Prime riflessioni sulla riforma gialloverde della giustizia

 

Nel nuovo processo civile, l’atto introduttivo tipico – anche in sede di gravame – diviene il ricorso; si tratta di una misura più volte invocata, ma poiché il rito non è identico a quello attuale del lavoro, ma dichiaratamente semmai ispirato alla semplificazione dell’attuale 702 bis c.p.c., ideato per processi non complessi, quanto alle richieste di prova ed al deposito dei documenti ed alla effettività dell’istruttoria non si vede quale peculiare accelerazione possa dipendere esclusivamente dalla natura dell’atto introduttivo.

Procede l’andamento culturalmente contraddittorio nei confronti della mediazione e della negoziazione assistita, ora diminuite di impatto rispetto ad una fase appena precedente in cui erano enfaticamente presentate come rimedio a tutti i ritardi giurisdizionali, mentre viene potenziato, più a parole che nei fatti, il ruolo dell’avvocato nella negoziazione assistita.

Viene introdotta una fase di istruzione stragiudiziale il cui successo pratico sarà tutto da dimostrare, avendo finora avuto pressoché nulla utilizzazione le disposizioni sulle dichiarazioni scritte depositate dalle parti, salvo quando si tratti di processi bagatellari o privi di reale contraddittorio.

In un processo come quello civile, in cui le doglianze sono sovente concentrate proprio sulla valutazione delle prove, anche quando assunte dinanzi al giudice, confidare nella efficacia della loro assunzione come frutto di accordo pre-giudiziale fra le parti appare assai ottimistico.

Molti commenti tralasciano o quasi un’altra innovazione molto consistente e che avrà conseguenze significative, almeno per una lunga fase di sperimentazione iniziale, sulla certezza dei diritti e la loro tutela in giudizio.

Emulando con qualche approssimazione le norme dei processi speciali, nei quali una parte è di regola sempre la P.A., si tenta di introdurre l’obbligo generalizzato di notificare a mezzo pec (si rammenti che tale strumento è sconosciuto al sistema europeo) e, preliminarmente, si rafforza l’obbligo di dotarsene da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Pericoloso e foriero di future controversie il principio della presunzione di ritualità della notifica; alla sicura praticità del metodo, a cui per la verità non corrisponde particolare celerizzazione del processo in quanto tale, sicuramente va collegata una maggiore incertezza nella tutela dei diritti.

Modifiche al sistema dello scioglimento delle comunioni, ormai quasi totalmente nella prassi sostituito da negoziazioni private e l’introduzione della facoltà per il debitore di vendere l’immobile pignorato a prezzo di mercato; la definizione di tale valore renderà difficile, secondo comune esperienza, un significativo successo dell’istituto, astrattamente in se interessante.Ulteriore potenziamento generale del processo civile telematico, con digitalizzazione sostanzialmente obbligatoria di tutti gli atti e documenti processuali.

Anche nella materia del processo penale, i commenti più roboanti, pro e contro, sono condizionati dalla ormai sempre più diffusa scarsa competenza, persino negli ambienti che ne dovrebbero conoscere ogni aspetto, degli aspetti tecnici del processo.

Così passa quasi sotto silenzio il tentativo di introdurre – peraltro lodevolmente – la digitalizzazione nel processo penale, ma passa anche sotto silenzio il pericoloso principio che nel processo penale le notifiche dopo la prima si farebbero tutte consolatoriamente al difensore, evidentemente in supplenza dell’inefficacia sperimentata di qualunque sistema di notificazioni pubbliche, con quali e quante responsabilità a carico dell’avvocato non è difficile prevedere.

Ovviamente, qui è anche l’architettura di sistema ad essere più confusa e preoccupante, inficiata com’è di pulsioni semplificatorie che mal si adattano al processo, che resta quello delicatissimo dell’accertamento della reità, con le sue devastanti conseguenze sulla libertà e sulla vita del cittadino.

Da un lato, infatti, si ipotizzano termini più stringenti per la durata dei processi e dall’altro tuttavia, per effetto della controversa norma sulla prescrizione di prossima attuazione e delle ipocrite disposizioni che incrinano senza trasparenza il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, che stanno nascondendo sotto il tappeto della giurisdizione la polvere di milioni di fascicoli più o meno fermi, c’è il rischio che il sistema penale si trasformi in sostanza nel rito del “fine processo mai”.

Definitivamente abbandonata la centralità del dibattimento come momento di accertamento della verità processuale, si continuano ad interpolare i riti premiali e limitare in sostanza i diritti, in nome di una visione del processo come strumento di lotta sociale alla criminalità che è del tutto errata, perché il processo è, “a valle” delle misure di contrasto al crimine, il luogo in cui si accerta la reità della condotta e si irroga una penna adeguata anche in riferimento all’art. 27 della Costituzione (si, vecchio arnese, questo della costituzione, senza del quale tuttavia si celebrano solo processi voluti dal “sentimento popolare” o dalla “volontà dello stato”).

Le misure sanzionatorie, peraltro blande, nei confronti dei magistrati “ritardatari” confondono come sempre in un’unica indistinta ansia di celerità che “ci chiede l’Europa” le esigenze di buona pratica sollecita e quelle di approfondimento – nei casi più gravi – che ci chiede l’esigenza di tutelare i diritti sia degli imputati sia delle persone offese.

Colpiscono negativamente, tanto in civile quanto in penale, le limitazioni al giudizio d’appello e la mancanza totale di interesse per quello che universalmente è riconosciuto invece come uno dei nodi più drammatici del nostro sistema giudiziario, l’abnorme numero di giudizi di legittimità e la conseguente ricerca di una deflazione sempre più a rischio di essere sbrigativa, a fronte tuttavia di un bisogno di giustizia “di qualità” di cui il ricorso alla Corte di Cassazione è chiara espressione.

Assurdo infine il complesso delle proposte in tema di riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM, a partire dall’elezione preceduta dal sorteggio, pressoché certamente incostituzionale, ad una serie di regole e limitazioni talmente forti da ipotizzare che proprio i magistrati più qualificati e rappresentativi si terranno alla larga dall’organo di autogoverno, se farvi parte sarà non un motivo di vanto ma addirittura una limitazione forte della carriera.

Resta invece del tutto irrisolto il tema della terzietà del giudizio disciplinare, che andrebbe unificato per tutte le magistrature ed affidato a corti in gran parte non magistratuali, come del resto chi discorre di riforme epocali dovrebbe anche ipotizzare semmai una maggiore omogeneità di regole degli organi di autogoverno di tutte le magistrature, comprese quelle speciali.

Il tutto, continuando a seguire un indirizzo secondo cui le riforme sono riforme dei riti e dei procedimenti e non dell’organizzazione per giungere, sogno sempre declamato e mai raggiunto, alla sottrazione dei compiti di amministrazione e organizzazione all’autorità giudiziaria, che ha ampiamente dimostrato con i risultati di decenni di governo esclusivo della giurisdizione di non avere propensione e tempo per lo svolgimento di tali compiti.

Nessuno affiderebbe nella sanità ai primari i compiti che sono tipici delle caposala o degli impiegati amministrativi, ma è ciò che ostinatamente in concreto si fa nel mondo giudiziario.

Sebbene se ne parli diffusamente sotto il profilo propagandistico, nulla qui inoltre si prevede per la riforma della magistratura onoraria, ormai depositaria di circa metà della giurisdizione senza alcuna adeguato stabile inquadramento nel sistema nonostante i precedenti interventi legislativi.

Palesemente inoltre la proposta di delega sembra il frutto di una elaborazione non unitaria e non congiunta del governo, ma una mediazione o meglio un precario equilibrio fra tendenze contrastanti, il cui pernicioso esito finale è che il testo – essendo stato licenziato dal Consiglio dei Ministri con la formula del “salvo intese” – è al momento poco più che un guscio, suscettibile di essere riempito di contenuti nuovi e forse anche ulteriormente contraddittori.

Sta di fatto che nulla vi è di epocale in queste norme; semmai, si tratta di un tipico frutto dell’epoca.   

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