violenta,  le rivoluzioni non lo sono per definizione, ma strutturalmente incompatibile con la semplice gestione riformista dell’esistente. È una domanda che la sinistra mainstream ha smesso di porsi, e che è urgente rimettere al centro.

    Del resto, la storia ci consegna più esempi di successi non riformisti e sicuramente definibili rivoluzionari non fondati sulla violenza come la rivoluzione del Mahatma Ghandi o la vittoria dopo decenni di detenzione – essenzialmente per implosione del sistema razzista – di Nelson Mandela, con il felice corollario della commissione per la verità e la riconciliazione guidata dal vescovo Tutu, forse futuro modello in luogo – o almeno accompagnando il cammino – di tribunali internazionali sempre meno legittimati nel loro difficile operare.

    Il paradosso di Leone XIV

    C’è un paradosso che vale la pena riconoscere senza imbarazzo: nell’attuale panorama, l’istituzione che produce la critica più radicale al modello dominante è la Chiesa cattolica. L’enciclica Magnifica Humanitas, firmata da Leone XIV il 15 maggio 2026 e promulgata il 25 maggio, nel 135° anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, quasi una provocazione simbolica, non parla soltanto di intelligenza artificiale: parla di un modello economico che produce disuguaglianze strutturali, di un potere tecnologico che sfugge a qualsiasi controllo democratico, di uno sviluppo che non può essere giudicato se non alla luce del suo costo umano.

    L’enciclica afferma che l’attività economica non può pretendere di risolvere i problemi sociali semplicemente ampliando la logica del mercato e individua nelle disuguaglianze economiche globali uno dei fattori strutturali che alimentano i conflitti. Denuncia quello che definisce un paradigma tecnocratico in cui una visione antiumana, la pienezza della vita come avere di più, ridurre la fragilità, eliminare l’imperfezione, rischia di sembrare giusta e normale. Richiama i principi della dottrina sociale della Chiesa – bene comune, solidarietà, sussidiarietà – come strumenti di lettura di una trasformazione epocale.

    Il cerchio che si chiude tra Leone XIII e Leone XIV è straordinario e dice qualcosa di importante: la dottrina sociale della Chiesa ha una continuità critica rispetto al capitalismo che la sinistra politica ha abbandonato.

    Non si tratta ovviamente di cercare nella teologia una sostituzione alla politica. Ma l’anomalia è produttiva: quando un’istituzione millenaria, gerarchica e tradizionalmente avversa alle rivoluzioni è più radicale nella critica del presente di quanto lo sia la sinistra riformista, qualcosa nel campo progressista si è rotto a un livello profondo.

    Il silenzio della pubblica opinione

    La pubblica opinione, almeno quella che emerge dai sondaggi, dalle elezioni, dai movimenti sociali, non sembra cercare un’alternativa di sistema. Sembra cercare protezione, identità, certezze consolatorie. Questo non è un dato naturale: è il prodotto di decenni di egemonia culturale neoliberista, che ha sistematicamente eroso la capacità di immaginare un futuro diverso dall’esistente.

    Basti considerare quanto viene spesso citata come contro-prova l’esperienza delle democrazie nordiche: società più egualitarie, stato sociale robusto, istituzioni solide. Ma anche quella contro-prova mostra oggi le proprie crepe. Le democrazie scandinave stanno virando a destra in modo sempre più marcato, anche per effetto dell’antagonismo baltico alla Russia. La Polonia, che ha scelto una declinazione europeistica ma rimane strutturalmente uno stato dove il moderatismo cristiano si è saldato stabilmente alla destra, è un altro caso sintomatico. E la Germania post-Merkel – che viveva bene con lo scambio a basso costo del gas russo, finché la realtà ha spazzato via quell’equilibrio – sta trovando nella risposta militaristica, con oltre mille miliardi di euro di investimento nella difesa (da chi?) e nella correlata conversione dell’industria pesante, la sua soluzione. È una risposta di destra, non di sinistra. La tesi che il riformismo nordico sia un modello esportabile e scalabile a livello globale è smentita dai fatti prima ancora che dalla teoria.

    Gramsci aveva ragione quando diceva che ogni egemonia è anche produzione del senso comune. Il senso comune contemporaneo è quello di una società che non crede nella possibilità di cambiarsi in modo profondo: al massimo si aspetta un capitalismo più gentile, un sovranismo più rassicurante, un’intelligenza artificiale meno minacciosa. Non è indolenza: è il risultato di una sconfitta culturale che la sinistra non ha ancora metabolizzato.

    VI. Conclusioni: rimettere in campo la domanda

    Non vengo qui a proporre una soluzione. Non ce l’ho, e diffido di chi dice di averla. Vengo a proporre di riprendere a fare le domande giuste, che sono le domande che abbiamo smesso di fare quando abbiamo accettato la premessa della fine delle ideologie.

    Le domande giuste sono queste. È possibile una redistribuzione della ricchezza globale di portata sufficiente a ridurre le disuguaglianze strutturali all’interno della logica del mercato? O quella logica le riproduce necessariamente, come Piketty suggerisce? È possibile che gli stati nazionali — o aggregati di stati come l’Unione Europea — riacquistino la capacità di regolare il capitale finanziario e le piattaforme tecnologiche? O la mobilità del capitale ha strutturalmente superato la capacità regolatoria degli stati? È possibile costruire un’alternativa all’interno delle istituzioni democratiche esistenti? O quelle istituzioni sono già troppo compromesse dalla cattura del capitale per essere riformate dall’interno?

    Sono domande scomode, perché le risposte oneste tendono verso il negativo. Ma la sinistra che non riesce a dire no al sistema che pretende di riformare non è una sinistra: è una sua funzione di stabilizzazione. E il mondo che si sta delineando — con la retorica della forza che torna a dominare le relazioni internazionali, con le disuguaglianze che erodono la coesione sociale, con il gigacapitalismo che svuota la democrazia dall’interno — non è un mondo che si lascia stabilizzare.

    La destra lo sa. Non ha mai smesso di saperlo. Ha semplicemente aspettato che le condizioni mature tornassero. Sono tornate. Tocca alla sinistra decidere se vuole essere ancora un soggetto politico autonomo o restare un accessorio moderato del sistema che dice di voler cambiare.

    Questo è il dibattito che propongo e che propongo sia preceduto da una analisi ispirata a questi stessi principi anche in campo regionale e locale, dove registro molte autoassoluzioni e condanne rigorosamente altrui, poche assunzioni di responsabilità e scarsissima analisi di un passato non tutto negativo ma anche, ammettiamolo, non tutto positivo quanto a coerenza fra gli obbiettivi ed i valori enunciati e le loro realizzazioni, ma soprattutto con un ritardo fra obbiettivi ed esigenze e la loro soddisfazione non giustificabile solo con la mancanza di risorse, che di per se solo giustifica la sfiducia che ormai circonda l’operato del partito democratico, che mi ostino a considerare il perno di una possibile “rivoluzione gentile” ma ferma, che non si confonda con il qualunquismo populista con cui secondo alcuni dovremmo comunque associarci autocriticamente per fare il “più uno” ed andare al governo.

    Non ho risposte certe. Ho la certezza che le domande vadano fatte, e che il primo passo sia smettere di credere — o far finta di credere — che le ideologie siano finite. Non sono finite. Una di esse ha vinto, per ora. L’altra deve decidere se, come e con chi tornare in campo.

    — Giugno 2026 —

  • La paura del sarchiapone

    La Corte dei conti da complesso ircocervo costituzionale a sarchiapone politico

    Note su una riforma costruita intorno a un animale inesistente


    «Vi sono cose che non sono, e di cui pure si predica.»

    — parafrasi del τραγέλαφος aristotelico (De interpretatione, 16a)

    «Liberalsocialismo: ircocervo inconcepibile.»

    — Benedetto Croce, 1942


    I. Premessa metodologica: due bestiari a confronto

    La tradizione filosofica conosce almeno due modi di evocare l’animale impossibile. Il primo è logico-ontologico: il τραγέλαφος — l’ircocervo, metà capro e metà cervo — che Aristotele assume quale esempio paradigmatico del nome dotato di significato ma privo di referente, di ciò che si dice senza che per ciò solo sia.1 Il secondo è retorico-politico: l’uso che Croce ne fece per stigmatizzare le sintesi che pretendono di comporre nature antitetiche, e che proprio per questo non possono vivere.2 A questi se ne aggiunge un terzo, di registro popolare ma non meno istruttivo: il sarchiapone del noto sketch televisivo, animale del tutto inesistente intorno al quale, per timore reciproco di apparire ignoranti, gli astanti costruiscono un’erudizione collettiva e fittizia.3

    La tesi delle pagine che seguono è che la legge 7 gennaio 2026, n. 1, di riforma delle funzioni della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa,4 operi una singolare conversione tra questi bestiari: assume a proprio presupposto fondante un sarchiapone — la cosiddetta «paura della firma», entità di cui si discorre diffusamente ma di cui i dati non offrono riscontro — e, muovendo da esso, riduce progressivamente l’ircocervo costituzionale (la duplice natura, ausiliaria e giurisdizionale, dell’Istituto) a sua volta a un simulacro: un organo che conserva il nome e dismette la funzione.

    L’ircocervo: l’animale impossibile che, nei fatti, esisteva.

    II. La duplice natura come dato strutturale

    Che la Corte dei conti sia istituzione bifronte non è osservazione polemica, ma acquisizione consolidata della dottrina. Sin dalla relazione cavouriana alla legge istitutiva del 1859, poi confluita nell’ordinamento unitario con la legge 14 agosto 1862, n. 800, l’Istituto è concepito quale punto di concentrazione del controllo, preventivo e consuntivo, in capo a un magistrato inamovibile.5 La Costituzione ne ha cristallizzato la fisionomia agli articoli 100 e 103, distribuendone le attribuzioni tra la funzione di controllo — di rango ausiliario — e quella giurisdizionale in materia di contabilità pubblica, con una garanzia di indipendenza che la dottrina ha qualificato come presidio della «posizione di terzietà» dell’organo.6

    La categoria stessa del controllo, del resto, è stata oggetto di una sistemazione concettuale rigorosa: la distinzione tra controllo-riesame e controllo-verificazione, e la sua progressiva torsione dal modello del riscontro preventivo di legittimità verso il controllo successivo sulla gestione, segnano il passaggio dall’amministrazione di legalità all’amministrazione di risultato.7 In questa cornice, la responsabilità amministrativa si è venuta configurando quale statuto speciale del funzionario pubblico: non sanzione, ma istituto risarcitorio temperato, calibrato sulle peculiarità dell’azione amministrativa e perciò già intrinsecamente più mite della responsabilità civile di diritto comune.8

    III. Il sarchiapone: anatomia statistica di un presupposto

    Il presupposto dichiarato della riforma è che il rischio del giudizio contabile induca nei pubblici funzionari una condotta difensiva — l’astensione, il rifiuto della firma — con effetti paralizzanti sull’azione amministrativa. L’assunto, per quanto diffuso, non resiste alla verifica empirica condotta sulle stesse rilevazioni della Corte.

    Il sarchiapone: la creatura inesistente di cui tutti discorrono con competenza.

    Nell’esercizio 2023, le ventuno Sezioni giurisdizionali regionali hanno depositato 1.863 sentenze in materia di contabilità pubblica, delle quali 1.103 in giudizi di responsabilità amministrativa; le Procure regionali hanno aperto 22.547 istruttorie, archiviandone 22.647, e hanno depositato 1.061 atti di citazione.9 La serie pluriennale degli atti di citazione descrive un andamento sostanzialmente stabile, anzi lievemente declinante, in controtendenza rispetto alla rappresentazione emergenziale:10

    2019 1.162

    2020 869

    2021 1.007

    2022 1.051

    2023 1.061

    2024 986

    2025 979

    Il dato dirimente è il rapporto tra denunce e azioni: a fronte di 47.739 denunce di danno nel 2024 e di 48.505 nel 2025, le citazioni effettivamente promosse sono state, rispettivamente, 986 e 979 — circa il due per cento. L’«imbuto» istruttorio, lungi dal restituire l’immagine di una magistratura aggressiva, documenta una funzione requirente fortemente selettiva, che archivia in via immediata circa il quaranta per cento delle segnalazioni.11

    A confermare l’inconsistenza del presupposto interviene, infine, una circostanza che ha valore quasi sperimentale. La sospensione della responsabilità per colpa grave commissiva — il cosiddetto «scudo erariale» introdotto nel 2020 e reiteratamente prorogato — ha rappresentato per quasi un sessennio un trattamento somministrato proprio contro la presunta «paura della firma». Ebbene, lo stesso vertice requirente ha riconosciuto che da tale misura non è derivata alcuna evidenza di benefici in termini di celerità o di efficienza dell’azione amministrativa.12 Donde l’alternativa logica: o il rimedio è inefficace, o la patologia che pretendeva di curare non sussisteva. In entrambi i casi, il sarchiapone resta nella scatola: se ne parla, non lo si vede.

    IV. La conversione dell’ircocervo: lo svuotamento per sottrazione

    Muovendo da un presupposto privo di base empirica, la riforma interviene cumulativamente su entrambe le nature dell’Istituto. Sul versante giurisdizionale, la tipizzazione restrittiva della colpa grave e l’introduzione di un tetto al risarcimento — di norma non eccedente il 30 per cento del danno accertato, e comunque contenuto entro il doppio della retribuzione annua, salvo dolo o illecito arricchimento — comprimono tanto il presupposto soggettivo quanto la misura della condanna.13 Sul versante del controllo, l’estensione della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, assistita da un meccanismo di silenzio-assenso e dall’effetto esimente del parere reso, trasforma la consulenza preventiva in una sorta di assicurazione contro la futura responsabilità.14

    L’effetto non è l’abolizione del controllo, bensì il suo addomesticamento. Lo ha rilevato lo stesso Presidente della Corte, segnalando l’eterogeneità di un congegno — il silenzio-assenso — concepito per i procedimenti amministrativi a istanza di parte e mal trapiantato su una funzione magistratuale, con il rischio di degradarlo a strumento di impunità per condotte gravemente negligenti.15 La duplice natura, che la dottrina aveva letto come fonte di forza e non di contraddizione, viene così neutralizzata non attraverso un’amputazione frontale, ma per via di erosione: si conserva l’involucro istituzionale e se ne dismette il contenuto precettivo.

    Due rilievi ulteriori confermano la dinamica. Il primo concerne la traslazione del danno: il tetto risarcitorio non estingue il pregiudizio erariale, ma lo redistribuisce, ponendolo definitivamente a carico della collettività dei contribuenti anziché del soggetto agente.16 Il secondo concerne la tecnica delle fonti: l’incisione su funzioni di rilievo costituzionale è affidata alla legge ordinaria — e, per la delega di cui all’articolo 3, a decreti legislativi — laddove per la coeva riforma dell’ordinamento giudiziario si è ritenuto necessario il procedimento di revisione costituzionale. La sproporzione tra lo strumento adoperato e il rango della materia incisa solleva, secondo una parte della dottrina, dubbi non trascurabili di legittimità costituzionale.17

    Né si tratta di rilievi meramente dottrinali. La legge dispone la propria applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data del 22 gennaio 2026: una efficacia retroattiva che incide su condotte anteriori e che ha immediatamente alimentato il contenzioso costituzionale.18 Nei primi mesi di vigenza, le stesse Sezioni giurisdizionali hanno sollevato questione di legittimità: la Sezione d’appello, con l’ordinanza n. 9 del 2026, e la Sezione per la Puglia, con l’ordinanza n. 11 del 25 febbraio 2026, quest’ultima censurando la tassativa tipizzazione della colpa grave per il rischio di pretermettere le condotte materiali gravemente imprudenti o imperite — segnatamente in ambito sanitario — con un irragionevole spostamento del rischio sulla collettività; mentre la Sezione per il Lazio, con la sentenza n. 82 del 2026, ha tentato una lettura costituzionalmente orientata del «potere di riduzione» al 30 per cento, in aperto contrasto interpretativo con altre Sezioni.19 Che la magistratura contabile, nell’atto stesso di applicare la riforma, ne investa la Consulta è la conferma più eloquente che la scatola, aperta, mostra qualcosa di diverso da ciò che l’etichetta promette.

    V. Conclusioni: quale animale ha ragione di temere

    I due bestiari, giunti al termine, si lasciano distinguere con nettezza. L’ircocervo è impossibile in teoria ma reale nei fatti: una magistratura bifronte che, nella tensione tra controllo e giurisdizione, ha esercitato per oltre un secolo e mezzo una funzione di garanzia della finanza pubblica. Il sarchiapone è il suo esatto rovescio: inesistente nei fatti, eppure vivissimo nel discorso pubblico, evocato con tale serietà da legittimare l’intervento del legislatore.

    La riforma, costruita intorno al secondo, finisce per agire sul primo. Il rischio non è quello di liberare l’amministrazione da un controllore feroce — il controllore feroce, alla prova dei numeri, non è mai esistito — bensì quello di svuotare la scatola dell’animale autentico, continuando, con ineccepibile compostezza istituzionale, a discorrerne come se vi fosse ancora racchiuso. Nello sketch, la tensione si scioglie quando qualcuno, infine, apre la scatola. Sarebbe esercizio salutare anche per l’interprete e per il legislatore: aprirla, verificarne il contenuto, e domandarsi quale dei due animali abbia, in verità, ragione di temere.


    Note

    1. Aristotele, De interpretatione, 16a 16-18; cfr. Analytica posteriora, II, 7, 92b: il tragélaphos quale nome significante cui non corrisponde alcuna esistenza, esempio classico della distinzione tra quid nominis e quid rei.
    2. B. Croce e gli scritti del 1942-1943 contro il «liberalsocialismo», definito «ircocervo» in quanto unione di principî reciprocamente irriducibili; cfr. B. Croce, Scritti e discorsi politici (1943-1947), Laterza, Bari.
    3. Lo sketch «Il sarchiapone», reso celebre da Walter Chiari con Carlo Campanini, è qui assunto come figura retorica dell’ignotum per ignotius: l’entità inesistente di cui si finge competenza per timore reciproco.
    4. L. 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla l. 14 gennaio 1994, n. 20, e delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa (G.U., Serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2026); in vigore dal 22 gennaio 2026. Per la delega v. l’art. 3.
    5. L. 30 ottobre 1859, n. 3706 (Regno di Sardegna), su modello belga; relazione di C. Benso di Cavour; quindi l. 14 agosto 1862, n. 800. Per il consolidamento, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U.). In dottrina, S. Buscema, La Corte dei conti, e Id., Trattato di contabilità pubblica, Giuffrè, Milano.
    6. Sugli artt. 100 e 103 Cost. e i lavori dell’Assemblea costituente (relazione Ruini), v. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli; nonché, per la qualificazione della Corte come «potere dello Stato» legittimato al conflitto di attribuzioni nell’esercizio del controllo, la giurisprudenza costituzionale ivi richiamata.
    7. M.S. Giannini, Controllo: nozioni e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 1263 ss.; sul passaggio al controllo successivo sulla gestione, le ll. 19 e 20 del 1994 e, in chiave di amministrazione di risultato, V. Bachelet e A. Brancasi, Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Giappichelli, Torino.
    8. Sulla natura risarcitoria e non sanzionatoria, e sul carattere di statuto speciale della responsabilità amministrativa, O. Sepe, La responsabilità amministrativa e contabile; F. Garri, I giudizi di responsabilità amministrativa e contabile; per il quadro vigente, art. 1 l. n. 20/1994 e d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).
    9. Corte dei conti, Procura generale, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 (dati 2023), cap. I. Ripartizione delle 1.863 sentenze: responsabilità 1.103; giudizi di conto 610; istanza di parte 45; resa di conto 105.
    10. Dati tratti dalle relazioni della Procura generale e del Presidente per gli aa. gg. 2024-2026. Il totale nazionale aggregato delle sole sentenze di condanna non compare nelle relazioni orali ma nelle tabelle statistiche allegate alla relazione scritta: le 1.103 pronunce di responsabilità comprendono condanne, assoluzioni e altre formule.
    11. Corte dei conti, relazioni aa. gg. 2025 e 2026: per il 2024, 47.739 denunce e 18.097 archiviazioni immediate; per il 2025, 48.505 denunce, 20.184 archiviazioni immediate, 25.295 istruttorie e 1.132 inviti a dedurre.
    12. Corte dei conti, Relazione del Presidente per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 (dati 2025): assenza di evidenze di benefici, in termini di celerità ed efficienza, riconducibili al regime di cui all’art. 21, comma 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 («scudo erariale»).
    13. Sul punto la riforma si misura con Corte cost., 17 luglio 2024, n. 132, che — pur sollecitando una revisione organica — ha ammonito contro la riduzione dell’elemento soggettivo al solo dolo. Per il tetto risarcitorio v. le modifiche alla l. n. 20/1994 introdotte dalla l. n. 1/2026 (riduzione obbligatoria al 30% e doppio della retribuzione lorda).
    14. Sull’ampliamento della funzione consultiva e sull’effetto esimente del parere, con i connessi dubbi circa la commistione tra funzione di garanzia e co-amministrazione, v. i contributi in federalismi.it e in Questione Giustizia, 2026 (sul «giudice chiamato a co-amministrare» e sul «controllore addomesticato»).
    15. G. Carlino, Relazione cit. (a. g. 2026): il meccanismo di registrazione automatica è definito «eccentrico rispetto alle funzioni magistratuali», con il rischio che il controllo preventivo «degradi a mero strumento di impunità per funzionari gravemente negligenti». In senso adesivo, i documenti dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti (2024-2026).
    16. La traslazione del pregiudizio dalla sfera dell’agente a quella della finanza pubblica costituisce, sul piano funzionale, un’inversione della ratio reintegratoria dell’istituto. Né l’obiezione è neutralizzata dalla copertura assicurativa obbligatoria pure introdotta dalla legge: l’assicurazione opera entro i massimali, è esclusa per il dolo, e i relativi premi gravano in ultima analisi sul bilancio pubblico, sicché lo spostamento del rischio sulla collettività permane. Peraltro la pur opportuna introduzione della R.C. obbligatoria per la responsabilità contabile apre nuovi profili di merito e processuali, qui soltanto accennati, essendo stata finora sconosciuta al rito contabile la partecipazione in giudizio del terzo responsabile.
    17. Sul rapporto tra rango costituzionale delle funzioni e fonte ordinaria di riordino, v. i rilievi critici in federalismi.it e Altreconomia, 2026, e, per la prospettiva sistematica, Questione Giustizia, La riforma della Corte dei conti nella crisi dell’Amministrazione.
    18. L’art. 1, comma 1, lett. 5), della l. n. 1/2026 e le disposizioni transitorie connesse estendono l’applicazione delle nuove norme ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato al 22 gennaio 2026, sul quale anche il sottoscritto ha aperto come difensore una specifica questione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sul presupposto che anche ai giudizi ivi in trattazione non possa negarsi – a pena di ulteriore profilo di incostituzionalità – la qualità di giudizio pendente, con la conseguente necessità di applicazione delle clausole “automatiche”, o asserite tali, di risarcimento del danno. Sull’effetto retroattivo come profilo di maggiore criticità v. anche i rilievi del Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, D. Centrone (aprile 2026).
    19. Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, ord. n. 11 del 25 febbraio 2026 (tipizzazione tassativa della colpa grave, artt. 3, 32 e 97 Cost.); Sez. d’appello, ord. n. 9 del 2026 (tetto risarcitorio); Sez. giur. Lazio, sent. n. 82 del 2026 (potere di riduzione), in contrasto con Sez. Lombardia, sent. n. 41 del 27 febbraio 2026. Le questioni si collocano nel solco di Corte cost., 16 luglio 2024, n. 132.

    Avvertenza. I riferimenti dottrinali hanno valore di traccia bibliografica e vanno controllati per edizione e anno; i dati statistici provengono dalle relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti (aa. gg. 2024, 2025 e 2026); i parametri quantitativi della riforma vanno riscontrati sul testo della l. 7 gennaio 2026, n. 1 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2026).

  • Tassazione dei Dati: Il Diritto di Imposizione Globale

    Tassazione dei Dati: Il Diritto di Imposizione Globale

    L’utente italiano che naviga su Google produce ogni giorno una quantità di dati di valore enorme. Google li raccoglie, li elabora in Oregon o in Irlanda, li monetizza attraverso strutture di proprietà intellettuale registrate a Dublino, e trasferisce i profitti verso giurisdizioni a bassa fiscalità. L’Italia — che ha fornito l’utente, la connettività, il sistema giuridico che ha reso possibile la transazione — tassa quasi nulla di tutto questo. Non perché ci sia un’evasione fiscale: ma perché le regole vigenti, costruite nel XX secolo per un’economia manifatturiera, non contemplano questa realtà.

    Questa è la crisi del diritto tributario internazionale nell’era della data economy.

    Il nodo del nexus: chi ha il diritto di tassare il dato?

    Il diritto fiscale internazionale classico si fonda sul principio della stabile organizzazione: una multinazionale è tassabile in un paese solo se vi ha un ufficio, uno stabilimento, una presenza fisica rilevante. Applicato alla data economy, questo principio produce un risultato paradossale: le piattaforme digitali che generano miliardi di ricavi dai cittadini di un paese non vi pagano quasi nulla, perché non vi hanno alcuna presenza fisica ai fini fiscali.

    La domanda fondamentale — dove si crea il valore del dato: nel luogo dove si trova l’utente che lo produce, o nel luogo dove risiede l’algoritmo che lo valorizza? — è rimasta senza risposta giuridica coerente per oltre un decennio. Tre risposte si contendono oggi il campo.

    L’OCSE ha tentato di superare il nexus fisico con il Pillar 1 del progetto BEPS 2.0: non più la presenza fisica, ma la generazione di ricavi in una giurisdizione di mercato come criterio di attribuzione del diritto di tassazione. Una soluzione pragmatica, però bloccata: nel gennaio 2025 l’amministrazione Trump ha dichiarato che l’accordo multilaterale OCSE non ha forza né effetto negli Stati Uniti. Senza la partecipazione americana — sede delle principali piattaforme digitali mondiali — il Pillar 1 è privo di effettività.

    In assenza di accordo multilaterale, i singoli Stati hanno reagito con le Digital Services Tax nazionali: imposte del 3-5% sui ricavi digitali generati sul proprio territorio. È una risposta di sovranità — unilaterale, imperfetta, esposta a rischi di doppia imposizione, ma reale.

    Nel frattempo, le Nazioni Unite hanno aperto un fronte alternativo. Il 24 dicembre 2024 l’Assemblea Generale ha adottato la Risoluzione 79/235, istituendo il Comitato Negoziale Intergovernativo incaricato di redigere una Convenzione Quadro ONU sulla Cooperazione Fiscale Internazionale. Uno dei due protocolli iniziali riguarda specificamente la tassazione dei servizi digitali transfrontalieri. È la prima risposta formale, in sede di diritto internazionale pattizio, del Sud globale al monopolio normativo OCSE — un tentativo di riconoscere il diritto primario di tassazione alla giurisdizione dove si trova l’utente e dove viene estratto il dato.

    Il caso italiano: una scelta di campo

    La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha compiuto una scelta precisa nel panorama di incertezza globale. Ha eliminato la soglia nazionale di ricavi da servizi digitali (prima fissata a 5,5 milioni di euro), mantenendo solo la soglia globale di gruppo di 750 milioni di euro. Dal 1° gennaio 2025, ogni multinazionale che supera quella soglia globale è soggetta alla DST italiana del 3% su tutti i ricavi digitali generati in Italia, anche minimi.

    È una dichiarazione di posizione: l’Italia ha scelto di non attendere il Pillar 1 — che richiedeva la contestuale eliminazione delle DST nazionali — e di ampliare unilateralmente il proprio potere impositivo sui ricavi digitali. Il criterio adottato è quello della localizzazione dell’utente, verificata tramite indirizzo IP o geolocalizzazione: il dato vale fiscalmente dove si trova chi lo produce.

    Non è privo di rischi. La DST italiana, come quella francese, tassa il ricavo lordo — non il reddito netto. Il Conseil d’État francese ha rimesso nel giugno 2025 al Conseil Constitutionnel la questione di legittimità della DST francese, con possibili effetti a catena sull’Italia. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, la disciplina italiana sarà integralmente riscritta dal D.Lgs. n. 174/2024 (Testo Unico dei Tributi Erariali Minori).

    La finzione normativa del profit shifting

    Il secondo problema strutturale riguarda non dove sorge il diritto di tassare, ma come vengono distribuiti i profitti all’interno dei gruppi multinazionali. La struttura tipica è nota: una holding IP localizzata in Irlanda o nei Paesi Bassi detiene gli algoritmi e i marchi. Le filiali operative nei paesi di mercato versano alla holding royalties per l’uso di quegli asset. Il pagamento delle royalties trasferisce il reddito imponibile dalla filiale (paese ad alta fiscalità) alla holding (paese a bassa fiscalità). Non è illegale: è il risultato coerente dell’applicazione del principio arm’s length in un contesto dove il valore degli algoritmi non ha un prezzo di mercato determinabile.

    Il progetto BEPS 1.0 ha parzialmente ridotto questo fenomeno attraverso il requisito di sostanza economica reale nelle giurisdizioni di bassa imposizione e il Country-by-Country Reporting. Il Pillar 2 — la minimum tax globale al 15% per i grandi gruppi — lo comprime ulteriormente. Ma non lo elimina: il 15% rimane ben al di sotto delle aliquote ordinarie dei paesi di mercato (il 24% italiano, il 25% francese), e il meccanismo di allocazione dei profitti attraverso i prezzi di trasferimento non viene toccato.

    Il problema di fondo è concettuale: il principio di substance over form — tassare la realtà economica e non la forma giuridica — è stato concepito per verificare se un capannone industriale è reale. Non si adatta a un algoritmo che non ha localizzazione fisica determinabile, esiste su server distribuiti in più giurisdizioni e viene sviluppato da ingegneri sparsi nel mondo.

    La tassazione come questione di sovranità

    I due problemi analizzati — il nexus digitale e il profit shifting — non sono questioni tecniche separate. Sono due facce dello stesso fenomeno: la perdita di controllo fiscale degli Stati sull’economia digitale che si svolge sul loro territorio e utilizza le risorse dei loro cittadini.

    La risposta non può essere né puramente tecnica né affidata a un’unica organizzazione internazionale. Il fallimento del Pillar 1 OCSE dimostra che un sistema di governance che non può vincolare il suo membro più influente non è un sistema di governance. La Convenzione ONU — in costruzione fino al 2027 — è un tentativo di costruire un’alternativa più inclusiva, fondata sul principio che il valore del dato appartiene, almeno in parte, alla giurisdizione che ha creato le condizioni perché quel valore potesse essere prodotto.

    La dottrina più avanzata va oltre, proponendo un nexus funzionale: il diritto di tassazione spetterebbe alla giurisdizione che ha fornito le condizioni istituzionali — il sistema educativo, l’infrastruttura, l’ordinamento giuridico — che hanno reso l’utente capace di produrre dati valorizzabili. Non chi è proprietario dell’algoritmo, ma chi ha reso possibile che l’algoritmo funzionasse.

    È una prospettiva che riconduce la questione fiscale alla sua dimensione più profonda: non una disputa tra amministrazioni tributarie, ma una questione di ridistribuzione della ricchezza e di sovranità nell’economia del XXI secolo.


    Mario Cavallaro è avvocato. Questo contributo fa parte di una ricerca in corso anche mediante utilizzazione dell’AI e dei siti nazionali e internazionali dedicati sui presupposti normativi del diritto tributario internazionale nell’era della data economy.

  • AI Act europeo: cosa cambia per le aziende italiane nel 2025?

    AI Act europeo: cosa cambia per le aziende italiane nel 2025?

    L’intelligenza artificiale è entrata nell’età della compliance

    Molte aziende italiane usano già strumenti di intelligenza artificiale: chatbot per l’assistenza clienti, software HR con scoring automatico, sistemi di marketing automation, assistenti generativi per la produzione di contenuti. Spesso senza sapere che dal 1° agosto 2024 tutto questo è regolato da una legge europea direttamente applicabile in Italia.

    Si chiama AI Act (Regolamento UE 2024/1689) ed è il primo quadro normativo al mondo sull’intelligenza artificiale. Non è un set di linee guida. È un regolamento: vincolante, sanzionabile, già in vigore.

    In questo articolo spieghiamo cosa devono sapere concretamente le imprese italiane: a chi si applica, cosa è già obbligatorio, cosa scatterà ad agosto 2026 e quanto si rischia in caso di inadempienza.

    A chi si applica

    L’AI Act si applica a chiunque sviluppi o utilizzi sistemi di intelligenza artificiale nel mercato europeo. Questo include anche le aziende extra-UE che offrono prodotti o servizi basati su AI a clienti europei.

    La distinzione centrale del regolamento è tra due figure:

    • Provider (fornitore): chi sviluppa o immette sul mercato un sistema AI.
    • Deployer (utilizzatore): chi usa un sistema AI in un contesto aziendale o professionale — anche se sviluppato da terzi.

    Un’azienda che integra ChatGPT, un CRM con funzioni predittive o un software di selezione CV basato su algoritmi è, a tutti gli effetti, un deployer con obblighi specifici. Non è rilevante che il sistema sia sviluppato da qualcun altro.

    Le quattro categorie di rischio

    Il cuore dell’AI Act è la classificazione di ogni sistema AI in base al rischio che comporta per le persone. Dalla categoria dipendono gli obblighi applicabili.

    1. Rischio inaccettabile — vietato

    I sistemi classificati a rischio inaccettabile sono proibiti: social scoring, manipolazione comportamentale, sorveglianza biometrica di massa in spazi pubblici. Questi divieti sono già operativi dal 2 febbraio 2025.

    2. Alto rischio — obblighi stringenti

    Sistemi che incidono su salute, sicurezza o diritti fondamentali: software per la selezione del personale, scoring creditizio, supporto diagnostico in sanità. Per questi sistemi sono richiesti documentazione tecnica, valutazione di conformità, supervisione umana effettiva e registrazione nel database europeo. Gli obblighi completi entrano in vigore il 2 agosto 2026.

    3. Rischio limitato — trasparenza

    Chatbot, assistenti virtuali, sistemi che generano contenuti sintetici. L’obbligo principale è informare l’utente che sta interagendo con un sistema AI. Già vigente.

    4. Rischio minimo — nessun obbligo specifico

    La grande maggioranza dei sistemi AI — filtri antispam, raccomandazioni, strumenti di produttività. Nessun obbligo aggiuntivo, ma è comunque necessario verificare la classificazione.

    Le scadenze: cosa è già obbligatorio e cosa si avvicina

    • 1° agosto 2024: AI Act in vigore.
    • 2 febbraio 2025: divieti per rischio inaccettabile; obbligo di AI literacy per tutti i dipendenti che usano AI (art. 4).
    • 2 agosto 2025: obblighi per modelli AI a uso generale (GPAI), governance europea, avvio regime sanzionatorio.
    • 2 agosto 2026: piena applicazione per i sistemi ad alto rischio — la scadenza più rilevante per la maggior parte delle imprese.

    Nota: dal 10 ottobre 2025 è in vigore anche la Legge italiana 132/2025, che affianca l’AI Act con disposizioni specifiche su sanità, lavoro, professioni intellettuali e pubblica amministrazione. Il quadro normativo è quindi duplice.

    L’obbligo di AI literacy.

    L’articolo 4 dell’AI Act impone a tutte le organizzazioni di garantire che il personale che utilizza sistemi AI abbia competenze adeguate al proprio ruolo. Non si tratta di formare tutti come data scientist: si tratta di garantire consapevolezza su cosa si sta usando, quali rischi comporta e come comportarsi responsabilmente.

    Questo obbligo vale dal 2 febbraio 2025 indipendentemente dal livello di rischio del sistema utilizzato. Chi non ha ancora avviato nulla è tecnicamente già inadempiente.

    Le sanzioni

    • Fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato annuo mondiale per uso di sistemi a rischio inaccettabile.
    • Fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato per mancato rispetto degli obblighi su sistemi ad alto rischio.
    • Fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato per informazioni false o incomplete alle autorità.

    Da dove iniziare: tre passi concreti

    1. Mappatura dei sistemi in uso. Censire tutti gli strumenti aziendali che incorporano componenti AI — inclusi software acquistati da terzi e SaaS. Spesso questa fase rivela un numero di sistemi superiore a quello atteso.
    2. Classificazione per livello di rischio. Per ogni sistema, determinare in quale categoria dell’AI Act ricade. È il presupposto per sapere quali obblighi si applicano e con quale urgenza.
    3. Avvio del programma di AI literacy. Non serve un corso tecnico avanzato. Serve consapevolezza diffusa: cosa fa il sistema, quali rischi comporta, chi è responsabile.

    Un’opportunità, non solo un adempimento

    Le aziende che affrontano l’AI Act come un’occasione per strutturare il proprio governo dell’intelligenza artificiale — con processi chiari, ruoli definiti e documentazione adeguata — si trovano in una posizione competitiva migliore, sia sul mercato interno che nei rapporti con partner e clienti internazionali.

    Chi inizia ora, con metodo, arriverà ad agosto 2026 in anticipo rispetto alla maggioranza del mercato.