L’avvocato e l’algoritmo
L’obbligo di trasparenza verso il cliente, la responsabilità per le «allucinazioni» e una domanda scomoda: c’è ancora un diritto di sbagliare?
di Mario Cavallaro — giugno 2026
Quando un avvocato si avvale dell’intelligenza artificiale, gli obblighi che lo riguardano cambiano a seconda dell’interlocutore: è proprio il destinatario a determinare l’intensità — e talora l’esistenza stessa — del dovere. Conviene allora distinguere, prima di affrontare la giurisprudenza più recente, anche tedesca, e di chiudere con la domanda che nessuna sentenza, per ora, osa porre.
1. Verso il cliente: un obbligo positivo e cogente
L’art. 13 della legge n. 132/2025[1] introduce, per tutte le professioni intellettuali, uno specifico obbligo di trasparenza sull’impiego dell’IA. Due i precetti: l’IA è ammessa per le sole attività strumentali e di supporto, dovendo restare prevalente il lavoro intellettuale; e le informazioni sui sistemi utilizzati vanno comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», a tutela del rapporto fiduciario.
Tre precisazioni operative. La forma è libera: lettera d’incarico, preventivo, mandato o apposito documento. Il consenso non è richiesto: l’obbligo si esaurisce nel dare informativa, sicché l’accettazione del cliente è raccomandata ma non indispensabile.[2] Il contenuto, infine, non può pretendere una mappatura analitica di ogni componente: la pervasività dell’IA negli strumenti quotidiani (sistemi operativi, posta, videoscrittura) la rende impraticabile, e suggerisce un’informativa di portata generale, calibrata su ricerca e redazione.
2. Verso giudice, controparti e P.A.: nessun obbligo dichiarativo, ma un dovere di verità e verifica
Non esiste norma che imponga di «etichettare» l’atto giudiziario come redatto con l’IA; e l’esenzione per responsabilità editoriale dell’art. 50 dell’AI Act copre comunque l’atto sottoscritto e verificato dal difensore. Resta invece pienamente operante il dovere di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) e l’obbligo deontologico di competenza e diligenza.[3] Il principio enucleato dalla giurisprudenza è netto: non è l’uso dell’IA a essere sanzionato, ma l’uso acritico, non verificato.
3. La giurisprudenza italiana: una curva ascendente
In poco più di un anno si è formato un orientamento di merito coerente.[4]
- Trib. Firenze, 14 marzo 2025 — primo caso: citazioni di Cassazione inesistenti generate da ChatGPT, ma responsabilità aggravata esclusa, per difetto di prova del danno.
- Trib. Torino, 16 settembre 2025, n. 2120, e Trib. Latina, 23 settembre 2025, n. 1037 — svolta rigorista: condanna ex art. 96 c.p.c. per ricorsi «redatti col supporto dell’intelligenza artificiale», fatti di citazioni inconferenti.
- TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348 — rilievo deontologico, con trasmissione degli atti all’Ordine.
- Trib. Siracusa, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338 — la pronuncia di merito capofila: l’uso acritico di IA generativa, con produzione di precedenti inesistenti, integra colpa grave e fonda la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La serie non si è arrestata: il merito ha confermato l’indirizzo.[5] Ma il salto qualitativo è venuto dalla Corte di cassazione.
3.1 La Corte di cassazione, ovvero la maestrina dalla penna blu
Con l’ordinanza n. 11431 del 2026[6], la Settima Sezione penale — la sezione-filtro che pronuncia l’inammissibilità — ha dichiarato inammissibile un ricorso dando rilievo, per la prima volta, anche all’inconferenza dei richiami giurisprudenziali, qualificati come «frutto di probabile allucinazione informatica». E lo ha fatto con la pazienza e la severità di una maestrina dalla penna blu — per ribaltare in chiave ironica la celebre figura deamicisiana — correggendo l’atto una voce per volta: questa sentenza non l’ha pronunciata la Sezione che indichi, ma un’altra; questo principio non è quello che le attribuisci; e, suprema ironia, l’unica decisione davvero esistente fra quelle citate — una pronuncia delle Sezioni Unite — dice cosa diversa da quella che le fai dire.
La pronuncia affina la distinzione tra errore e fabbricazione. Qui i numeri di sentenza esistevano; ciò che l’IA ha «allucinato» è la corrispondenza tra contenitore e contenuto. Si profila così un tertium tra il fraintendimento di un testo autentico e l’invenzione di un testo inesistente: la falsa attribuzione, in cui il referente è reale ma il suo significato è fabbricato — forse la specie più insidiosa, perché supera ogni controllo che si fermi al mero riscontro numerico.
4. La svolta tedesca e una distinzione necessaria
Sul nodo della responsabilità del fornitore dell’output, la giurisprudenza tedesca del 2026 introduce un criterio che merita di entrare nel dibattito italiano. Il Landgericht di Monaco (28 maggio 2026) ha ritenuto l’operatore di un sistema generativo direttamente responsabile, come autore, dei contenuti prodotti, respingendo la difesa secondo cui «l’utente può verificare da sé»: se lo strumento è offerto come affidabile, chi lo gestisce non può traslare sull’utente l’onere di smentirlo.[7] Il principio — chi genera autonomamente un contenuto ne risponde — si presta, in linea logica, a essere esteso agli assistenti conversazionali.
Di qui una linea che si propone de iure condendo. Se un professionista paga un soggetto perché gli fornisca ricerche — sentenze e dottrina comprese — e si presume che quel soggetto disponga di un accesso alle banche dati assai più ampio di quello del singolo avvocato, non è ovvio che l’intero onere di controllo, e la connessa responsabilità, debbano gravare esclusivamente a valle. La rigorosa giurisprudenza italiana attuale muove in senso opposto; ma la logica monacense segnala che la questione dell’imputazione è tutt’altro che chiusa.
4.1 Errore e fabbricazione: due fenomeni da non confondere
- Errore di comprensione o valutazione di testi autentici. L’IA (o il professionista) legge male una sentenza realmente esistente, ne fraintende la ratio. È errore nell’enterprise ermeneutica: appartiene al perimetro — ineliminabile — della fallibilità umana, il «diritto all’errore» che accompagna ogni giudizio interpretativo. Vi si risponde con gli ordinari strumenti: dovere deontologico di cognizione e, se del caso, responsabilità civile.
- Invenzione di testi inesistenti. L’IA fabbrica ex novo una massima, un numero, un referente che non esiste. Non si è di fronte a un errore in senso epistemico, ma a una falsità strutturale: più prossima alla menzogna che allo sbaglio. È censurabile in sé — ed è qui che la responsabilità del fornitore dovrebbe poter concorrere, perché l’allucinazione non è un difetto occasionale dell’utente, ma una proprietà statistica del modello.
5. La riserva di umanità della decisione
La legge n. 132/2025 riserva al magistrato l’interpretazione e la decisione, confinando l’IA in giustizia a funzioni organizzative e di ricerca. È la traduzione normativa di una distinzione antica — quella tra la norma e la decisione, tra il sillogismo e il giudizio: l’algoritmo può apparecchiare il materiale, ma l’atto di volontà che chiude il caso resta umano. Lo stesso vale, specularmente, per l’avvocato: l’IA prepara, non patrocina.
6. Il diritto all’errore e il giudizio del mercato
Resta una domanda che la giurisprudenza non pone, ma che la pervasività della tecnica rende ineludibile: esiste ancora, per l’essere umano, un diritto a sbagliare — il diritto, si conceda la formula, di essere ogni tanto un poco sciocchi? Sul piano del diritto positivo la risposta è, per ora, affermativa, ma circoscritta. L’errore valutativo su un testo autentico resta nell’alea fisiologica del giudizio; la fabbricazione e la falsa attribuzione, no. La difficoltà è che la Cassazione, qualificando come fatto notorio il funzionamento dei modelli generativi e come esigibile la verifica delle fonti, innalza lo standard di diligenza e comprime, di riflesso, quel margine di fallibilità che è anche un margine di umanità.
Ma il rischio maggiore non viene dalla norma. Viene dal mercato. Se è il mercato a dominare, sarà il mercato — non il giudice — a espellere il fallibile: non con una sanzione disciplinare, bensì con la più silenziosa delle selezioni, adottando la macchina come standard implicito e relegando ai margini chi non ne regge il passo. È il dislivello prometeico descritto da Günther Anders: la vergogna dell’uomo dinanzi alla perfezione dei propri strumenti, il paradosso per cui l’utensile nato per servire diventa la misura del servo. Quando l’infallibilità simulata della macchina diviene il metro, l’errore umano cessa di essere un incidente del giudizio e si trasforma in un difetto di produzione.
Eppure è qui che il diritto può ancora dire la sua. La riserva di umanità della decisione è anche, a ben vedere, una riserva del diritto di sbagliare: abolire l’errore significherebbe abolire il soggetto, ridurlo a funzione. Il compito del giurista non è dunque pretendere dall’uomo l’infallibilità della macchina — sarebbe chiedergli di cessare di essere uomo — ma tenere ferma la distinzione tra l’errore che appartiene alla dignità del giudizio e la falsità che la tradisce; e resistere alla pressione, tanto più efficace quanto più inavvertita, che vorrebbe fare dello standard della macchina la misura dell’uomo. La maestrina, in fondo, corregge con la penna blu; ma una buona maestra sa che cancellare ogni errore dal quaderno significa cancellare anche chi imparava a scrivere.
Appendice — Modello di informativa al cliente (art. 13 L. 132/2025)
Due formulazioni alternative, inseribili nella lettera d’incarico o nel mandato. La sottoscrizione del cliente non è obbligatoria, ma è consigliata a fini di prova.
Variante A — ampia
Informativa sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Ai sensi dell’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, il Cliente è informato che, nell’esecuzione del mandato, lo Studio può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale — di qualsiasi tipologia — al solo scopo di coadiuvare le attività strumentali e di supporto (in particolare ricerca, analisi e revisione redazionale), assicurando in ogni caso la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale del professionista e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti.
L’utilizzo di tali strumenti non sostituisce il giudizio professionale dell’Avvocato, che resta unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali, né incide sui doveri di competenza, diligenza e riservatezza. L’impiego avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003) e in conformità al Reg. (UE) 2024/1689.
Luogo e data — Per presa visione, il Cliente _______________________
Variante B — ristretta (uso circoscritto a determinate attività)
Informativa sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 132/2025, il Cliente è informato che, nell’esecuzione del mandato, lo Studio potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente a supporto delle attività strumentali e di ricerca, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. È esclusa ogni delega all’IA della redazione finale degli atti e dei pareri, che restano integralmente elaborati e verificati dal professionista.
Il Cliente è altresì informato che l’uso di tali sistemi può comportare margini di errore: ogni risultato è sottoposto a verifica e validazione da parte dell’Avvocato, unico responsabile dei contenuti comunicati. L’impiego avviene nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2024/1689.
Luogo e data — Per presa visione, il Cliente _______________________
Note
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025; art. 13 (professioni intellettuali). ↩
- Consiglio Nazionale Forense, modelli di informativa diffusi dagli Ordini territoriali (ott. 2025): tre formulazioni. L’art. 13 non richiede la raccolta del consenso. ↩
- Artt. 88 e 96 c.p.c.; art. 3 della legge professionale forense; doveri deontologici di competenza e diligenza; Reg. (UE) 2024/1689, art. 50 (esenzione per responsabilità editoriale). ↩
- Trib. Firenze, sez. imprese, ord. 14 marzo 2025; Trib. Torino, 16 settembre 2025, n. 2120; Trib. Latina, 23 settembre 2025, n. 1037; TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348; Trib. Siracusa, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338. Precedente comparato: Mata v. Avianca, S.D.N.Y., 2023. ↩
- Nello stesso solco, Trib. Verona, 16 febbraio 2026, e Trib. Rovigo, sez. I, 8 maggio 2026, n. 278. ↩
- Cass. pen., Sez. VII, ord. 27 febbraio 2026 (dep. 26 marzo 2026), n. 11431, Pres. Gentili, Rel. Scarcella. È la Settima Sezione — la sezione-filtro dell’inammissibilità — non le Sezioni Unite; di queste, nel caso, ricorre solo l’unica sentenza realmente esistente fra quelle citate (SS.UU. Mannino, n. 33748/2005), cui il ricorso attribuiva però un principio non suo. ↩
- LG München I, Endurteil 28 maggio 2026, 26 O 869/26; in senso conforme, sul piano del diritto della concorrenza, OLG Hamm, 12 maggio 2026, I-4 UKl 3/25; più cauto LG Berlin II, 1° giugno 2026, 52 O 62/26 eV. Sono pronunce in materia di diritti della personalità e concorrenza, non di responsabilità forense: la trasposizione ha valore sistematico e de iure condendo. ↩
Riferimenti: G. Anders, L’uomo è antiquato; E. De Amicis, Cuore (la «maestrina dalla penna rossa»).

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