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    Chi Stabilisce il Prezzo del Carburante in Italia

    Mario Cavallaro

    Extraprofitti, accise e competenze europee. Appunti di un non specialista che ha provato a capire

    Agosto 2026


    Quelli che mi conoscono, che non sono pochissimi, sanno che non sono un tecnico dell’energia, non ho competenze ingegneristiche e non frequento i mercati delle materie prime. Sono un giurista o, se più piace, un modesto avvocato di campagna con qualche trascorso politico, che ha passato un po’ del suo tempo a leggere norme, sentenze e statistiche sull’argomento che qui tratto, mosso da un fastidio molto elementare: quello di sentir ripetere in televisione parole che nessuno definisce, a proposito di somme che tutti paghiamo, e di ascoltare i miei successori politici — spesso con importanti incarichi di governo — primeggiare in questa gara alla vacuità.

    Ne è uscito questo tentativo di ricostruire un meccanismo, con la sola esigenza che ogni affermazione sia verificabile da chi voglia prendersene la briga, come io ho fatto con le fonti disponibili.

    1. Una parola che nessuno ha definito

    Da quattro anni la parola «extraprofitti» circola come se fosse una categoria giuridica. Non lo è. Non compare nel Testo unico delle imposte sui redditi, non compare nel Testo unico sulle accise, non compare nei Trattati europei. È un termine del linguaggio politico che il legislatore ha adottato per battezzare due prelievi straordinari[1] senza mai dire che cosa esso significhi.

    L’omissione non è irrilevante. Un tributo che colpisce un oggetto indefinito è un tributo che non si sa che cosa colpisce; e infatti, come vedremo, ha colpito altro.

    Confucio, nel tredicesimo libro dei Dialoghi, risponde a chi gli chiede da dove comincerebbe se gli affidassero il governo: comincerei dal rettificare i nomi.[2] Perché se i nomi non sono corretti il discorso non corrisponde alle cose, se il discorso non corrisponde alle cose nessuna impresa si compie, e alla fine il popolo non sa più dove mettere i piedi. È l’osservazione più pertinente che io conosca sulla legislazione tributaria degli ultimi anni, e ha venticinque secoli; e del resto fa il paio con l’espressione nomina sunt consequentia rerum, di significato simile, risalente al diritto romano e attestata ad esempio nelle Institutiones di Giustiniano, ma diventata famosa in italiano soprattutto grazie a Dante Alighieri, che la cita nel capitolo XIII della Vita Nuova.

    I nomi sono, anzi dovrebbero essere, conseguenza della loro realtà, non fantasiosi trucchi per gabbare i gonzi o gli ingenui.

    2. Che cos’è, davvero, un extraprofitto

    L’economia politica una definizione ce l’ha, e la possiede da più di due secoli.

    David Ricardo, nel 1817, spiegò che quando il prezzo di un bene è determinato dal costo del produttore marginale — il meno efficiente fra quelli la cui offerta serve a soddisfare la domanda — tutti gli altri produttori incassano la differenza.[3] Quella differenza non è profitto: è rendita. Non premia il merito, l’investimento o il rischio. Premia il fatto di trovarsi dalla parte fortunata di un prezzo deciso altrove.

    Il mercato elettrico italiano funziona esattamente così. Il prezzo unico nazionale è fissato, in gran parte delle ore, dall’ultima centrale che entra in servizio per coprire la domanda: quasi sempre un impianto a gas. Quel prezzo viene poi corrisposto a tutti, compresi l’idroelettrico, il fotovoltaico e il geotermico, che hanno costi variabili prossimi a zero. Nel 2022, quando il gas passò da trenta a trecento euro al megawattora, milioni di pannelli fotovoltaici installati anni prima cominciarono a incassare dieci volte tanto senza che nessuno avesse mosso un dito. Quella è «rendita ricardiana» allo stato puro.

    Marshall aggiunse, alla fine dell’Ottocento, la nozione di quasi-rendita: il rendimento straordinario che un fattore produttivo ottiene finché l’offerta non riesce ad adeguarsi, e che si dissolve appena la capacità si aggiusta.[4] La qualificazione conta, perché una quasi-rendita è temporanea per definizione, e giustifica semmai un prelievo altrettanto temporaneo.

    Mettendo insieme le due cose, una definizione utilizzabile suona così:

    Extraprofitto è la quota di margine che eccede la remunerazione normale del capitale e del rischio, è causalmente riferibile a uno shock esterno dei prezzi e non a decisioni dell’impresa, ed è pertanto economicamente qualificabile come rendita anziché come profitto.

    Henry George la chiamava unearned increment, incremento non guadagnato. Einaudi teneva ben distinto il prelievo sulla rendita dall’imposta sul reddito prodotto, e sapeva perché: la rendita si può aggredire senza distruggere l’incentivo a produrre, il profitto no.[5] Tassare il profitto in nome dell’extraprofitto significa tassare il contrario di ciò che si dichiara di voler colpire.

    Tenete a mente questa frase. Ci servirà fra breve.

    3. Che cosa ha fatto l’Italia, e che cosa ha risposto la Corte

    Il decreto-legge del marzo 2022 istituì un contributo straordinario «contro il caro bollette» con aliquota del venticinque per cento. La base imponibile non fu il profitto. Fu il differenziale fra i saldi delle liquidazioni periodiche IVA di due semestri.

    E qui sta tutto.

    L’IVA non misura il guadagno. Misura il transito del valore. Il saldo IVA di un distributore di carburanti cresce automaticamente quando cresce il prezzo alla pompa, anche se quel distributore guadagna gli stessi tre centesimi al litro dell’anno prima (di qui le accorate proteste degli operatori del settore). Si è dunque costruita un’imposta «sugli extraprofitti» su un indicatore che con i profitti non ha rapporto.

    La Corte costituzionale ha respinto per tre volte le questioni sollevate contro quel prelievo, ma leggendo le motivazioni si capisce che il rigetto è stato concesso all’emergenza, non alla norma in sé.

    Con la sentenza 111 del 2024 ha salvato il contributo nel suo complesso, dichiarando però illegittimo che nella base imponibile entrassero le accise addebitate in rivalsa ai clienti finali: perché quelle accise non sono ricchezza dell’impresa, sono imposta che vi passa attraverso.[6] Con la sentenza 180 del 2025 ha respinto le censure ulteriori, annotando tuttavia che il reddito sarebbe stato «il più confacente parametro» e che un tetto massimo al prelievo sarebbe stato opportuno.[7] Con la sentenza 135, depositata il 21 luglio 2026, ha respinto anche l’ultima questione, osservando però che il contributo, pur dichiarando di colpire gli extraprofitti, non quantifica affatto i profitti, e misura invece un «differenziale di differenziali».[8]

    Tre rigetti e tre rilievi. Il monito è chiarissimo: la prossima volta si tassi il reddito, per un tempo determinato, con un tetto, e su chi la rendita l’abbia effettivamente percepita.

    C’è un precedente che rende la vicenda ancora più istruttiva. Nel 2015, con la sentenza numero 10, la Consulta aveva dichiarato illegittima la cosiddetta Robin Hood Tax del 2008 per tre ragioni: era strutturalmente permanente benché motivata da una congiuntura, colpiva l’intero reddito d’impresa e non la sua componente straordinaria, e non prevedeva alcun meccanismo che ne impedisse la traslazione sui consumatori.[9] Erano, punto per punto, i vizi che il legislatore avrebbe ripetuto quattordici anni dopo.

    E il vizio della traslazione è il più beffardo. Un prelievo su chi opera a margine fisso per unità di prodotto viene scaricato a valle con la naturalezza dell’acqua che scende. A valle indovinate chi c’è? Ma sì, proprio lui: il consumatore finale, quello che l’imposta diceva di voler proteggere.

    4. E adesso la domanda vera: chi decide?

    Qui il discorso si fa politico, e conviene procedere con ordine perché il terreno è insidioso.

    Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea contiene, in materia fiscale, una regola che si ripete tre volte. L’articolo 113, sull’armonizzazione delle imposte indirette, richiede l’unanimità del Consiglio. L’articolo 192, paragrafo 2, lettera a), la richiede per le misure ambientali «di natura principalmente fiscale». L’articolo 194, paragrafo 3, la richiede per le misure energetiche «di natura principalmente fiscale». E l’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, fa espressamente salvo il diritto di ciascuno Stato di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta fra le diverse fonti e la struttura generale del proprio approvvigionamento.[10]

    Tre riserve di unanimità e una clausola di salvaguardia della sovranità nazionale sul mix energetico. Non sono ripetizioni distratte: i redattori hanno presidiato tre volte lo stesso confine perché sapevano quanto è tentante attraversarlo.

    Nell’ottobre del 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento 2022/1854, che istituisce il contributo di solidarietà obbligatorio sulle imprese del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione. Base giuridica: l’articolo 122, paragrafo 1, che consente misure di emergenza in caso di gravi difficoltà di approvvigionamento.[11] Quella norma sta nel capo sulla politica economica, dove l’Unione ha una competenza di mero coordinamento. Consente di deliberare a maggioranza qualificata ed esclude il Parlamento europeo dal procedimento.

    Con questo strumento si è adottato un prelievo che ha soggetti passivi, base imponibile, aliquota minima e periodo d’imposta. Un tributo, comunque lo si chiami.

    L’obiezione fu sollevata in Consiglio nel momento stesso dell’adozione: la delegazione ungherese (i nostri amici di ieri) mise a verbale che l’articolo 122 non poteva reggere da solo una misura contenente disposizioni di natura fiscale, che avrebbero richiesto l’unanimità. La stessa Commissione, altrove, ha riconosciuto che il ricorso all’articolo 122 non deve servire ad aggirare le basi giuridiche previste per i tempi normali.

    Non è una disputa accademica. È pendente davanti alla Grande Sezione della Corte di giustizia, che il 9 giugno 2026 ha trattato congiuntamente tre rinvii: quello della Corte costituzionale belga e quello dell’Alta Corte irlandese, che contestano la validità stessa del regolamento, e quello della nostra Corte costituzionale, che chiede se il regolamento consenta a uno Stato di estendere il prelievo a soggetti che il regolamento non contempla.[12] Le conclusioni dell’Avvocato generale non sono state ancora depositate. Sarà, con ogni probabilità, la prima volta che la Corte interpreta l’articolo 122 come base giuridica di un’imposta.

    Che l’Unione abbia costruito il Meccanismo europeo di stabilità, il programma SURE, il Next Generation EU e ora la fiscalità dell’energia ricorrendo ogni volta a una clausola di emergenza è un fatto. Che ogni volta l’emergenza fosse reale è altrettanto vero. Ma è la vecchia questione di Carl Schmitt, ripresa da Agamben: quando l’eccezione diventa la modalità ordinaria del governo, non è più eccezione.[13] È una costituzione materiale che si forma per sedimentazione, senza che nessuno l’abbia mai votata, ed è sempre più un malvezzo generalizzato dei tempi moderni.

    5. E adesso l’alibi

    Veniamo al punto che mi ha convinto a scrivere.

    Dal 1° gennaio 2026 l’accisa sulla benzina e quella sul gasolio per autotrazione sono identiche: 672,90 euro per mille litri. La benzina è scesa di 4,05 centesimi al litro, il gasolio è salito della stessa misura. La legge di bilancio ha soppresso la gradualità quinquennale che il Governo stesso aveva scelto appena nove mesi prima con il decreto legislativo 43 del 2025, e ha fatto tutto in un colpo solo.[14]

    La motivazione ufficiale è il superamento di un «sussidio ambientalmente dannoso», catalogato con la sigla EN.SI.24. Il che, nel discorso pubblico, si è tradotto nella formula che tutti abbiamo sentito: ce lo chiede l’Europa.

    Non è vero. E la verifica è alla portata di chiunque.

    Il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi è un istituto di diritto italiano, previsto dall’articolo 68 della legge 221 del 2015.[15] La direttiva europea sulla tassazione dell’energia, la 2003/96, fissa soltanto livelli minimi — 359 euro per mille litri sulla benzina, 330 sul gasolio — e lascia agli Stati piena libertà al di sopra di essi.[16] L’Italia era, ed è, largamente sopra entrambi. Nessun obbligo di adeguamento al rialzo è mai esistito.

    L’unica norma europea che avrebbe potuto imporre quel riallineamento è la revisione della direttiva del 2003, proposta nel luglio 2021 nell’ambito del pacchetto Fit for 55. Quella revisione non è in vigore. È bloccata da cinque anni. E il motivo per cui è bloccata è precisamente quello di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente: richiede l’unanimità in Consiglio, e l’unanimità non c’è.[17] Nel novembre 2025 anche il testo di compromesso della presidenza danese non l’ha ottenuta.

    Riassumo, perché la simmetria merita di essere vista tutta insieme.

    Quando si tratta di tassare gli extraprofitti, il Governo dice che sta attuando un obbligo europeo. Ma il regolamento europeo limita il contributo alle imprese dell’estrazione e della raffinazione, mentre la norma italiana ha colpito anche i rivenditori di elettricità, i distributori di prodotti petroliferi, gli importatori e — vertice del paradosso — i produttori da fonte rinnovabile. Se quell’estensione è legittima, lo è non perché imposta da Bruxelles, ma perché rientra nella competenza nazionale sull’imposizione diretta. Lo dice, testualmente, la nostra Corte costituzionale nell’ordinanza di rinvio.

    Quando si tratta di aumentare l’accisa sul gasolio, il Governo dice che sta adempiendo a un vincolo ambientale europeo. Ma quel vincolo non esiste, l’aumento è stato deciso a Roma, e le maggiori entrate sono state destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

    Quando la misura è impopolare, la responsabilità è europea.
    Quando il gettito serve, la competenza è nazionale.

    Non si possono avere tutte e due le cose. E il costo di questo doppio gioco non lo paga Bruxelles: lo paga la credibilità delle istituzioni europee presso cittadini che non hanno il tempo di andare a leggere i Trattati.

    Aggiungo, per onestà, che sul merito il Governo ha un argomento serio: il gasolio ha per litro un contenuto energetico e carbonico superiore alla benzina, e la sua tassazione inferiore è un residuo delle politiche industriali degli anni Settanta. Si può discuterne. Ma è una scelta italiana, e i cittadini hanno diritto di sapere chi l’ha fatta e perché.

    6. Come si forma davvero il prezzo alla pompa

    Poiché il prezzo del pieno è l’unica statistica che tutti gli italiani leggono ogni settimana, vale la pena di smontarlo.

    Il primo equivoco da togliere di mezzo è che segua il prezzo del petrolio. Non lo segue. Segue le quotazioni dei prodotti raffinati, che è cosa diversa. Il differenziale fra il valore dei prodotti e il costo del greggio — quello che gli operatori chiamano crack spread — remunera la raffinazione e si muove per conto proprio: nel 2022 i margini di raffinazione esplosero mentre il greggio era già in discesa. Buona parte di ciò che il dibattito pubblico chiamò «extraprofitti» stava lì, e nessuno lo disse.

    Le quotazioni di riferimento sono le rilevazioni Platts per l’area di consegna: per l’Italia il Mediterraneo. Sono prezzi effettivi di scambio, rilevati ogni giorno, espressi in dollari. L’oscillazione del cambio euro-dollaro si trasferisce integralmente sul prezzo interno.

    A quel valore si sommano logistica, stoccaggio, oneri di scorta d’obbligo e il margine di compagnia e gestore — che in Italia è comparativamente compresso, perché la rete è frammentata e gli erogati medi per impianto sono fra i più bassi d’Europa.

    Poi arriva l’accisa: importo fisso per litro, del tutto indipendente dal prezzo del prodotto. Non scende quando il petrolio crolla, non sale quando il petrolio esplode.

    Infine, l’IVA al 22 per cento, applicata sull’intero importo, accisa compresa.

    Questo ultimo passaggio produce due effetti che vale la pena di sforzarsi di capire una volta per tutte.

    Il primo: quando salgono le quotazioni internazionali, lo Stato incassa di più senza aver deliberato nulla, perché l’IVA è proporzionale. Esiste dal 2007 un meccanismo di «accisa mobile», previsto dalla legge finanziaria per il 2008, che dovrebbe restituire quell’extragettito riducendo l’accisa.[18] Non è mai stato applicato con continuità.

    Il secondo: quando l’accisa sale di un centesimo, alla pompa l’aumento è di 1,22 centesimi. L’aumento nominale di 4,05 centesimi sul gasolio vale in realtà circa 4,94 centesimi al litro per chi paga.

    In cifre tonde: sulla benzina, la componente fiscale complessiva supera stabilmente il 55 per cento del prezzo finale. Sul gasolio la percentuale è inferiore di qualche punto — dal 2026 l’accisa è la stessa, e la differenza dipende ormai soltanto dal costo industriale, che per il distillato medio è più alto.

    Del resto, è quello che più o meno urlava in un video propagandistico davanti a una pompa di carburante una autorevole esponente politica destinata a fare una grande carriera, promettendo che tutto questo sarebbe svanito come in un sogno.

    7. I numeri del 2025, che nessuno ha citato

    Terna ha pubblicato a gennaio il consuntivo dell’anno. Vale la pena guardarlo, perché smentisce sia gli entusiasti sia i catastrofisti.

    Il fabbisogno elettrico nazionale è stato di 311,3 terawattora, sostanzialmente stabile. La produzione da fonti rinnovabili è stata di circa 131 terawattora, in calo del 2,3 per cento. La quota rinnovabile sulla domanda è scesa al 41,1 per cento. Il termoelettrico è cresciuto del 4,6 per cento, e il consumo di gas per produrre elettricità è salito a 25,2 miliardi di metri cubi, un miliardo e mezzo più dell’anno prima.[19]

    Non è stata una scelta politica. È stata l’idrologia: l’idroelettrico ha perso il 21 per cento. Il fotovoltaico è cresciuto del 25 ed è diventato per la prima volta la prima fonte rinnovabile italiana, ma non è bastato. Il vuoto l’ha riempito il gas.

    Da qui una conclusione che mi pare la più importante e la meno detta: il collo di bottiglia della transizione italiana non è la potenza rinnovabile installata. Sono gli accumuli e la rete. Finché la flessibilità del sistema è affidata alle centrali a gas, ogni annata idrologica avversa si traduce meccanicamente in più gas, più emissioni, prezzo dell’energia più alto e, si noti bene, più rendite infra-marginali, cioè più di quella cosa che si è deciso di tassare.

    Il che ci consegna una circolarità che vale la pena di nominare per quello che è. Lo Stato mantiene un’architettura di mercato che per costruzione genera rendite; quando le rendite esplodono le tassa in via straordinaria invocando l’Europa; e destina il gettito al bilancio generale anziché al contenimento del prezzo che quell’architettura ha prodotto. Non è ipocrisia. È incoerenza di disegno. Ma produce gli stessi effetti dell’ipocrisia, e in più li produce nella forma della legge.

    Un’ultima cifra, che è quella che dovrebbe orientare tutto il resto: la dipendenza energetica italiana resta intorno al 75 per cento. Ogni terawattora prodotto in casa è un terawattora non importato. Ogni euro di accisa in più su un prodotto importato non riduce quella dipendenza di un centesimo.

    8. Il metano: quel che è vero e quel che non lo è

    Su questo punto ho dovuto correggere le mie stesse convinzioni, e lo scrivo perché credo sia utile.

    Si sente dire che il metano non è un problema climatico quando viene bruciato, e che il guaio è solo quello che sfugge in atmosfera. È vero a metà, e la metà sbagliata è quella che circola di più.

    La combustione del metano produce anidride carbonica: circa 56 chilogrammi per gigajoule, contro i 74 del gasolio e i 95 del carbone. Il gas è dunque meno carbonioso degli altri combustibili fossili, non a emissioni nulle.

    È invece verissimo che il metano rilasciato tal quale è enormemente peggiore: secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC il suo potere climalterante è circa trenta volte quello dell’anidride carbonica su un orizzonte di cento anni, e circa ottanta volte su venti.[20] Ma dura in atmosfera una dozzina d’anni, mentre l’anidride carbonica dura secoli.

    La formulazione corretta è dunque questa: bruciare il metano converte un gas serra potentissimo e di vita breve in uno più debole, ma persistente e cumulativo. Il vantaggio climatico del gas esiste, ma è condizionato: dipende da quanto gas sostituisce carbone e petrolio, e da quanto ne sfugge lungo la filiera. Superata una perdita dell’ordine del tre per cento lungo la catena, il vantaggio sul carbone svanisce.

    Perché allora il metano non viene più incoraggiato, se ne abbiamo in casa? La risposta più onesta è che le ragioni sono cinque, e nessuna è quella che si dice.

    L’aritmetica non torna. La produzione nazionale nel 2025 è stata di circa 3,3 miliardi di metri cubi. I consumi sono di circa 60. Le riserve certe, al 31 dicembre 2024, ammontano a 42,5 miliardi di metri cubi; sommando le probabili e le possibili si arriva a 78,7, distribuiti in centinaia di giacimenti separati.[21] Estraendo tutto — ipotesi irrealistica per tempi e costi — si coprirebbero poco più di quindici mesi di consumo. L’argomento dell’indipendenza energetica, posto in questi termini, non regge alla prova della calcolatrice.

    Il prezzo non cambia. Il gas estratto in Adriatico si vende al prezzo di mercato, non al costo di produzione. Il costo di estrazione è stimato intorno a cinque centesimi al metro cubo; il prezzo all’hub italiano, a marzo, era intorno a cinquantacinque. La differenza è margine del concessionario, non risparmio per le famiglie. E siamo tornati, senza volerlo, esattamente al tema della rendita da cui siamo partiti.

    Le regole europee lo disincentivano per via indiretta, non con divieti — che sarebbero fuori competenza, per quell’articolo 194 di cui sopra — ma con lo stop agli incentivi per le caldaie a soli fossili dal 2025, l’obiettivo di eliminazione al 2040, l’estensione dello scambio di quote di emissione a riscaldamento e trasporto stradale dal 2028, e il regolamento del 2024 sulle emissioni di metano lungo la filiera.[22]

    Le regole italiane lo disincentivano per via diretta, attraverso il Catalogo dei sussidi dannosi e la riforma delle accise.

    E poi c’è la ragione che non si dice: finché il gas fissa il prezzo dell’elettricità, ogni metro cubo in più produce rendita per tutte le altre fonti. Un governo che tassa gli extraprofitti mentre accresce il ruolo del gas nel mix sta contemporaneamente creando e colpendo la stessa base imponibile.

    Merita una riga a parte la fine del metano per autotrazione. L’Italia possedeva il primo parco circolante a metano d’Europa e una filiera industriale specializzata, costruiti in decenni di politica pubblica. Sono stati dismessi non da una decisione, ma dalla convergenza di regole scritte altrove e per altri scopi, in particolare dal fatto che il regolamento europeo sulle emissioni delle automobili misura la sola anidride carbonica allo scarico, dove il vantaggio del metano è modesto. Günther Anders chiamava dislivello prometeico la sproporzione fra la nostra capacità di produrre effetti e la nostra capacità di rappresentarceli.[23] Ecco: questo è un dislivello prometeico da manuale.

    9. Il nucleare, e la domanda che nessuno fa

    Il 4 giugno 2026 la Camera ha approvato in prima lettura la legge delega sul nucleare sostenibile.[24] Il testo è ora al Senato. Il ministro ha indicato i primi reattori in funzione fra il 2034 e il 2035.

    Non entro nel merito della scelta, che è legittima e che merita un dibattito serio. Mi limito a osservare che perché quel calendario si realizzi devono verificarsi cinque condizioni in sequenza, e oggi non ne è soddisfatta nessuna: l’approvazione definitiva della legge, l’esercizio della delega con intesa in Conferenza unificata, la costituzione di un’autorità di sicurezza nucleare accreditata internazionalmente — l’ISIN è oggi attrezzato per vigilare sullo smantellamento, non per autorizzare reattori di potenza —, la disponibilità commerciale di una tecnologia che ancora non esiste in Occidente, e la localizzazione dei siti, procedura mai avviata.

    Il termine 2035 non è credibile per energia immessa in rete. La fine degli anni Trenta è ipotesi ottimistica; una capacità significativa è materia degli anni Quaranta. La credibilità di un programma trentennale dipende dall’onestà del calendario, non dalla sua brevità. Spacciarlo per decennale significa perderne la legittimazione al primo slittamento.

    Ma la domanda che nessuno fa è un’altra, e riguarda le scorie.

    Al 31 dicembre 2024 giacevano in Italia 33.766 metri cubi di rifiuti radioattivi, distribuiti in una trentina di depositi temporanei in otto regioni. Il volume maggiore è nel Lazio, con oltre dodicimila metri cubi.[25] Sono i residui delle quattro centrali dismesse — Trino, Caorso, Latina, Garigliano —, degli impianti del ciclo del combustibile a Saluggia, Rotondella, Casaccia e Bosco Marengo, e del flusso continuo di rifiuti sanitari, industriali e da ricerca, che esiste indipendentemente da qualunque scelta sul nucleare di potenza.

    La procedura per individuare il Deposito Nazionale è cominciata nel 2010. Nel 2021 è stata pubblicata la carta delle aree potenzialmente idonee; nel 2023 quella delle 51 aree idonee; nel novembre 2024 è stata avviata la valutazione ambientale strategica. Nell’agosto 2026 la valutazione non è conclusa, la carta non è definitiva, il sito non è stato individuato. Il ministro ha ipotizzato l’individuazione entro il 2029 e il completamento entro il 2039.

    E quel deposito, quando ci sarà, non risolve il problema principale. È un’infrastruttura di superficie, destinata allo smaltimento definitivo dei rifiuti a bassa e media attività e al solo stoccaggio temporaneo di quelli ad alta. Per il combustibile irraggiato l’unica soluzione riconosciuta è il deposito geologico profondo, che l’Italia non ha, non ha progettato e non ha localizzato. La direttiva Euratom del 2011 imponeva un programma nazionale entro l’agosto 2015.[26] Al mondo esistono tre progetti in stato avanzato: Onkalo in Finlandia, Forsmark in Svezia, Cigéo in Francia.

    Nel frattempo, una parte del nostro combustibile irraggiato è depositata in Francia e in Gran Bretagna. L’ultimo carico è partito nel giugno del 2010. Il rientro dei residui vetrificati, che è un obbligo contrattuale e internazionale, è stato differito più volte, da ultimo di quindici anni.

    Un Paese che in sedici anni non è riuscito a individuare un deposito di superficie per trentatremila metri cubi di rifiuti già esistenti annuncia di voler produrre, entro nove anni, rifiuti nuovi di categoria superiore, per i quali non esiste neppure lo studio di fattibilità di una destinazione finale.

    Non è un argomento contro il nucleare. È un argomento contro il modo in cui se ne parla: lo stesso modo con cui si è parlato di extraprofitti. Si nomina un obiettivo, si salta la definizione, si delega all’Europa la responsabilità della decisione e al futuro il costo dell’omissione.

    10. Rasuwa

    Mentre scrivevo queste note, il 26 agosto, un’onda di acqua, ghiaccio e detriti alta cinque o sei metri è scesa lungo il sistema del Lhende e del Bhote Koshi, nel distretto nepalese di Rasuwa, al confine con il Tibet. La cosa mi ha molto colpito anche per la potenza fisica scatenatasi e i ricordi che più di un commentatore ha collegato alla nostra tragedia del Vajont.

    L’onda ha percorso una cinquantina di chilometri travolgendo villaggi, ponti, strade e impianti idroelettrici. Il livello del Trishuli è salito di nove metri in trenta minuti. I morti accertati sul versante nepalese erano quasi cento a poche ore dall’evento, i dispersi oltre quattrocento. Le cause sono ancora al vaglio: si ipotizza il distacco di una massa glaciale che avrebbe sbarrato il fiume, o la rottura di un lago glaciale.

    Sull’evento singolo occorre prudenza, e la prudenza è una virtù intellettuale prima che una cautela professionale. Ma sulla classe di eventi la prudenza non serve: le piene da rottura di laghi glaciali aumentano al ritirarsi dei ghiacciai, e i ghiacciai himalayani si ritirano. Non è il Padreterno. È la conseguenza fisica, differita di qualche decennio e spostata di ottomila chilometri, di ciò che abbiamo bruciato noi.

    Che l’onda abbia distrutto, fra le altre cose, degli impianti idroelettrici — cioè infrastrutture rinnovabili costruite da un Paese poverissimo — è una di quelle orribili simmetrie che la realtà produce senza bisogno di romanzieri.

    Non ho una conclusione consolante, e diffido di chi ce l’ha. Ho però la sensazione che tutte le questioni che ho provato a esaminare in queste pagine — la parola non definita, l’imposta che sbaglia bersaglio, la competenza contesa, il calendario nucleare gonfiato, il deposito che non c’è — siano varianti di un unico modo di procedere: decidere il meno possibile e nominare il più possibile. Si moltiplicano i nomi perché i nomi non costano, e si rinviano le decisioni perché le decisioni costano.

    Contro questo modo di procedere Hans Jonas formulò nel 1979 l’unico imperativo che mi paia all’altezza dell’epoca: agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di una vita autenticamente umana sulla terra.[27] Non è un principio morale generico. È un principio di responsabilità verso soggetti che non possono protestare, perché non sono ancora nati, o perché vivono a Rasuwa e non hanno rappresentanza nei consigli dove si decide.

    Chi ha la mia età sa che si è tentati, davanti a tutto questo, dal fatalismo: pensare che l’umanità non sappia che pesci prendere, e che i cicli del mondo provvederanno a sostituirci con qualcosa di meno vorace. È una tentazione elegante e profondamente comoda, perché assolve tutti. Leopardi, che di illusioni non ne aveva nessuna, alla fine della Ginestra non arrivò lì: arrivò a chiedere agli uomini di guardare in faccia la propria condizione e di confederarsi contro di essa.[28] Il fiore sul fianco del Vesuvio non nega la lava. Non finge nemmeno di poterla fermare. Sta al suo posto e non mente.

    Mi pare l’unica postura decente disponibile. Nel frattempo, quando qualcuno vi dirà che l’aumento dell’accisa ce lo chiede l’Europa, sappiate almeno che non è vero.

    Le fonti normative, giurisprudenziali e statistiche di ogni affermazione contenuta in questo articolo sono indicate in nota e verificabili.

    Note

    1. Art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, conv. con mod. dalla l. 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall’art. 55 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50; art. 1, commi 115-119, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
    2. Confucio, Dialoghi (Lunyu), XIII, 3: 必也正名乎 — «occorre anzitutto rettificare i nomi».
    3. D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, London, 1817, cap. II, «On Rent».
    4. A. Marshall, Principles of Economics, London, 1890, libro V, cap. IX.
    5. H. George, Progress and Poverty, New York, 1879; L. Einaudi, Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino, 1938.
    6. Corte cost., sent. 7 giugno 2024, n. 111: il contributo è conforme a Costituzione nel suo complesso, ma è illegittimo il concorso alla base imponibile del costo delle accise addebitate in rivalsa ai clienti finali.
    7. Corte cost., sent. n. 180 del 2025, in materia di indeducibilità ai fini IRES del contributo.
    8. Corte cost., sent. n. 135 del 2026, dep. 21 luglio 2026, sulle stabili organizzazioni estere.
    9. Corte cost., sent. 11 febbraio 2015, n. 10, sull’art. 81, commi 16-18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. Robin Hood Tax), con effetti limitati pro futuro.
    10. Artt. 113, 192, § 2, lett. a), e 194, § 3, TFUE. La clausola di salvaguardia sul mix energetico è nell’art. 194, § 2, secondo comma, TFUE.
    11. Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, artt. 14-15 (contributo di solidarietà) e artt. 6-8 (tetto ai ricavi di mercato dei produttori infra-marginali).
    12. CGUE, Grande Sezione, udienza congiunta del 9 giugno 2026: causa C-358/24, Varo Energy Belgium e a. (Grondwettelijk Hof, Belgio); causa C-533/24, Vermilion Energy Ireland e a. (High Court, Irlanda); causa C-153/25, Acea Produzione e a. (Corte cost., ord. n. 21/2025, rettificata da ord. n. 61/2025). Con ord. n. 271/2026 del 17 giugno 2026 anche la CGT di primo grado di Bologna ha rimesso alla Corte questioni analoghe sull’art. 37 del d.l. 21/2022.
    13. C. Schmitt, Politische Theologie, 1922; G. Agamben, Stato di eccezione, Torino, 2003.
    14. L. 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026), art. 30, comma 129, che modifica l’art. 3 del d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, e l’Allegato I al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Il primo gradino era stato attuato con d.m. MASE-MEF 14 maggio 2025. Restano esclusi dall’aumento gli impieghi di cui ai nn. 5 e 9 della Tabella A del TUA.
    15. Art. 68 della l. 28 dicembre 2015, n. 221, istitutivo del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il differenziale benzina/gasolio vi è censito con il codice EN.SI.24.
    16. Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, Allegato I, tabelle A e C.
    17. Proposta di rifusione 2021/0213(CNS), presentata il 14 luglio 2021 nell’ambito del pacchetto Fit for 55. Richiede l’unanimità in Consiglio con mera consultazione del Parlamento europeo. Nel novembre 2025 il testo di compromesso della presidenza danese non ha raggiunto l’unanimità.
    18. Art. 1, comma 290, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. accisa mobile).
    19. Terna, Rapporto mensile sul sistema elettrico, consuntivo dell’anno 2025, pubblicato nel gennaio 2026.
    20. IPCC, Sixth Assessment Report, WG I, cap. 7, tab. 7.15: GWP-100 del metano fossile pari a 29,8; GWP-20 pari a 82,5.
    21. UNMIG-MASE, riserve nazionali di idrocarburi al 31 dicembre 2024. Produzione nazionale di gas naturale 2025 pari a circa 3,3 miliardi di Sm³, a fronte di consumi nell’ordine dei 60 miliardi.
    22. Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD), recepita quanto allo stop agli incentivi dalla l. 30 dicembre 2024, n. 207; direttiva (UE) 2023/959 (ETS2), la cui operatività è stata differita al 2028 con l’accordo di trilogo sulla revisione della Legge europea sul clima; regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico.
    23. Regolamento (UE) 2019/631. G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, München, 1956, sulla nozione di prometheisches Gefälle.
    24. D.d.l. delega A.C. 2669, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 giugno 2026 con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti; trasmesso al Senato.
    25. ISIN, inventario nazionale dei rifiuti radioattivi al 31 dicembre 2024. Sulla localizzazione del Deposito Nazionale, art. 27 del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31: CNAPI gennaio 2021, proposta di CNAI trasmessa al MASE il 15 marzo 2022, elenco delle 51 aree pubblicato il 13 dicembre 2023, VAS avviata il 27 novembre 2024 e non conclusa.
    26. Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Termine per l’adozione dei programmi nazionali: 23 agosto 2015.
    27. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt am Main, 1979.
    28. G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, 1836, vv. 126-157.