Come Ella mi insegna

L’ossequioso intercalare di molte arringhe interpreta nell’immaginario collettivo, meglio di mille analisi sociologiche, quella disistima o almeno scarsa fiducia di cui gode in questo tempo difficile la professione forense.

L’avvocato è percepito come debole con i potenti, primi fra tutti i giudici, visti come antagonisti rispetto al difensore e ritenuto – non solo nella materia penale – un inciampo alla ricerca della verità, che splendente emergerebbe dall’attività processuale se solo quei piantagrane degli avvocati non ne impedissero la immediata evidenza.

Per converso, l’avvocato è un napoleonide – ho letto questa definizione suggestiva in uno dei tanti gruppi di avvocati che pullulano nei social – pronto a dipingersi come un coraggioso protagonista, un eroe solitario e superiore a tutti, colleghi per primi, trattati con sufficienza se non con un qualche spregio, anche quando nella realtà il proprio ruolo è tutt’altro che incisivo.

In questo scenario, che chi frequenta le aule di giustizia respira e percepisce quotidianamente, si innesta una crisi ormai sempre più evidente della credibilità e della rappresentanza degli organi istituzionali dell’avvocatura.

La battaglia delle battaglie sembra essere quella per la conservazione di cariche che ormai non possono non definirsi illegittime, perché rivestite in violazione della legge e di ormai innumerevoli pronunce giurisdizionali; come ben gli avvocati dovrebbero sapere, è alla legalità e non a personalissime idee di giustizia o timori complottardi che dovrebbero ispirarsi le condotte pubbliche.

Anche in altri ordinamenti, si veda ad esempio quello degli enti locali, esistono disposizioni che vietano la reiterazione dei mandati; malviste, spesso oggetto di tentativi di aggiramento, ma mai si era vista una tale renitente condotta in una categoria che dovrebbe fare della leale applicazione delle leggi e delle sentenze uno dei primi suoi compiti ed obbiettivi.

Il fatto non è solo deprecabile in se, ma indice di un distacco ormai conclamato dalla realtà della categoria forense, di cui le istituzioni non rappresentano in alcun modo né gli obbiettivi né gli stessi reali interessi.

Mentre si discute ancora da parte del CNF dell’avvocato in costituzione – inutile orpello formalistico presentato come salvifico momento di gloria – sapidamente si fa notare da più parti che in concreto l’avvocato, con l’aiuto almeno ingenuo ed incauto dei suoi stessi rappresentanti, viene intanto escluso dalla Corte di Cassazione.

Infatti, a causa dell’applicazione come norma processuale di un protocollo comportamentale in cui sarebbe stata buona norma aggiungere, appunto, che il suo mancato rispetto non avrebbe mai potuto essere sanzionato da censure gravissime, si registrano pronunce sanzionatorie come quelle di inammissibilità dei ricorsi che non soggiacciono a tali parametri e che danneggiano il cittadino, privilegiando il formalismo rispetto alla sostanza, e scaricano sulla categoria degli avvocati le distorsioni e la pletoricità del sistema giurisdizionale, specie di legittimità.

Più ancora e più in genere, flebile e poco incisiva appare la voce dell’avvocatura, se non quella associativa, su temi di grande rilievo nella riforma “epocale” della giustizia che – vedasi prescrizione penale – si preannuncia solo come un taglio robusto dei diritti difensivi e delle garanzie processuali e nell’avvento della regola “fine processo mai”, mentre in generale si diffonde, anche per la scarsa informazione (e certo non è il costosissimo Dubbio, diffuso come un samizdat, a porvi rimedio), un sentire diffuso che trasforma l’opinione pubblica in una congrega di sferruzzanti tricoteuses sotto i patiboli, in cui come ben sappiamo si impigliano poveri, soggetti deboli o semplici sfortunati, quelli che incappano nel sistema giustizia in un particolare momento di speciale muscolare necessità mediatica di enfatizzare la repressione penale.

Sono stato, nel 2012, fra i convinti sostenitori della riforma forense, non perché fosse la legge migliore del mondo, ma perché l’ordinamento, con qualche rappezzo, risaliva agli arcaici anni trenta ed era necessaria una modifica sostanziale delle regole professionali; di questo nessuno ora si rammenta.

Fra le altre cose, che oggi molti – anche quelli che la sostenevano in conciliaboli non pubblici di cui ora non hanno memoria – non ricordano, si disse fin da subito che la riforma si sarebbe retta sul pilastro dell’autogoverno, ed infatti il frequente riferimento ad attività regolamentari affidate allo stesso CNF, inspiegabilmente talora presentato come limitazione, era evidentemente piuttosto un’apertura alle forze stesse dell’avvocatura ed alla sua capacità di rinnovarsi.

Non è certo colpa di chi ipotizzò quello strumento se poi esso sia stato utilizzato invece per dar vita ad una continua conflittualità, che ha finito per consegnare in mano alla giurisdizione le sorti evolutive della regolazione professionale e che ha visto in verità solo il Ministero della Giustizia tentare di non seguire lo stesso scenario, mancando tuttavia inevitabilmente di tempestività e rapidità nel provvedere alle attività che la riforma prevedeva anche in questo caso come frutto di una concertazione con la categoria.

Con la onestà intellettuale che ritengo necessaria in chi si è assunto responsabilità istituzionali, temo che la fiducia accordata al sistema ordinistico sia stata troppo generosa, anche se – ad esempio nel sistema disciplinare – si dimentica che la riforma ha avuto l’innegabile pregio di creare organismi autonomi e terzi, la cui funzionalità è – ritorniamo sempre al punto – affidata alla qualità e all’impegno degli stessi avvocati, come si dimentica che è stata proprio la riforma ad affermare il principio, all’epoca originariamente messo in discussione, che l’iscrizione all’albo, e quindi il diritto all’esercizio dell’avvocatura, non poteva essere subordinato a parametri economici o previdenziali.

Non meno importante è l’evidenza di una involuzione sociale ed economica della categoria, che il sistema ordinistico e le rappresentanze istituzionali non si sono dimostrati in grado finora di contrastare e combattere, mentre anche qui il dibattito, già avviato al tempo della riforma, avrebbe meritato ben altra risposta.

Mi limito in materia a richiamare il tema dell’avvocato-dipendente, che solo all’ultimo momento non fu inserito e regolato nel testo della riforma e quello delle misure fiscali agevolative per le partite IVA “a scartamento ridotto”, che producono l’effetto indiretto, ma certo, di scoraggiare l’associazionismo, sicuramente in prospettiva assai importante e che pertanto andrebbero non eliminate, ma certamente almeno bilanciate da disposizioni che riconoscessero pari benefici a redditi maturati attraverso iniziative associative o societarie.

Mi ha molto colpito che nella bufera che si è abbattuta sul CSM e sui metodi a dir poco non ortodossi con cui è stata selezionata almeno in parte la classe dirigente della magistratura poco o nulla abbia detto l’organo di rappresentanza istituzionale degli avvocati, sebbene molti fatti emersi facciano dubitare di una diffusa opacità anche della giurisdizione; e più ancora mi ha colpito che – fra le varie ipotesi di riforma del sistema di autogoverno – non si sia neppure provato ad introdurre una partecipazione attiva più che di generici “laici politici”, che non apportano al CSM significativa esperienza proprio per la natura strettamente politica della loro partecipazione, proprio di quei rappresentanti dell’avvocatura che dei giudici dovrebbero essere in grado di dare una valutazione meglio di chiunque altro.

In poche parole, una categoria sempre numericamente gonfia, molto legata alla retorica, ma poco al realismo della quotidianità, divisa in sottoclassi anche sociali del tutto disparate, perché convivono ormai a fatica, sotto lo stesso tetto formale, avvocati grandi professionisti al centro del mondo degli affari con una truppa diffusa che a giudicare dalle sue stesse dichiarazioni pubbliche fatica a tener dietro ai pagamenti obbligatori, fiscali e previdenziali, essendosi assottigliata proprio quella middle class di professionisti dignitosi e affermati anche economicamente che in passato rappresentava il nerbo dell’avvocatura e ne rendeva solido anche il prestigio sociale.

Non so dare ricette, e forse il timore di sbagliare ancora mi trattiene dal formulare altre proposte organiche; ma penso che bisogna sicuramente rafforzare il mondo associativo forense e valorizzare la costituzione di un organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura su base capitaria a cui concorrano attivamente le associazioni, possibilmente diviso in sezioni territoriali, favorire anche mediante misure di incentivazione e sostegno economico la ricerca di formule di collaborazione anche interprofessionale, rafforzare e rendere efficace la formazione di ingresso e quella continua, affrontare una volta per tutte il tema della sostenibilità del sistema previdenziale, modificare robustamente l’accesso alla professione e alle specializzazioni, impaniatosi nelle liti regolamentari, regolare per legge la trasparenza e la rotazione degli incarichi ovunque sia utilizzato denaro pubblico, affrontare con realismo responsabile anni di difficoltà e di ristrutturazione profonda della professione.

Smetterla con la vacua retorica ed il napoleonismo, ma anche con le polemiche prive di sbocchi effettivi nella realtà dell’esercizio della professione come attività che ha anche un rilievo oggettivamente economico, valorizzare quella che in un tempo troppo rapidamente archiviato veniva definita la comune cultura della giurisdizione che dovrebbe legare avvocati e magistrati, rilanciare l’immagine pubblica della categoria, ricordando che in tutti i tempi e in tutto il mondo non ci sono diritti se non c’è un avvocato libero a difenderli.

Lascia un commento