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  • Dovremo mangiarci un altro porcellum? Riflessioni sulla legge elettorale.

    Il 26 febbraio 2026 i partiti di maggioranza hanno depositato in parlamento la proposta AC 2822, ribattezzata giornalisticamente Stabilicum anche per compiacere la consueta mezza verità propagandata dalla maggioranza e dalla sua leader. Lo scopo della legge elettorale non è infatti tanto quello di assicurare la stabilità, che potrebbe essere perseguita in molti modi, come vedremo, e che dipende più dalla solidità del sistema politico che dai sotterfugi dell’ingegneria elettorale, ma di assicurare all’esecutivo che è al potere una maggioranza sicura. Il fatto che questo sia stato perseguito – nel malvezzo italico sempre più consolidato – da più parti non cambia la gravità del proposito e della sua realizzazione.

    L’attuale sistema, il Rosatellum del 2017, mescola quota maggioritaria e quota proporzionale; anch’esso cercava di garantire una maggioranza, ma più ancora il potere degli apparati politici di scegliersi la classe dirigente, secondo un principio di autoconservazione e sopravvivenza di se stessi e a se stessi che va bene per le rondini che migrano e i salmoni che risalgono le correnti, assai meno per la scelta di leader, come dovrebbero essere i referenti politici locali e nazionali.

    La meraviglia per la disaffezione al voto – specialmente delle giovani generazioni – dovrebbe essere sottoposta preliminarmente a questa revisione critica, in quanto i problemi senza dubbio sono molti e complessi, legati alla scarsa qualità della sostanza programmatica e alla mancanza di rapporto con le effettive esigenze della popolazione.

    Ma il tema della formazione pressoché ineluttabile di una rappresentanza politica da digerire a scatola chiusa, composta di famigli, clientes in senso romano antico, coniugi e anche no, pregiudicati e aspiranti tali, quasi tutti ormai personaggi privi di ogni consistenza professionale e di vere e solide esperienze di lavoro è sicuramente molto sentito.

    Si tratta inoltre di un evidente travisamento della affermazione Politik als Beruf di Max Weber, interpretata come politica come mestiere, mentre il Beruf è il servizio, la missione, che si dovrebbe svolgere a favore del popolo potendo poi rientrare nei ranghi della società civile da cui si dovrebbe provenire con sobrietà e distacco.

     L’elettore comune, quello non legato da vincoli ideologici o comunque fidelizzato, ormai tende semplicemente a sottrarsi a questo stanco rito, consolandosi con le affermazioni solo in parte populiste che tanto non cambia nulla e che i politici sono tutti uguali, con una immedesimazione sempre più forte fra populismo, disinformazione, disaffezione e me-ne-freghismo, come noto tutti malvezzi che sono anche anticamere della fine della democrazia.

    Il cuore della riforma che ci viene presentata è un premio di governabilità esaltato come valore in se: la coalizione che superi il 40% ottiene 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi, con un tetto massimo di 230 e 114 seggi rispettivamente. Se nessuna coalizione raggiunge la soglia, è previsto un ballottaggio tra le prime due, purché entrambe abbiano ottenuto almeno il 35%.

    Poiché, a parte il felice recente evento referendario, che speriamo rappresenti una svolta stabile verso una nuova presenza attiva dei cittadini, la media dei votanti si aggira intorno alla metà del corpo elettorale, si finirebbe dunque per consegnare al 20 per cento circa dei cittadini una iper-rappresentanza che collide con la complessità effettiva delle idee e della composizione sociale della popolazione.

    Il premio è, fra l’altro, assegnato in modo separato tra Camera e Senato, con la possibilità non remota di esiti divergenti nei due rami del Parlamento.

    Ricordiamoci che sempre come frutto dell’ubriacatura antipolitica di cui il grillismo porterà per sempre la colpa maggiore, ma che è sotto sotto alimentato dagli stessi partiti più apparentemente “istituzionali” specie quando non hanno responsabilità di governo, il parlamento ha ormai una rappresentanza anche territorialmente inadeguata e, se si prosegue con l’imposizione di “paracadutati”, alcune regioni, specie quelle minori, non sapranno letteralmente chi e perché li rappresenta in parlamento (fenomeno già ora tutt’altro che diffuso, provate a chiedere in giro a qualcuno chi è il “suo” parlamentare di riferimento).

    Violando poi la regola non scritta ed ormai non applicata da decenni che le leggi elettorali, ancorché non direttamente costituzionali, dovrebbero essere frutto di un’ampia condivisione parlamentare, l’iter parte dalla Commissione Affari Costituzionali con quattro relatori, uno per ogni forza di maggioranza. Nessun relatore di minoranza, nessuna apertura, se non con timidissime affermazioni senza alcuna concretezza, ad una condivisione almeno dei principi fondamentali a cui questa nuova legge elettorale dovrebbe ispirarsi.

    E sì che diversi costituzionalisti hanno già sollevato i primi dubbi di legittimità, ricordando che la Corte costituzionale aveva già censurato i premi di maggioranza nel Porcellum, (un nome una garanzia) per una legge elettorale (2014) e nell’Italicum (2017).

    Poiché fra i mali ormai quasi mortali della democrazia italiana c’è il non sapere quasi più nulla del passato (e per la verità fregarsene pure) un piccolo ripassino non guasta.

    Il sistema elettorale italiano repubblicano nasce proporzionale puro, ma mica per sbaglio o a casaccio, ormai il popolo italiano ha capito che il meglio della politica è rimasto sui banchi della Costituente.

    Si trattò di una scelta meditata e consapevole, perché il maggioritario di lista aveva favorito l’ascesa del fascismo nel 1924. Il proporzionale fu scelto come modello di garanzia della pluralità e quindi indirettamente della libertà, consentendo di dare voce, o almeno il c.d. “diritto di tribuna” ai partiti minori e di impedire che una maggioranza congiunturale si tramutasse in egemonia strutturale.

    Del resto, paesi che come noi erano passati da esperienze che definire fosche è dir poco, (anche se sicuramente Hitler, Franco e Mussolini avevano fatto anche buone cose, affermazione risibile che se ci fosse stata una buona formazione storica nelle scuole avrebbe dovuto fruttare all’incauto che la avesse pronunciata niente di grave, ma almeno un giorno dietro la lavagna con le proverbiali orecchie da somaro) si sono dati tutti sistemi elettorali fortemente proporzionali.

    Con Tangentopoli e il crollo della Prima Repubblica, il Mattarellum, l’ultimo sistema progettato più per darsi un modello dignitoso che per farsi gli affari propri, introduce il 75% maggioritario uninominale e il 25% proporzionale: una svolta copernicana, ispirata al modello anglosassone, ma, bisogna ammetterlo, applicata a un sistema frammentato che non ne aveva le precondizioni sociologiche.

    Seguono il Porcellum (2005, Calderoli), proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate, bocciato dalla Consulta; l’Italicum (2015, Renzi), proporzionale con ballottaggio, parzialmente abrogato; il Rosatellum (2017, misto), vigente. Siamo perciò alla quinta legge elettorale in trent’anni, una frequenza che non ha eguali nelle democrazie mature e che denota l’interesse precipuo delle forze politiche, e soprattutto degli ormai debordanti esecutivi leaderistici, di cambiare non solo il mazzo di carte, ma anche le regole del gioco ad ogni nuova partita.

    Tre modelli dominano le democrazie occidentali: con il maggioritario a doppio turno (Francia) il legislatore ha il mandato diretto del collegio e governa chi vince i collegi. Garantisce governabilità ma produce “astensionismo strategico” e coalizioni di facciata al secondo turno. De Gaulle lo scelse nel 1958 proprio per spezzare la République des partis.

    Nel proporzionale puro con soglia (Germania, Spagna) la soglia (del 5% in Germania o il metodo D’Hondt con circoscrizioni in Spagna) filtra la frammentazione senza sacrificare la rappresentanza. Il Verhältniswahlrecht tedesco, con il Kanzlerprinzip e la sfiducia costruttiva (art. 67 GG), è considerato il miglior compromesso tra rappresentatività e stabilità.

    Ad onor del vero, gli esiti elettorali e la conseguente stabilità dei governi di quei paesi non dipende più tanto dai sistemi elettorali, che non impediscono la formazione – ormai non controllata – di partiti-antipartiti personali e/o patrimoniali ( si pensi da noi a Forza Italia, in cui l’azionista e non il leader formale comanda, come ha dimostrato di recente, proprio come in una società per azioni), ma dalla cultura ed abilità politica delle classi dirigenti, ormai costrette a lunghi periodi innaturali di Grosse Koalition in Germania, che stanno distruggendo la sinistra, o a non meno precari lunghi periodi di governi di minoranza come in Spagna.

    Da ultimo, il maggioritario secco uninominale (UK, USA) premia i partiti territorialmente concentrati e marginalizza le forze nazionali disperse. Produce governi solidi ma sovra-rappresenta la coalizione vincente in modo talora abnorme.

    Nel 2019 i Tory ottennero il 44% dei voti e il 56% dei seggi, ma anche il disastro trumpiano è in parte figlio della mancanza di seri contrappesi che non siano affidati a regole di bon ton costituzionale ed istituzionale che un personaggio come Trump dimostra di saper superare di slancio.

    Sta di fatto che anche in quei sistemi si avverte più che qualche pericoloso scricchiolio; in America, dal mezzo golpe del gennaio 2021, all’ormai parossistica modifica delle contee come unità minime elettorali. In Inghilterra, il parlamento si è rivelato del tutto incapace di fermare una scelta populista perniciosa come la Brexit e comunque i sistemi maggioritari si mostrano permeabili ancor più di quelli proporzionali all’impeto delle forze antisistema che aspirano a prendere il potere con i metodi della democrazia elettorale tradizionale per poi sovvertirla o almeno annacquarla alla sua sola forma (come del resto ampie esperienze storiche dimostrano).

    Tutti i populismi, gli autoritarismi e i nazionalismi cercano bagni di consenso nella folla; poi, nel tempo, si trasformano ineluttabilmente in bagni di sangue nella violenza e nella guerra, perché non si può seminare vento e stupirsi se poi si raccoglie tempesta.

    L’Italia ha ciclicamente tentato di importare elementi di ciascuno di questi modelli senza adottarne compiutamente la logica istituzionale sottostante; tuttora, il sistema maggioritario-proporzionale misto con un minimo sbarramento sarebbe probabilmente, con alcune altre regole di cui parleremo adesso, il sistema più adatto alla natura identitaria del popolo italiano ed alla complessità dei suoi territori, legati fra l’altro solo da un secolo e mezzo da un patto unitario nazionale, che deve ancora crescere e sedimentarsi nella coscienza collettiva come valore democratico e non come roboante esaltazione di un passato ben diversamente esistito nella realtà.

    A chi chiede di discutere fuori delle maggioranze politiche del momento del sistema elettorale si obietta di solito che furono proprio i Costituenti del 1947 a scegliere deliberatamente di non costituzionalizzare il sistema elettorale, limitandosi a fissare i principî (art. 48: voto universale, uguale, libero, segreto; art. 56 e 57 sulla composizione delle Camere) e a rinviare al legislatore ordinario per le modalità di traduzione dei voti in seggi.

    Ma in realtà bisogna capire che le ragioni, tutte ben storicamente comprensibili, furono in primo luogo un certo pragmatismo costituente, condotta a cui i costituenti si ispirarono in molti campi. L’Assemblea costituente era infatti attraversata da una frattura profonda tra chi voleva il proporzionale (DC, PCI, PSI) e chi preferiva il maggioritario (liberali, azionisti). Costituzionalizzare avrebbe significato cristallizzare uno dei due modelli, trasformando ogni futura riforma in revisione costituzionale, con il processo lungo e incerto di cui adesso sta facendo le spese la protervia della destra e della sua leader, come prima era accaduto a Renzi e in qualche modo anche ai tentativi di D’Alema. Si preferì la flessibilità.

    In termini teorici certamente pesò nella scelta la lezione di Kelsen, grande architetto dei sistemi costituzionali democratici, che vedeva nella legge ordinaria lo strumento privilegiato per la mediazione politica quotidiana; la Costituzione doveva porre limiti, non scrivere soluzioni. Il sistema elettorale, per sua natura contingente e adattivo, apparteneva al piano della politica ordinaria, non a quello della norma fondamentale, la Grundnorm che è il fondamento trascendentale dell’ordinamento giuridico, prima ancora della costituzione. Con ciò, si respingeva anche la visione dell’altro grande architetto del diritto costituzionale dei primi del 900, Schmitt, la cui idea è che la norma è potere che si dà forma di norma, all’opposto della visione di Kelsen secondo cui la costituzione è norma che disciplina il potere; in comprensibile sintesi, per Kelsen persino il potere deve ubbidire alla norma, per Schmitt la norma e chi la applica devono ubbidire al potere.

    Senza voler dare quarti di nobilità immeritati alle sciocchezze recitate contro la magistratura in sede referendaria con il pretesto del tutto inconferente e modesto della separazione delle carriere, la verità è che da li (non a caso, seppur con qualche fraintendimento e remora, Schmitt fu considerato il giurista del nazismo) nasce l’idea che la destra un po’ dappertutto nel mondo ancora diffonde, che la magistratura e in genere l’applicazione della legge debba in qualche modo essere ancillare rispetto alla politica, o meglio, alla politica quando assume il potere. La differenza fra le due visioni non è solo teorica, ma segna la frattura tra Stato di diritto e puro decisionismo, tra legalità e legittimità, tra il giurista che crede nella neutralizzazione del politico e il politico che smonta ogni pretesa di neutralità e supremazia del diritto.

    Né, sia chiaro, convince l’idea che il diritto sia a sua volta una sovrastruttura che può essere volta a realizzare pur meritori obbiettivi sociali; il diritto o è tale, e rimane sopra gli uomini, sopra le loro idee e la loro volontà di potere, o non è.

    Che fare? Ritornare, dunque, certamente alla Costituzione, che è parlamentarista convinta. Il Parlamento, espressione della sovranità popolare (art. 1), non poteva essere imbrigliato da una norma superiore che gli prescrivesse come essere eletto. C’era ed è rimasto un tabù implicito: la lex de modo electionis appartiene al legislatore, non al costituente, purché però il legislatore lo eserciti nel quadro dei principi costituzionali e della Grundnorm della democrazia.

    Infatti, il rovescio di questa scelta è ben noto e tristemente sperimentato: affidare la legge elettorale alla maggioranza di turno ha significato esporla alla tentazione (anzi, a desiderio spesso inveratosi) di plasmarla a proprio vantaggio, in un circolo vizioso che Gaetano Mosca avrebbe descritto come la perpetuazione della classe politica mediante la manipolazione delle regole del suo stesso reclutamento. Non a caso, nelle democrazie più stabili (Germania, Svezia, Spagna), le leggi elettorali nascono da ampie convergenze parlamentari — quasi un’usanza consuetudinaria di rango para-costituzionale.

    Quindi il primo e preliminare problema non è quale sistema scegliere, ma come sceglierlo. Ogni riforma varata a colpi di maggioranza — dal Porcellum allo Stabilicum — porta con sé il peccato originale della parzialità. Come ammoniva Montesquieu, le leggi che regolano il potere non possono essere fatte dal potere stesso senza generare una contraddizione performativa. Una legge elettorale consensuale, soprattutto se ratificata da un referendum confermativo, avrebbe una legittimazione che nessuna fiducia parlamentare a colpi di maggioranza potrà mai conferire.

    Quanto ai contenuti, non sarebbe affatto difficile porre alcune semplici regole inderogabili; istituire un regime misto fra collegi uninominali ed eletti proporzionalmente, magari con uno sbarramento non molto significativo (il 2/3 per cento), per garantire il diritto di tribuna anche a minoranze esigue ma significative per storia, cultura o rappresentanza sociale. Qui basterebbe operare una correzione del Mattarellum, con un 50 % di collegi ed un 50 % di proporzionale. Con l’occasione, abrogare la scempiaggine della drastica e non funzionale eccessiva riduzione del numero dei parlamentari (a proposito, come mai non si è ridotto proporzionalmente il costo dell’esercizio delle Camere?). Divieto assoluto di candidature plurime e introduzione obbligatoria delle preferenze. Non sarei contrario a regolare con legge l’eventuale utilizzazione delle primarie, facoltative ma, per chi decide di farle, legate ad una disciplina normativa trasparente; del resto, anche i partiti avrebbero dovuto essere regolati per legge, ma mai è stato fatto nulla in tale senso, ottenendo lo stesso risultato del calcio, entrambi si sono degradati nella mancanza di volontà e capacità di riformarli.

    Ma, alla fine, del pallone si può fare a meno assai più facilmente che delle istituzioni democratiche; costarono ai nostri padri tanta fatica, tante sofferenze e tanti sacrifici, molti vi sacrificarono la vita.

    Facciamole funzionare bene, promuovendo l’orgoglio collettivo di poter scegliere i migliori di noi a svolgere, per un breve ma intenso periodo, la funzione più bella del mondo, quella di fare politica, che significa servire il popolo e cercare di realizzarne i bisogni e le aspirazioni.

  • Prime riflessioni sull’utilizzazione dell’AI nell’attività legale

    La prima cosa da chiarire è che chi scrive non è in grado, in alcun modo, di comprendere i meccanismi ultimi e gli algoritmi con cui funziona l’AI. Secondo alcuni, già questo non legittimerebbe a esprimere un giudizio o una valutazione sul tema, da sviluppare piuttosto a mio avviso in molti contributi corali e riflessioni di più persone. Secondo me, già questo è un approccio che definisco prudentemente passatista, perché è come se, quando furono introdotti i torchi a stampa, si contestasse chi valutava l’uso del nuovo strumento nella pubblicazione dapprima di testi religiosi e poi anche tecnici e professionali perché non conosceva il meccanismo tecnologico della riproduzione non manuale dei testi.

    Qualunque tecnologia è uno strumento, un mezzo per raggiungere l’obiettivo e, come non bisogna saper progettare una Formula Uno per vincere le gare mondiali GP, il piccolo Kimi ne è la prova vivente e apprezzabile, così non è per nulla necessario conoscere il funzionamento intimo dell’AI, che diventerà fra l’altro, nel tempo, sempre più complesso e raffinato, per esprimere un giudizio e una valutazione, soprattutto sul futuro dell’utilizzazione dello strumento.

    Ebbene, il giudizio è, lapidariamente, che entro qualche anno, ma temo in tempi ancora più brevi, stanti le tappe forzate evolutive del mezzo, il problema non sarà se usare l’AI nell’attività legale, ma come usarla; chi non vorrà farne uso farà la fine degli amanuensi nel mondo di Gutenberg. Il problema sarà come usarla e come introdurre un metodo di lavoro virtuoso che ne consenta un uso proficuo e responsabile.

    Intanto, è necessario sgombrare il campo da un equivoco; ormai tutte le applicazioni non solo dedicate al mondo giuridico si vantano di essere implementate dall’AI. Ebbene, questo meccanismo è decisamente irrilevante e talora persino inutile o controproducente, sommando per l’operatore giuridico una serie di controlli o filtri che non sono utili nella produzione di documenti legali o nell’effettuazione di ricerche e comparazioni fra fattispecie. Le utilities basate su riassunti e revisioni non hanno alcun valore speciale nella redazione degli atti giudiziari e nell’espressione di un parere tecnico su una determinata fattispecie, (a meno che non riconducano gli atti alla conformità a standard normativamente o di prassi previsti come obbligatori o almeno consigliati), e queste sono le due grandi categorie concettuali in cui si esprime l’attività legale, a cui aggiungere ora una attitudine a disegnare una compliance aziendale multidisciplinare, che dovrebbe interessare come metodo anche le arretratissime amministrazioni pubbliche e i loro servizi legali e di affari generali, la cui risposta attuale alla digitalizzazione è stata – come paradigma totalmente negativo da considerare, valutandone severamente la pochezza progettuale e cognitiva e la confusa inefficacia pratica che ne è derivata – nel campo dell’amministrazione della giustizia, ad esempio, la risibilissima introduzione di sistemi processuali telematici totalmente disparati e “privati” per ciascuna delle giurisdizioni in cui si dipana l’applicazione del diritto alla fase della patologia.

    Dobbiamo quindi avere come punto di riferimento per le nostre valutazioni o le applicazioni specificamente professionali, o quelle generalistiche sofisticate, che comunque garantiscono un campo di attività ampio e suscettibile di autoaddestramento e di sviluppo di nuovi obiettivi specializzati. La dolente nota del costo di tali servizi aprirebbe il dibattito su un tema anch’esso essenziale nella vita futura degli studi professionali, cioè la necessità di uscire dalla fase di artigianato estremo in cui operano tuttora la gran parte degli studi legali italiani e la costituzione di soggetti – magari usando una resurrezione di modelli cooperativi che ben si presterebbero ad attività intellettuali associate – che vadano in direzione del tutto opposta all’atomismo che persino le errate norme fiscali assunte caritatis causa incoraggiano, con il pauperismo (vi esentiamo dall’IVA!) della soglia di forfetizzazione, che induce alla non crescita e al non sviluppo comunitario dei mezzi e metodi di produzione del lavoro legale. Ma questa è un’altra storia in cui parleremo un’altra volta.

    Inoltre, ultima valutazione preliminare, dobbiamo smetterla di prestare ascolto allo sciocchezzaio sulle allucinazioni giuridiche dell’AI che citano sentenze inesistenti e cause affrontate con argomentazioni a capocchia. Si tratta, se mai esistono, di bug di sistema in verità sempre meno frequenti e dipendenti spesso da una mancanza di metodo scientifico e di professionalità dell’avvocato nello svolgere il suo lavoro; quando si redige un atto, le citazioni seguono non solo regole editoriali e tecniche ben definite, che molti ignorano, ma presuppongono e non solo suggeriscono la lettura integrale delle sentenze, in quanto sovente anche la sola pur esatta massima, a sua volta possibile frutto di una frettolosa sintesi, può non essere adeguata alla fattispecie concreta esaminata. Così come il ragionamento giuridico di fondo al cui sviluppo si chiede l’aiuto dell’AI deve essere ben nitido nella testa dell’avvocato e – nella riconosciuta propensione dell’AI di blandire un po’ il proprio interlocutore umano, che è pur sempre un cliente che paga – porre i quesiti e sviluppare il dialogo con l’AI su base quanto più neutra possibile, specie se si possono affacciare – come in diritto capita sovente – soluzioni plurime a una unica fattispecie in fatto.

    Un tema molto rilevante e nel quale l’unica soluzione possibile è valutare con severità i criteri contrattuali con cui opera l’AI prescelta (ce ne sono almeno tre o quattro di ottimo livello e alcune assolutamente inadeguate, ancorché vantate come miracolistiche) è piuttosto quella della privatezza; l’esperienza sul campo mi sta insegnando che senza fornire all’AI una documentazione adeguata le risposte oscillano fra il generico e il superficiale, esattamente come accade a noi se a chi fa esclusivamente il penalista si chiede come condurre una controversia avente ad oggetto l’omesso pagamento del bollo auto. E qui è necessario non solo che esistano strumenti di anonimizzazione all’esterno dei dati, ma che essi, da un lato, vengano conservati per fornire una memoria storica del lavoro svolto, che può essere utilizzabile anche in future occasioni simili (questa è una lacuna del sistema attuale delle AI, almeno secondo la mia esperienza, che tendono a rifarsi tabula rasa per ogni conversazione approdata a un risultato finale) e, dall’altro, che tale conservazione faccia capo a una banca dati proprietaria dell’utente e la cui utilizzazione sia soggetta alla sua esclusiva volontà e scelta.

    Infine, tema dolente in questi oscuri tempi, sono i costi dell’utilizzazione di questi pur, a mio avviso, indispensabili servizi; in primo luogo, diffidate di quelli che da un lato vantano risultati mirabolanti e dall’altro propongono pagamenti irrisori: non possono essere prodotti sviluppati da specialisti veri e, soprattutto, non c’è alcuna garanzia che vi sia dietro uno staff adeguato a quel lavoro di aggiornamento e di continua evoluzione che l’AI specializzata richiede; viceversa, diffidate anche delle proposte talmente dettagliate e apparentemente specializzate che, perdendo di vista l’essenziale unicità progettuale dell’AI professionale, aumentano sproporzionatamente i costi e si rivelano nella pratica una semplice furbesca riedizione delle tradizionali banche dati generaliste, che al più producono un profluvio oltremodo imponente di citazioni di regola giurisprudenziali praticamente inservibili (leggere centinaia o migliaia di sentenze non è umanamente possibile né utile) o si impancano in improbabili e futuristiche valutazioni giurimetriche, i cui unici risultati noti in applicazioni effettive hanno, al momento, finora a quanto è dato sapere portato alla legge del terzo reato negli USA, che ha prodotto due milioni di detenuti; applicando la regola c.d. “del terzo reato” la Corte giudicante ti irroga una pena di decine di anni per reati densi di allarme sociale indotto dai media, ma spesso privi di rilevante ed obiettiva speciale offensività e, guarda caso, quasi sempre commessi da appartenenti a categorie di irregolari per censo o per razza o per la mistica perniciosa unione fra le due stigmate, che in alcuni paesi condannano interi strati della popolazione a un accesso privilegiato, come destinatari imputati e quasi certamente condannati, sia chiaro, al sistema della repressione penale.

    L’AI legale è un cantiere aperto; come per tutti i cantieri, si può fare l’umarell che li guarda da fuori della recinzione e ne critica l’attività, oppure rimboccarsi le maniche e scendere nel cantiere a dare una mano, cercando di conoscere al meglio il progetto, le modalità con cui viene eseguito e gli attrezzi a disposizione. Ecco, avete capito, spero, quale scelta io consiglio di fare.

  • Io l’avevo detto

    Lo so, lo so, nel lavoro, in politica, in famiglia, è una delle frasi più odiose da pronunciare. Consola chi la dice, ma suscita nell’interlocutore istintivo dissenso, fastidio, ripulsa.

    Appena ti si recita la formula magica al contrario, pensi che stai parlando con uno/una che crede di capire tutto, che tu che tiri la carretta tutto il giorno invidi e non apprezzi nella migliore delle ipotesi, tu che sei preso dalla quotidianità, dagli impegni, dal difficile impatto con la realtà.

    Tu anche, però, che credi di capire tutto, e a chi con garbo e prudenza ma con precisione ti ha messo in guardia, ti ha fatto notare le debolezze e le contraddizioni della tua posizione, hai risposto facendo spallucce, sbuffando, prendendo il tuo interlocutore per vecchio da rottamare, per poco informato di come va il mondo adesso, per ingrato che non si rende conto dei doni che ha ricevuto, delle meravigliose cose che tu hai fatto e che ti meravigli non vengano adeguatamente lodate.

    Però non mi posso esimere dal dirlo, si, proprio io ve l’avevo detto.

    Da un’intervista di un anno fa circa, caduta nel più totale oblio e disinteresse e priva anche di una garbata risposta e che nessuno ha avuto manco la cortesia di esaminare chiamandomi e dicendo che scrivevo tutte stupidaggini, sembra però, riletta adesso, che fossi l’oracolo di Delfo.

    Dicevo infatti che l’unica che mi sembrava tonica da spendere per la carica di Presidente della Regione (la smetteremo mai con l’idiozia del governatore, carica americana che con la nostra non c’entra niente?) era Valeria Mancinelli, dicevo che suonava sul terremoto e sulla sanità un tintinnante campanello d’allarme e che – se fossi stato in Ceriscioli – avrei subito avviato una forte iniziativa politica, istituzionale ed amministrativa, volta a rilanciare l’operato della Giunta (all’epoca, si aveva tempo di avviare un robusto ma necessario rimpasto, che ora sarebbe fuori tempo massimo) e a cambiare passo.

    Ad oggi, non è intervenuta neanche la modifica, pur necessaria ed opportuna, della legge elettorale, che ora sarà, qualunque contenuto abbia, considerata intempestiva ed interessata, mentre almeno la doppia preferenza di genere è sicuramente da fare ed il doppio turno con il ballottaggio sarebbe stato assai utile in un momento di difficoltà nel comporre omogenee coalizioni politiche. Ma già, si credeva, presumo, di vincere in carrozza, come del resto c’era persino chi alle ultime elezioni politiche favoleggiava di un bel successo marchigiano, anche per il peso delle candidature individuali, a cose viste incapaci di portare qualsiasi valore aggiunto ad un partito complessivamente in difficoltà politica generale.

    Non c’è ancora, qui nel livello regionale, una strategia delle alleanze e del resto neppure il livello nazionale riesce a trovare il giusto passo nel formulare l’ipotesi di una maggioranza politica stabile con i grillini, sempre più renitenti e riluttanti e tentati di fare (come ha dichiarato con la solita arroganza incauta ed anche un po’ ingenua Di Maio) “l’ago della bilancia” dello scenario politico, e si continuano a valorizzare le piccole rispettabili compagini che hanno affiancato in questi anni il partito democratico, la cui consistenza elettorale è purtroppo però oggettivamente data nel quadro dei famosi prefissi telefonici e con cui non si fa certamente una maggioranza, a volersi affidare con tutte le prudenze critiche del caso ai più recenti sondaggi, ivi compreso quello tutt’altro che consolatorio sul gradimento dei possibili presidenti.

    Si affronta questo strumento di possibile valutazione, che certo può avere margini di errore, nel modo peggiore, parlandone come di un complotto, lo si delegittima facendo intendere che ben diversamente consolatorio sarà l’esito effettivo della competizione elettorale.

    Ma si continua a non capire se ci sarà l’accordo con i tiepidi grillini e sopratutto si finge di ignorare che la precondizione per farlo, Umbria docet, è che ci sia una condivisa scelta del candidato presidente e che essa non derivi dalle consultazioni primarie, di cui qualcuno continua a farsi sostenitore, come io feci quando però di alleanze possibili con i grillini nulla si diceva. Lo strumento potrà, al massimo, essere usato come modalità del partito per indicare possibili candidati, con l’evidenza – che ha poi condotto il PD in Umbria alle ormai note posizioni – che il candidato dovrà essere scelto nella società civile e che anche nella composizione dell’esecutivo probabilmente si chiederà che non ci siano esponenti politici in senso stretto; quanto al PD giovi questo esplicito culto dell’antipolitica, a breve ma anche a lungo respiro, non è dato facilmente comprendere.

    Sullo sfondo, ma sicuramente non irrilevante, sarebbe anche la necessità di una valorizzazione di quanto ben fatto e di una verifica finalmente aperta alle critiche di quanto invece non è stato fatto, o almeno non è stato comunicato con adeguata professionalità informativa alla pubblica opinione e – perché no, anche qui a costo di sembrare d’altri tempi – avviare con la comunità regionale, che ha il pregio di essere in fondo una comunità non troppo grande, in cui tutti ci si conosce, una discussione aperta sulle cose da fare, sui programmi e sui progetti per il futuro.

    Quell’università e quell’impresa a cui ora ci si rivolge per una salvifica fornitura di candidati andrebbero sollecitate a dare anche e sopratutto organici contributi di alta e solida qualità scientifica sul futuro delle Marche in un ampio contesto nazionale ed internazionale e sicuramente altrettanto potrebbero fare quei mondi professionali (penso ovviamente ad ingegneri, architetti, veri esperti ecologisti, ma anche avvocati e amministratori locali) il cui ascolto è indispensabile per affrontare dossier delicatissimi, primo fra tutti quello di una ricostruzione post sisma che sia dinamica e non impegni prognosticamente il prossimo quarto di secolo.

    Si sta facendo qualcosa in questa direzione? Io mi auguro di si, anche se non leggo notizie pubbliche in tal senso e null’altro so, avendo fatto la scelta – ritengo coerente con le mie idee – di non continuare ad ingombrare il palcoscenico della politica. Potrei peccare di disinformazione e forse qualcuno mi risponderà che tante sono state le cose fatte e fatte bene e purtroppo mi vedrò costretto a segnalare non solo l’esito del recentissimo allarmante sondaggio, ma le continue prese di posizione che emergono attraverso i social e la stampa dall’opinione pubblica e che già in passato sono state disattese ed affrontate con distaccato menefreghismo, confidando nel fatto che fossero – e non erano, come dimostrano i voti reiterati di ogni confronto elettorale – espressione di un disagio esacerbato, che si ipotizzava e sperava però non così diffuso e massiccio.

    Può anche essere, può anche avere fondamento questa chiave di lettura; se è cosi, non resterà che attendere l’evoluzione sempre più confusa e tardiva della situazione politica fino al ridosso della campagna elettorale.

    Si può infatti decidere subito la coalizione, imporre il tempo rapido se necessario anche ai renitenti grillini che, come l’Umbria sta dimostrando, se si uniscono con un controcanto antipolitico dell’ultimo momento servono a ben poco anche sotto il profilo elettorale. Decidere subito il metodo di scelta del candidato presidente e condividerlo con la coalizione che si deve organizzare, e magari prima di ogni altra cosa chiedere a Valeria Mancinelli, che è donna delle istituzioni, se è disposta ad impegnarsi in una battaglia che è nell’interesse dell’intera Regione. Comunque si dovrebbe partire subito anche nella fase di ricerca delle intese programmatiche, che sono il sostrato di una buona politica – che è assai meglio dell’antipolitica accattivante, ma livorosa, includente ed incompetente di questi ultimi brutti tempi e che non passa neppure per il personalismo di appartenenza e fedeltà che anche nel PD sembra aver preso fin troppo spazio.

    Oggettivo segnale in buona direzione, il richiamo all’apporto dei volenterosi a collaborare alla redazione del programma regionale, di recente formulato dal segretario regionale del PD, che cerca con giudizio e serietà, mi pare, di costruire una proposta politica. Per il resto, ormai stucchevole la lite fra renziani e piddini, che è particolarmente insensata se poi si deve convergere su un unico progetto politico di centro sinistra, il cui presupposto non può certo essere la feroce critica della varie fazioni. Mentre all’interno di un partito è lecito persino litigare, fra futuri alleati l’unico metodo è il confronto magari serrato ed il dialogo.

    Oppure, seconda opzione, si può non decidere se non all’ultimo momento, continuare con il susseguirsi di criptiche dichiarazioni in politichese, sognare alleanze con forze politiche che ormai non hanno il voto manco dei parenti stretti e magari fare l’accordo con i grillini all’ultimo momento nel segno del tutti i politici a casa, e poi avere dai risultati l’amaro risveglio che finora del resto in tutte le recenti consultazioni elettorali abbiamo subito.

    Ah, ecco: io potrò scrivere di nuovo nel blog “Io l’avevo detto”.

  • Come Ella mi insegna

    L’ossequioso intercalare di molte arringhe interpreta nell’immaginario collettivo, meglio di mille analisi sociologiche, quella disistima o almeno scarsa fiducia di cui gode in questo tempo difficile la professione forense.

    L’avvocato è percepito come debole con i potenti, primi fra tutti i giudici, visti come antagonisti rispetto al difensore e ritenuto – non solo nella materia penale – un inciampo alla ricerca della verità, che splendente emergerebbe dall’attività processuale se solo quei piantagrane degli avvocati non ne impedissero la immediata evidenza.

    Per converso, l’avvocato è un napoleonide – ho letto questa definizione suggestiva in uno dei tanti gruppi di avvocati che pullulano nei social – pronto a dipingersi come un coraggioso protagonista, un eroe solitario e superiore a tutti, colleghi per primi, trattati con sufficienza se non con un qualche spregio, anche quando nella realtà il proprio ruolo è tutt’altro che incisivo.

    In questo scenario, che chi frequenta le aule di giustizia respira e percepisce quotidianamente, si innesta una crisi ormai sempre più evidente della credibilità e della rappresentanza degli organi istituzionali dell’avvocatura.

    La battaglia delle battaglie sembra essere quella per la conservazione di cariche che ormai non possono non definirsi illegittime, perché rivestite in violazione della legge e di ormai innumerevoli pronunce giurisdizionali; come ben gli avvocati dovrebbero sapere, è alla legalità e non a personalissime idee di giustizia o timori complottardi che dovrebbero ispirarsi le condotte pubbliche.

    Anche in altri ordinamenti, si veda ad esempio quello degli enti locali, esistono disposizioni che vietano la reiterazione dei mandati; malviste, spesso oggetto di tentativi di aggiramento, ma mai si era vista una tale renitente condotta in una categoria che dovrebbe fare della leale applicazione delle leggi e delle sentenze uno dei primi suoi compiti ed obbiettivi.

    Il fatto non è solo deprecabile in se, ma indice di un distacco ormai conclamato dalla realtà della categoria forense, di cui le istituzioni non rappresentano in alcun modo né gli obbiettivi né gli stessi reali interessi.

    Mentre si discute ancora da parte del CNF dell’avvocato in costituzione – inutile orpello formalistico presentato come salvifico momento di gloria – sapidamente si fa notare da più parti che in concreto l’avvocato, con l’aiuto almeno ingenuo ed incauto dei suoi stessi rappresentanti, viene intanto escluso dalla Corte di Cassazione.

    Infatti, a causa dell’applicazione come norma processuale di un protocollo comportamentale in cui sarebbe stata buona norma aggiungere, appunto, che il suo mancato rispetto non avrebbe mai potuto essere sanzionato da censure gravissime, si registrano pronunce sanzionatorie come quelle di inammissibilità dei ricorsi che non soggiacciono a tali parametri e che danneggiano il cittadino, privilegiando il formalismo rispetto alla sostanza, e scaricano sulla categoria degli avvocati le distorsioni e la pletoricità del sistema giurisdizionale, specie di legittimità.

    Più ancora e più in genere, flebile e poco incisiva appare la voce dell’avvocatura, se non quella associativa, su temi di grande rilievo nella riforma “epocale” della giustizia che – vedasi prescrizione penale – si preannuncia solo come un taglio robusto dei diritti difensivi e delle garanzie processuali e nell’avvento della regola “fine processo mai”, mentre in generale si diffonde, anche per la scarsa informazione (e certo non è il costosissimo Dubbio, diffuso come un samizdat, a porvi rimedio), un sentire diffuso che trasforma l’opinione pubblica in una congrega di sferruzzanti tricoteuses sotto i patiboli, in cui come ben sappiamo si impigliano poveri, soggetti deboli o semplici sfortunati, quelli che incappano nel sistema giustizia in un particolare momento di speciale muscolare necessità mediatica di enfatizzare la repressione penale.

    Sono stato, nel 2012, fra i convinti sostenitori della riforma forense, non perché fosse la legge migliore del mondo, ma perché l’ordinamento, con qualche rappezzo, risaliva agli arcaici anni trenta ed era necessaria una modifica sostanziale delle regole professionali; di questo nessuno ora si rammenta.

    Fra le altre cose, che oggi molti – anche quelli che la sostenevano in conciliaboli non pubblici di cui ora non hanno memoria – non ricordano, si disse fin da subito che la riforma si sarebbe retta sul pilastro dell’autogoverno, ed infatti il frequente riferimento ad attività regolamentari affidate allo stesso CNF, inspiegabilmente talora presentato come limitazione, era evidentemente piuttosto un’apertura alle forze stesse dell’avvocatura ed alla sua capacità di rinnovarsi.

    Non è certo colpa di chi ipotizzò quello strumento se poi esso sia stato utilizzato invece per dar vita ad una continua conflittualità, che ha finito per consegnare in mano alla giurisdizione le sorti evolutive della regolazione professionale e che ha visto in verità solo il Ministero della Giustizia tentare di non seguire lo stesso scenario, mancando tuttavia inevitabilmente di tempestività e rapidità nel provvedere alle attività che la riforma prevedeva anche in questo caso come frutto di una concertazione con la categoria.

    Con la onestà intellettuale che ritengo necessaria in chi si è assunto responsabilità istituzionali, temo che la fiducia accordata al sistema ordinistico sia stata troppo generosa, anche se – ad esempio nel sistema disciplinare – si dimentica che la riforma ha avuto l’innegabile pregio di creare organismi autonomi e terzi, la cui funzionalità è – ritorniamo sempre al punto – affidata alla qualità e all’impegno degli stessi avvocati, come si dimentica che è stata proprio la riforma ad affermare il principio, all’epoca originariamente messo in discussione, che l’iscrizione all’albo, e quindi il diritto all’esercizio dell’avvocatura, non poteva essere subordinato a parametri economici o previdenziali.

    Non meno importante è l’evidenza di una involuzione sociale ed economica della categoria, che il sistema ordinistico e le rappresentanze istituzionali non si sono dimostrati in grado finora di contrastare e combattere, mentre anche qui il dibattito, già avviato al tempo della riforma, avrebbe meritato ben altra risposta.

    Mi limito in materia a richiamare il tema dell’avvocato-dipendente, che solo all’ultimo momento non fu inserito e regolato nel testo della riforma e quello delle misure fiscali agevolative per le partite IVA “a scartamento ridotto”, che producono l’effetto indiretto, ma certo, di scoraggiare l’associazionismo, sicuramente in prospettiva assai importante e che pertanto andrebbero non eliminate, ma certamente almeno bilanciate da disposizioni che riconoscessero pari benefici a redditi maturati attraverso iniziative associative o societarie.

    Mi ha molto colpito che nella bufera che si è abbattuta sul CSM e sui metodi a dir poco non ortodossi con cui è stata selezionata almeno in parte la classe dirigente della magistratura poco o nulla abbia detto l’organo di rappresentanza istituzionale degli avvocati, sebbene molti fatti emersi facciano dubitare di una diffusa opacità anche della giurisdizione; e più ancora mi ha colpito che – fra le varie ipotesi di riforma del sistema di autogoverno – non si sia neppure provato ad introdurre una partecipazione attiva più che di generici “laici politici”, che non apportano al CSM significativa esperienza proprio per la natura strettamente politica della loro partecipazione, proprio di quei rappresentanti dell’avvocatura che dei giudici dovrebbero essere in grado di dare una valutazione meglio di chiunque altro.

    In poche parole, una categoria sempre numericamente gonfia, molto legata alla retorica, ma poco al realismo della quotidianità, divisa in sottoclassi anche sociali del tutto disparate, perché convivono ormai a fatica, sotto lo stesso tetto formale, avvocati grandi professionisti al centro del mondo degli affari con una truppa diffusa che a giudicare dalle sue stesse dichiarazioni pubbliche fatica a tener dietro ai pagamenti obbligatori, fiscali e previdenziali, essendosi assottigliata proprio quella middle class di professionisti dignitosi e affermati anche economicamente che in passato rappresentava il nerbo dell’avvocatura e ne rendeva solido anche il prestigio sociale.

    Non so dare ricette, e forse il timore di sbagliare ancora mi trattiene dal formulare altre proposte organiche; ma penso che bisogna sicuramente rafforzare il mondo associativo forense e valorizzare la costituzione di un organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura su base capitaria a cui concorrano attivamente le associazioni, possibilmente diviso in sezioni territoriali, favorire anche mediante misure di incentivazione e sostegno economico la ricerca di formule di collaborazione anche interprofessionale, rafforzare e rendere efficace la formazione di ingresso e quella continua, affrontare una volta per tutte il tema della sostenibilità del sistema previdenziale, modificare robustamente l’accesso alla professione e alle specializzazioni, impaniatosi nelle liti regolamentari, regolare per legge la trasparenza e la rotazione degli incarichi ovunque sia utilizzato denaro pubblico, affrontare con realismo responsabile anni di difficoltà e di ristrutturazione profonda della professione.

    Smetterla con la vacua retorica ed il napoleonismo, ma anche con le polemiche prive di sbocchi effettivi nella realtà dell’esercizio della professione come attività che ha anche un rilievo oggettivamente economico, valorizzare quella che in un tempo troppo rapidamente archiviato veniva definita la comune cultura della giurisdizione che dovrebbe legare avvocati e magistrati, rilanciare l’immagine pubblica della categoria, ricordando che in tutti i tempi e in tutto il mondo non ci sono diritti se non c’è un avvocato libero a difenderli.

  • Il dopo terremoto ed il nulla

    Atreyu: Perché Fantasia muore? Gmork: Perché la gente ha rinunciato a sperare. E dimentica i propri sogni. Così il Nulla dilaga. –

    E’ una delle più celebri citazioni de La storia Infinita, ma l’angoscia e la delusione che pervadono la favola le sentiamo molto simili qui dalle zone terremotate.

    Personalmente, non mi occupo ormai da anni di politica attiva e di amministrazione locale, limitandomi ad esprimere qualche giudizio e qualche esortazione che cade solitamente nel vuoto.

    Da ex sindaco e parlamentare, credo tuttavia che sia mio dovere civile registrare con grande preoccupazione le notizie sulla crisi di alcune aziende – da ultima, la possibile chiusura o delocalizzazione dello stabilimento cartario di Castelraimondo – che gravemente minacciano il tessuto industriale della nostra zona, già duramente colpita dal terremoto.

    Sento parlare fantasiosamente e con lodevole entusiasmo di nuova economia, di turismo, di cultura, ma credo che senza una solida base anche di attività industriali ed artigianali di qualità non si andrà da nessuna parte, in una zona che già prima del terremoto avrebbe dovuto affrontare un processo di reindustrializzazione dopo la crisi del sistema Marche e quella devastante del pilastro finanziario portante dell’economia marchigiana, Banca Marche.

    Terziario, servizi, new economy reggono solo dove c’è un solido tessuto economico integrato, infrastrutture non solo viarie di prim’ordine e dove scuole, ospedali, servizi operano con elevati livelli di competitività.

    Fuori di questi modelli integrati, non resta che rassegnarsi alla speranza dei sussidi ed ascoltare le lagne dei campanilisti piagnoni, privi di idee, incapaci di spirito costruttivo e ostili a cedere porzioni anche piccole di potere localistico, per tentare con coraggio ed altruismo di contare insieme di più; non resterebbe che aspettare un declino ineluttabile.

    Mi auguro che i Comuni, la Provincia e la Regione, ma non meno le associazioni professionali ed economiche e le istituzioni culturali, trovino la forza e la capacità di invocare strumenti solidi e duraturi di intervento, integrati fra nuova fiscalità, sostegno all’innovazione ed alla ricerca, investimenti pubblici diretti nelle infrastrutture e nei servizi e di attuarli con perseverante convinzione ed energia.

    Credo che mai come in questo tempo ci si debba affrancare dai conflitti del passato e che l’appello vada rivolto agli uomini di buona volontà, al civismo più che a partiti e movimenti che blandiscono l’elettorato solleticandone i peggiori istinti polemici e divisivi o ricorrendo al richiamo di spente ma sempre pericolose ideologie. 

    Credo che la stagione ormai prossima delle elezioni amministrative e regionali debba essere l’occasione per mettere a punto ambiziosi progetti nuovi e sperimentare chi si propone come classe dirigente per la professionalità, l’accuratezza e la fattibilità seria delle proposte, l’impegno ed il sostegno che saprà darà o avrà dato, risultati alla mano, alla ricostruzione di un tessuto economico e sociale che vedo pericolosamente lacerato.

  • Prime riflessioni sulla riforma gialloverde della giustizia

     

    Nel nuovo processo civile, l’atto introduttivo tipico – anche in sede di gravame – diviene il ricorso; si tratta di una misura più volte invocata, ma poiché il rito non è identico a quello attuale del lavoro, ma dichiaratamente semmai ispirato alla semplificazione dell’attuale 702 bis c.p.c., ideato per processi non complessi, quanto alle richieste di prova ed al deposito dei documenti ed alla effettività dell’istruttoria non si vede quale peculiare accelerazione possa dipendere esclusivamente dalla natura dell’atto introduttivo.

    Procede l’andamento culturalmente contraddittorio nei confronti della mediazione e della negoziazione assistita, ora diminuite di impatto rispetto ad una fase appena precedente in cui erano enfaticamente presentate come rimedio a tutti i ritardi giurisdizionali, mentre viene potenziato, più a parole che nei fatti, il ruolo dell’avvocato nella negoziazione assistita.

    Viene introdotta una fase di istruzione stragiudiziale il cui successo pratico sarà tutto da dimostrare, avendo finora avuto pressoché nulla utilizzazione le disposizioni sulle dichiarazioni scritte depositate dalle parti, salvo quando si tratti di processi bagatellari o privi di reale contraddittorio.

    In un processo come quello civile, in cui le doglianze sono sovente concentrate proprio sulla valutazione delle prove, anche quando assunte dinanzi al giudice, confidare nella efficacia della loro assunzione come frutto di accordo pre-giudiziale fra le parti appare assai ottimistico.

    Molti commenti tralasciano o quasi un’altra innovazione molto consistente e che avrà conseguenze significative, almeno per una lunga fase di sperimentazione iniziale, sulla certezza dei diritti e la loro tutela in giudizio.

    Emulando con qualche approssimazione le norme dei processi speciali, nei quali una parte è di regola sempre la P.A., si tenta di introdurre l’obbligo generalizzato di notificare a mezzo pec (si rammenti che tale strumento è sconosciuto al sistema europeo) e, preliminarmente, si rafforza l’obbligo di dotarsene da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

    Pericoloso e foriero di future controversie il principio della presunzione di ritualità della notifica; alla sicura praticità del metodo, a cui per la verità non corrisponde particolare celerizzazione del processo in quanto tale, sicuramente va collegata una maggiore incertezza nella tutela dei diritti.

    Modifiche al sistema dello scioglimento delle comunioni, ormai quasi totalmente nella prassi sostituito da negoziazioni private e l’introduzione della facoltà per il debitore di vendere l’immobile pignorato a prezzo di mercato; la definizione di tale valore renderà difficile, secondo comune esperienza, un significativo successo dell’istituto, astrattamente in se interessante.Ulteriore potenziamento generale del processo civile telematico, con digitalizzazione sostanzialmente obbligatoria di tutti gli atti e documenti processuali.

    Anche nella materia del processo penale, i commenti più roboanti, pro e contro, sono condizionati dalla ormai sempre più diffusa scarsa competenza, persino negli ambienti che ne dovrebbero conoscere ogni aspetto, degli aspetti tecnici del processo.

    Così passa quasi sotto silenzio il tentativo di introdurre – peraltro lodevolmente – la digitalizzazione nel processo penale, ma passa anche sotto silenzio il pericoloso principio che nel processo penale le notifiche dopo la prima si farebbero tutte consolatoriamente al difensore, evidentemente in supplenza dell’inefficacia sperimentata di qualunque sistema di notificazioni pubbliche, con quali e quante responsabilità a carico dell’avvocato non è difficile prevedere.

    Ovviamente, qui è anche l’architettura di sistema ad essere più confusa e preoccupante, inficiata com’è di pulsioni semplificatorie che mal si adattano al processo, che resta quello delicatissimo dell’accertamento della reità, con le sue devastanti conseguenze sulla libertà e sulla vita del cittadino.

    Da un lato, infatti, si ipotizzano termini più stringenti per la durata dei processi e dall’altro tuttavia, per effetto della controversa norma sulla prescrizione di prossima attuazione e delle ipocrite disposizioni che incrinano senza trasparenza il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, che stanno nascondendo sotto il tappeto della giurisdizione la polvere di milioni di fascicoli più o meno fermi, c’è il rischio che il sistema penale si trasformi in sostanza nel rito del “fine processo mai”.

    Definitivamente abbandonata la centralità del dibattimento come momento di accertamento della verità processuale, si continuano ad interpolare i riti premiali e limitare in sostanza i diritti, in nome di una visione del processo come strumento di lotta sociale alla criminalità che è del tutto errata, perché il processo è, “a valle” delle misure di contrasto al crimine, il luogo in cui si accerta la reità della condotta e si irroga una penna adeguata anche in riferimento all’art. 27 della Costituzione (si, vecchio arnese, questo della costituzione, senza del quale tuttavia si celebrano solo processi voluti dal “sentimento popolare” o dalla “volontà dello stato”).

    Le misure sanzionatorie, peraltro blande, nei confronti dei magistrati “ritardatari” confondono come sempre in un’unica indistinta ansia di celerità che “ci chiede l’Europa” le esigenze di buona pratica sollecita e quelle di approfondimento – nei casi più gravi – che ci chiede l’esigenza di tutelare i diritti sia degli imputati sia delle persone offese.

    Colpiscono negativamente, tanto in civile quanto in penale, le limitazioni al giudizio d’appello e la mancanza totale di interesse per quello che universalmente è riconosciuto invece come uno dei nodi più drammatici del nostro sistema giudiziario, l’abnorme numero di giudizi di legittimità e la conseguente ricerca di una deflazione sempre più a rischio di essere sbrigativa, a fronte tuttavia di un bisogno di giustizia “di qualità” di cui il ricorso alla Corte di Cassazione è chiara espressione.

    Assurdo infine il complesso delle proposte in tema di riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM, a partire dall’elezione preceduta dal sorteggio, pressoché certamente incostituzionale, ad una serie di regole e limitazioni talmente forti da ipotizzare che proprio i magistrati più qualificati e rappresentativi si terranno alla larga dall’organo di autogoverno, se farvi parte sarà non un motivo di vanto ma addirittura una limitazione forte della carriera.

    Resta invece del tutto irrisolto il tema della terzietà del giudizio disciplinare, che andrebbe unificato per tutte le magistrature ed affidato a corti in gran parte non magistratuali, come del resto chi discorre di riforme epocali dovrebbe anche ipotizzare semmai una maggiore omogeneità di regole degli organi di autogoverno di tutte le magistrature, comprese quelle speciali.

    Il tutto, continuando a seguire un indirizzo secondo cui le riforme sono riforme dei riti e dei procedimenti e non dell’organizzazione per giungere, sogno sempre declamato e mai raggiunto, alla sottrazione dei compiti di amministrazione e organizzazione all’autorità giudiziaria, che ha ampiamente dimostrato con i risultati di decenni di governo esclusivo della giurisdizione di non avere propensione e tempo per lo svolgimento di tali compiti.

    Nessuno affiderebbe nella sanità ai primari i compiti che sono tipici delle caposala o degli impiegati amministrativi, ma è ciò che ostinatamente in concreto si fa nel mondo giudiziario.

    Sebbene se ne parli diffusamente sotto il profilo propagandistico, nulla qui inoltre si prevede per la riforma della magistratura onoraria, ormai depositaria di circa metà della giurisdizione senza alcuna adeguato stabile inquadramento nel sistema nonostante i precedenti interventi legislativi.

    Palesemente inoltre la proposta di delega sembra il frutto di una elaborazione non unitaria e non congiunta del governo, ma una mediazione o meglio un precario equilibrio fra tendenze contrastanti, il cui pernicioso esito finale è che il testo – essendo stato licenziato dal Consiglio dei Ministri con la formula del “salvo intese” – è al momento poco più che un guscio, suscettibile di essere riempito di contenuti nuovi e forse anche ulteriormente contraddittori.

    Sta di fatto che nulla vi è di epocale in queste norme; semmai, si tratta di un tipico frutto dell’epoca.