Prime riflessioni sull’utilizzazione dell’AI nell’attività legale

La prima cosa da chiarire è che chi scrive non è in grado, in alcun modo, di comprendere i meccanismi ultimi e gli algoritmi con cui funziona l’AI. Secondo alcuni, già questo non legittimerebbe a esprimere un giudizio o una valutazione sul tema, da sviluppare piuttosto a mio avviso in molti contributi corali e riflessioni di più persone. Secondo me, già questo è un approccio che definisco prudentemente passatista, perché è come se, quando furono introdotti i torchi a stampa, si contestasse chi valutava l’uso del nuovo strumento nella pubblicazione dapprima di testi religiosi e poi anche tecnici e professionali perché non conosceva il meccanismo tecnologico della riproduzione non manuale dei testi.

Qualunque tecnologia è uno strumento, un mezzo per raggiungere l’obiettivo e, come non bisogna saper progettare una Formula Uno per vincere le gare mondiali GP, il piccolo Kimi ne è la prova vivente e apprezzabile, così non è per nulla necessario conoscere il funzionamento intimo dell’AI, che diventerà fra l’altro, nel tempo, sempre più complesso e raffinato, per esprimere un giudizio e una valutazione, soprattutto sul futuro dell’utilizzazione dello strumento.

Ebbene, il giudizio è, lapidariamente, che entro qualche anno, ma temo in tempi ancora più brevi, stanti le tappe forzate evolutive del mezzo, il problema non sarà se usare l’AI nell’attività legale, ma come usarla; chi non vorrà farne uso farà la fine degli amanuensi nel mondo di Gutenberg. Il problema sarà come usarla e come introdurre un metodo di lavoro virtuoso che ne consenta un uso proficuo e responsabile.

Intanto, è necessario sgombrare il campo da un equivoco; ormai tutte le applicazioni non solo dedicate al mondo giuridico si vantano di essere implementate dall’AI. Ebbene, questo meccanismo è decisamente irrilevante e talora persino inutile o controproducente, sommando per l’operatore giuridico una serie di controlli o filtri che non sono utili nella produzione di documenti legali o nell’effettuazione di ricerche e comparazioni fra fattispecie. Le utilities basate su riassunti e revisioni non hanno alcun valore speciale nella redazione degli atti giudiziari e nell’espressione di un parere tecnico su una determinata fattispecie, (a meno che non riconducano gli atti alla conformità a standard normativamente o di prassi previsti come obbligatori o almeno consigliati), e queste sono le due grandi categorie concettuali in cui si esprime l’attività legale, a cui aggiungere ora una attitudine a disegnare una compliance aziendale multidisciplinare, che dovrebbe interessare come metodo anche le arretratissime amministrazioni pubbliche e i loro servizi legali e di affari generali, la cui risposta attuale alla digitalizzazione è stata – come paradigma totalmente negativo da considerare, valutandone severamente la pochezza progettuale e cognitiva e la confusa inefficacia pratica che ne è derivata – nel campo dell’amministrazione della giustizia, ad esempio, la risibilissima introduzione di sistemi processuali telematici totalmente disparati e “privati” per ciascuna delle giurisdizioni in cui si dipana l’applicazione del diritto alla fase della patologia.

Dobbiamo quindi avere come punto di riferimento per le nostre valutazioni o le applicazioni specificamente professionali, o quelle generalistiche sofisticate, che comunque garantiscono un campo di attività ampio e suscettibile di autoaddestramento e di sviluppo di nuovi obiettivi specializzati. La dolente nota del costo di tali servizi aprirebbe il dibattito su un tema anch’esso essenziale nella vita futura degli studi professionali, cioè la necessità di uscire dalla fase di artigianato estremo in cui operano tuttora la gran parte degli studi legali italiani e la costituzione di soggetti – magari usando una resurrezione di modelli cooperativi che ben si presterebbero ad attività intellettuali associate – che vadano in direzione del tutto opposta all’atomismo che persino le errate norme fiscali assunte caritatis causa incoraggiano, con il pauperismo (vi esentiamo dall’IVA!) della soglia di forfetizzazione, che induce alla non crescita e al non sviluppo comunitario dei mezzi e metodi di produzione del lavoro legale. Ma questa è un’altra storia in cui parleremo un’altra volta.

Inoltre, ultima valutazione preliminare, dobbiamo smetterla di prestare ascolto allo sciocchezzaio sulle allucinazioni giuridiche dell’AI che citano sentenze inesistenti e cause affrontate con argomentazioni a capocchia. Si tratta, se mai esistono, di bug di sistema in verità sempre meno frequenti e dipendenti spesso da una mancanza di metodo scientifico e di professionalità dell’avvocato nello svolgere il suo lavoro; quando si redige un atto, le citazioni seguono non solo regole editoriali e tecniche ben definite, che molti ignorano, ma presuppongono e non solo suggeriscono la lettura integrale delle sentenze, in quanto sovente anche la sola pur esatta massima, a sua volta possibile frutto di una frettolosa sintesi, può non essere adeguata alla fattispecie concreta esaminata. Così come il ragionamento giuridico di fondo al cui sviluppo si chiede l’aiuto dell’AI deve essere ben nitido nella testa dell’avvocato e – nella riconosciuta propensione dell’AI di blandire un po’ il proprio interlocutore umano, che è pur sempre un cliente che paga – porre i quesiti e sviluppare il dialogo con l’AI su base quanto più neutra possibile, specie se si possono affacciare – come in diritto capita sovente – soluzioni plurime a una unica fattispecie in fatto.

Un tema molto rilevante e nel quale l’unica soluzione possibile è valutare con severità i criteri contrattuali con cui opera l’AI prescelta (ce ne sono almeno tre o quattro di ottimo livello e alcune assolutamente inadeguate, ancorché vantate come miracolistiche) è piuttosto quella della privatezza; l’esperienza sul campo mi sta insegnando che senza fornire all’AI una documentazione adeguata le risposte oscillano fra il generico e il superficiale, esattamente come accade a noi se a chi fa esclusivamente il penalista si chiede come condurre una controversia avente ad oggetto l’omesso pagamento del bollo auto. E qui è necessario non solo che esistano strumenti di anonimizzazione all’esterno dei dati, ma che essi, da un lato, vengano conservati per fornire una memoria storica del lavoro svolto, che può essere utilizzabile anche in future occasioni simili (questa è una lacuna del sistema attuale delle AI, almeno secondo la mia esperienza, che tendono a rifarsi tabula rasa per ogni conversazione approdata a un risultato finale) e, dall’altro, che tale conservazione faccia capo a una banca dati proprietaria dell’utente e la cui utilizzazione sia soggetta alla sua esclusiva volontà e scelta.

Infine, tema dolente in questi oscuri tempi, sono i costi dell’utilizzazione di questi pur, a mio avviso, indispensabili servizi; in primo luogo, diffidate di quelli che da un lato vantano risultati mirabolanti e dall’altro propongono pagamenti irrisori: non possono essere prodotti sviluppati da specialisti veri e, soprattutto, non c’è alcuna garanzia che vi sia dietro uno staff adeguato a quel lavoro di aggiornamento e di continua evoluzione che l’AI specializzata richiede; viceversa, diffidate anche delle proposte talmente dettagliate e apparentemente specializzate che, perdendo di vista l’essenziale unicità progettuale dell’AI professionale, aumentano sproporzionatamente i costi e si rivelano nella pratica una semplice furbesca riedizione delle tradizionali banche dati generaliste, che al più producono un profluvio oltremodo imponente di citazioni di regola giurisprudenziali praticamente inservibili (leggere centinaia o migliaia di sentenze non è umanamente possibile né utile) o si impancano in improbabili e futuristiche valutazioni giurimetriche, i cui unici risultati noti in applicazioni effettive hanno, al momento, finora a quanto è dato sapere portato alla legge del terzo reato negli USA, che ha prodotto due milioni di detenuti; applicando la regola c.d. “del terzo reato” la Corte giudicante ti irroga una pena di decine di anni per reati densi di allarme sociale indotto dai media, ma spesso privi di rilevante ed obiettiva speciale offensività e, guarda caso, quasi sempre commessi da appartenenti a categorie di irregolari per censo o per razza o per la mistica perniciosa unione fra le due stigmate, che in alcuni paesi condannano interi strati della popolazione a un accesso privilegiato, come destinatari imputati e quasi certamente condannati, sia chiaro, al sistema della repressione penale.

L’AI legale è un cantiere aperto; come per tutti i cantieri, si può fare l’umarell che li guarda da fuori della recinzione e ne critica l’attività, oppure rimboccarsi le maniche e scendere nel cantiere a dare una mano, cercando di conoscere al meglio il progetto, le modalità con cui viene eseguito e gli attrezzi a disposizione. Ecco, avete capito, spero, quale scelta io consiglio di fare.

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